Con il ricorso introduttivo di cui in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’intera procedura indetta dal Comune di Castel Morrone <<per l’assunzione di n. 1 posto di istruttore amministrativo affari generali 32 ore>>; l’impugnativa è estesa dal ricorrente ai seguenti atti:
<<1) Determina Responsabile del Servizio n. 62 del 11/11/2023 di approvazione del bando di concorso; 2) Bando di concorso del 11/11/2023; 3) Determina responsabile del Servizio n. 72 del 23/11/2023 di ammissione candidati; 4) Determina Responsabile del Servizio n. 82 del 24/11/2023 di nomina commissione esaminatrice; 5) Verbali ed operazioni di svolgimento della procedura concorsuale: 1) insediamento della Commissione e svolgimento prova concorsuale; 2) approvazione risultanze prova concorsuale; 6) Determinazione n. 93 del 01/12/2023 di approvazione verbali commissione esaminatrice e graduatoria di merito 7) Determinazione n. 2 del 10/01/2024 di assunzione>>.
Premette il ricorrente che:
– con delibera di GM n. 77 dell’8 novembre 2023 il Comune di Castel Morrone approvava il “Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi” in linea con la disciplina di cui al D.P.R. n. 487/94, recentemente modificato dal D.P.R. n. 82/2023 (finalizzato a dare maggiore trasparenza a dette procedure);
– il Responsabile dell’Area Finanziaria e del Servizio Personale (d’ora in avanti il Responsabile dell’Area) inspiegabilmente a pochi giorni dall’entrata in vigore del Regolamento citato indiceva 10 distinte procedure concorsuali, per un solo posto ciascuna, tra cui quella testé impugnata, violando le sopra richiamate disposizioni normative;
– in particolare, a due delle 10 selezioni partecipava, il figlio del Responsabile dell’Area (risultando vincitore in una e idoneo nell’altra) senza astenersi dall’adottare gli atti dei concorsi;
– una volta pubblicati i 10 bandi venivano nominati i componenti della Commissione in maniera “oscura e macroscopicamente illegittima” in assenza della pubblicazione di un “avviso di selezione” (sempre gli stessi soggetti per le 10 procedure selettive e privi di conoscenze in materia informatica considerato che ci si determinava a far svolgere il concorso con modalità “cartacea” in spregio dell’art. 11, comma 1 e art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487/94 richiamato dal Regolamento comunale n.77/2023);
– all’esito della prova venivano approvati gli atti del concorso ed egli risultava non idoneo;
– si procedeva, quindi, alla determina di assunzione nonostante le vibranti proteste della cittadinanza e le dimissioni di 2 componenti della Giunta che sollevano pubblicamente le “storture” di una procedura totalmente illegittima.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce:
1) violazione dell’art. 2 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi (D.G.C. 77/2023) in quanto sono state violate le competenze della Giunta ivi stabilite demandando al Responsabile dell’Area la scelta di “spacchettare” in 10 le procedure di assunzione (un solo soggetto per ogni ruolo con conseguente aggiramento della normativa in materia di quote riservate la cui determinazione è demandata alla Giunta), nonché, l’individuazione del sistema di reclutamento (ossia il concorso per soli esami con una sola prova a quiz a risposta multipla);
2) violazione dell’art 6 del regolamento comunale, dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, violazione di tutti i principi di trasparenza, violazione della direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018 in quanto per la nomina della commissione di concorso non si è proceduto alla previa pubblicazione di un avviso e al successivo sorteggio dei candidati;
3) violazione dell’art 6 del regolamento comunale, dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, violazione di tutti i principi di trasparenza, violazione della direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, difetto di motivazione, violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 in quanto non è stata motivata la scelta dei commissari e questi non sono stati sorteggiati;
4) violazione dell’art 13, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 24, comma 3, del regolamento in quanto le prove non sono state svolte con modalità digitali bensì cartacee (con conseguente mancanza di garanzie circa l’immodificabilità delle tracce);
5) violazione dell’art 11, comma 1 del D.P.R. 487/1994 (come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023) in quanto dette disposizioni per evitare manomissioni e dare certezza alle prove stabiliscono che è la Commissione che prepara le tre tracce, aggiungendo che <<Le tracce sono segrete elaborate in modalità digitale, e ne è vietata la divulgazione>> mentre nel caso di specie <<le tre tracce, rectius i tre fogli in fotocopia da pallinare cartacei, non sono stati redatti in modalità digitale, ma in modalità cartacea e fotocopiati. Una volta estratta la prova sulle tre contenute nelle tre buste sono state fatte delle fotocopie cartacee distribuite ai concorrenti per file>>, con ciò non garantendo la necessaria trasparenza e certezza di immodificabilità delle stesse;
6) violazione dei principi in tema di astensione, violazione dell’art. 6bis della legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 97 della Costituzione in quanto il Responsabile dell’Area avrebbe dovuto astenersi dal predisporre i bandi e svolgere tutta la relativa attività non essendo sufficiente la successiva astensione relativa alle due procedure alle quali ha preso parte il figlio;
7) violazione dei principi in materia di trasparenza e illegittimità del decreto sindacale n. 1/2023 in quanto il predetto decreto (con il quale il Sindaco ha conferito al rag. -OMISSIS- le funzioni di Responsabile dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) è stato pubblicato solo il 9 gennaio 2024 (ossia quando era già scaduto) con conseguente inefficacia del decreto stesso che si riverbera su tutti gli atti della procedura in base a questo adottati;
8) violazione delle norme in materia di formazione degli atti amministrativi, nullità, violazione del D.P.R. n. 445/200 e del d.lg. n. 165/2001 in quanto il decreto sindacale n. 1/2023 non reca un numero di protocollo né in entrata né in uscita;
9) violazione dell’art 8 del bando e dell’art 12 del D.P.R. n. 487/1994 in quanto la lex specialis, ha stabilito che “I criteri per le valutazioni della prova verranno discrezionalmente stabiliti dalla Commissione esaminatrice e comunicati ai candidati il giorno della prova stessa” mentre nel caso di specie <<non risulta né che detti criteri sono stati stabiliti nella prima riunione della Commissione, né tantomeno sono stati comunicati ai candidati il giorno della prova>>;
10) violazione dell’art. 8 del bando in quanto i risultati degli esami non sono stati tempestivamente pubblicati al termine delle prove;
Si è costituito per resistere il Comune di Castel Morrone eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto 1) lo stesso sarebbe tardivo rispetto alla data di approvazione della graduatoria (avvenuta in data 1° dicembre 2023 mentre il ricorso sarebbe stato notificato in data 25 gennaio 2024); 2) sotto altro profilo sarebbe tardivo in quanto ci si duole (attraverso l’impugnazione del bando) delle modalità di espletamento dell’esame che, tuttavia, erano conosciute e accettate dal ricorrente a far data dall’11 novembre 2023 (data di pubblicazione del bando); 3) carenza di interesse in quanto parte ricorrente non contesta l’esito della sua prova; 4) carenza di interesse sotto altro profilo in quanto il ricorrente è risultato non idoneo alla prova.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto ulteriori censure derivanti dalla conoscenza della documentazione depositata dalla difesa comunale impugnando, altresì, il provvedimento n. 6785 del 22 novembre 2023 con il quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (d’ora in avanti RPCT) ha sollevato il rag. -OMISSIS- solo da due delle dieci procedure concorsuali deducendo le seguenti ulteriori doglianze anche con riferimento agli atti impugnati con ricorso introduttivo:
1) violazione dell’art. 50 del d.lg. n. 267/2000 per incompetenza del RPCT in quanto in caso di incompatibilità concernente un Responsabile di Area doveva intervenire il Sindaco nel conferire le funzioni;
2) eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi in tema di incompatibilità e anticorruzione in quanto il Responsabile di Area è stato sollevato solo da due procedure ma ha avuto un ruolo attivo anche nelle altre (avendo egli provveduto a nominare i membri della Commissione anche degli altri concorsi);
3) nullità della procedura, violazione dell’art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 487 e dell’art. 25 del regolamento, violazione del principio di segretezza in quanto a mente del predetto art. 11 compito della Commissione è predisporre 3 tracce in modalità digitale garantendo la segretezza (art. 25) mentre dai due verbali depositati non si evince quando, dove e da chi sono state elaborate le 3 tracce e chi ne ha garantito l’integrità e la segretezza.
Si è costituito per resistere il controinteressato -OMISSIS-.
Con memoria depositata in data 15 marzo 2024 la difesa comunale ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse del ricorrente avendo egli partecipato alla selezione accettandone le modalità e, sotto altro profilo, avendo conseguito l’idoneità all’esito della prova di concorso. Parte resistente ha poi dedotto l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto la tardività del ricorso introduttivo si riflette anche sul gravame successivo.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 595 del 22 marzo 2024.
Con l’ordinanza n. 2457 del 24 marzo 2025 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti risultati idonei nella graduatoria impugnata.
Parte ricorrente ha provveduto a integrare il contraddittorio nei sensi indicati nella predetta ordinanza.
Con memoria depositata in data 30 giugno 2025 la difesa comunale ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 10 luglio 2025 in quanto pende l’appello (la cui discussione è prevista per il prossimo dicembre) avverso la sentenza n. 3982/2025 di questa Sezione che ha annullato un’analoga procedura concorsuale per la sussistenza di un assorbente vizio dedotto anche nel presente ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va, in primo luogo, respinta l’istanza di rinvio della difesa comunale in quanto se, come dedotto, la controversia qui scrutinata è analoga a quella già decisa dalla Sezione non vi è ragione per posticiparne l’esame.
In secondo luogo, devono essere affrontate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale e dal controinteressato.
Al riguardo, ritiene il Collegio che queste vadano respinte e che il ricorso sia, quindi, ammissibile e tempestivo.
Quanto all’eccezione di acquiescenza per aver partecipato alla selezione, è sufficiente osservare a confutazione che la lesione si è cristallizzata al momento in cui parte ricorrente pur conseguendo l’idoneità non è risultata vittoriosa, con ciò maturando il concreto interesse ad impugnare, senza che la partecipazione alla selezione possa valere acquiescenza.
Né può ritenersi che l’idoneità valga a soddisfare l’interesse di parte attorea, atteso che sia lo scorrimento che l’utilizzo della graduatoria da parte di altre amministrazioni sono mere eventualità che non valgono a realizzare l’interesse di parte ricorrente all’assunzione.
Quanto ai rilievi relativi alla tardività, la prima questione riguarda la tardiva impugnazione della graduatoria finale.
Al riguardo è sufficiente osservare come dagli atti di causa risulti la data di approvazione della graduatoria (determina del 1° dicembre 2023) ma non la sua pubblicazione con la conseguenza che non risulta dimostrata l’eccepita tardività del ricorso introduttivo.
La seconda questione riguarda la presunta mancata tempestiva impugnazione del bando e la carenza di interesse al ricorso (in quanto il ricorrente non avrebbe contestato gli esiti della sua prova e sarebbe comunque risultato idoneo).
Va premesso che con il ricorso l’interessato mira ad annullare l’intera procedura concorsuale per vizi radicali della stessa, pertanto, per raggiungere tale fine non doveva necessariamente contestare gli esiti della sua prova; essendo poi risultato solo idoneo e non vincitore non può ritenersi insussistente l’interesse alla impugnazione degli esiti del concorso.
Il ricorso non può nemmeno essere considerato tardivo per mancata tempestiva impugnazione del bando (in particolare, sul punto relativo alla nomina della Commissione) condividendo il Collegio (cfr. anche il precedente di Sezione n. 3982/2025) quell’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: “Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale nelle gare ovvero nelle selezioni pubbliche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce ex se un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impugnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale va invece effettuata unitamente al provvedimento finale (di aggiudicazione, in caso di gara, ovvero di approvazione della graduatoria in caso di pubblico concorso); in sostanza, la nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 16 gennaio 2015 n. 92 e giurisprudenza ivi citata: Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1; Cons. Stato Sez. V, 25 maggio 2010, n. 3308; 19 giugno 2009 n. 4073, 14 ottobre 2008 n. 4971 e 4 marzo 2008 n. 962; idem Sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166)” (Consiglio di Stato n. 6719/2022; così anche Consiglio di Stato n. 193/2019; TAR Roma 2290/2024; TAR Perugia n. 47/2024; TAR Bari n. 1403/2023; TAR Napoli 5369/2023; TAR Milano n. 2173/2022).
Venendo al merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato per le assorbenti ragioni già esposte nel precedente di Sezione sopra citato con il quale si è tuttavia confutato il primo motivo di ricorso.
Con tale motivo parte ricorrente lamenta la violazione del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi a mente del quale “Spettano alla Giunta Comunale la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle quote di riserva, con indicazione delle relative modalità di copertura, Concorso Interno, Concorso pubblico per titoli ed esami, Concorso pubblico per esami, altre procedure selettive disciplinate dal presente regolamento”.
Secondo parte ricorrente l’iniziativa del responsabile dell’Area Finanziaria di indire le 10 procedure selettive, violerebbe la competenza giuntale fissata da tale disposizione.
Il motivo non persuade.
Ed infatti la disposizione appena citata radica sulla Giunta la competenza ad assumere decisione di indire procedure di assunzione e l’individuazione delle modalità di individuazione delle risorse da assumere.
Resta fuori dal perimetro delle strette competenze della Giunta la concreta indizione dei concorsi di reclutamento, trattandosi di atto di gestione rimesso alla competenza dirigenziale in linea con il generale principio di separazione tra attività rimessa agli organi politici e quella demandata a agli organi gestionali.
In coerenza con tale riparto con la delibera dell’11 agosto 2023 la Giunta ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno e con successiva con Deliberazione n.70 del 7.10.2023 la stessa Giunta Comunale ha adottato il Piano Integrativo di attività e organizzazione del Comune di Castel Morrone 2023/2025, in cui ha previsto quale modalità di reclutamento il concorso pubblico.
Inoltre, la Giunta comunale al punto 7 della Deliberazione n. 58 del 1.08.2023 (Approvazione del Fabbisogno Triennale) testualmente demanda al responsabile dell’Area Finanziaria “di dar corso agli adempimenti connessi agli indirizzi contenuti nel presente atto”,
In definitiva la Giunta ha individuato le carenze da coprire e stabilito di colmarle mediante la procedura concorsuale per esami, con ciò esercitando le competenze ad essa rimesse dal predetto Regolamento comunale e correttamente rimettendo al Dirigente competente la concreta redazione dei documenti della selezione.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 del Regolamento Concorsi del Comune intimato che, a suo dire, avrebbe imposto che la scelta dei membri della commissione avvenisse mediante avviso pubblico che nella specie non è stato indetto.
Il motivo è fondato.
Invero, l’art. 6 del. Regolamento che disciplina i concorsi del Comune di Castel Morrone prevede al comma 1 che: “La Commissione esaminatrice è composta da tre membri nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni, di cui uno assume la carica di Presidente, dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste dalla professionalità da reclutare…”
Dalla lettura della disposizione regolamentare emerge che l’Amministrazione resistente ha operato un rinvio alla legislazione generale relativa alla composizione della Commissione ed alle modalità di scelta dei commissari di esame secondo quanto quindi disposto all’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 che al comma 1 individua, per l’appunto, la composizione della commissione, mentre al secondo comma richiama il portale unico (art. 35 ter del d.lgs. n. 165/2001) sul quale pubblicare gli avvisi per la raccolta delle candidature per ricoprire il ruolo di commissario, precisando nel secondo periodo che “Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Ritiene il Collegio che la facoltà per le Amministrazioni diverse da quelle statali di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione per raccogliere le candidature degli aspiranti commissari sia relativa alla sola modalità di pubblicazione dell’avviso e non anche all’an della pubblicazione anche sul sito istituzionale dell’ente pubblico procedente. In altre parole deve ritenersi che la disposizione in parola abbia inserito nell’ordinamento il principio per il quale allorchè i commissari siano esterni all’ente procedente, le candidature degli aspiranti commissari debbano essere raccolte mediante avviso pubblico in modo da garantire maggiormente la trasparenza della procedura. Del resto deve ritenersi questo il senso del richiamo contenuto nel regolamento dell’ente alla legislazione vigente che altrimenti resterebbe privo di portata precettiva.
Nel caso di specie è incontestato che l’Amministrazione intimata non abbia pubblicato uno specifico avviso pubblico volto alla selezione dei commissari, ma si sia limitata a scrutinare le candidature dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse dopo aver appreso della pubblicazione del bando della selezione oggetto di causa, ma tale ultima pubblicazione non può surrogare quella specifica volta all’individuazione dei commissari che avrebbe infatti potuto sollecitare un maggior numero di candidature.
La rilevata fondatezza del motivo di ricorso relativo alla nomina della commissione esaminatrice comporta la caducazione di tutti gli atti successivi alla nomina dei commissari ed esenta il Collegio dallo scrutinio degli altri motivi di censura in quanto idoneo ad incidere sull’intera procedura svolta dal Comune di Castel Morrone per violazione delle disposizioni in ordine all’individuazione dei membri della Commissione di concorso.
Le spese del giudizio in base all’ordinaria regola seguono la soccombenza del Comune, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato che si è costituito in giudizio, in considerazione della particolare rilevanza degli interessi fatti valere.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 31.10.2025 n. 7086