*Famiglia – Fine della convivenza, mera genitorialità condivisa e accertamento giudiziale della “famiglia” a fini di configurabilità del reato di maltrattamenti

*Famiglia – Fine della convivenza, mera genitorialità condivisa e accertamento giudiziale della “famiglia” a fini di configurabilità del reato di maltrattamenti

1. La sentenza impugnata va annullata, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

2. Il ricorso è prevalentemente declinato in fatto e reiterativo di deduzioni cui il Tribunale del riesame ha motivatamente risposto, rilevando come non corrisponda al vero che l’episodio – consistito in offese verbali alla vittima, seguite da un calcio e conseguente danneggiamento dell’auto della donna – sia stato isolato, avendo argomentato la sussistenza di gravi indizi di precedenti aggressioni verbali, diverse dai fatti che condussero a precedente condanna per maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa; ha considerato illogica ed inverosimile l’ipotesi che il danneggiamento fosse stato involontario e dovuto ad una caduta accidentale, tanto più che il danno all’auto fu quantificato in € 700 e quindi tutt’altro che inconsistente; ha desunto dalle caratteristiche del fatto e dai precedenti dell’imputato le esigenze cautelari e l’inidoneità di misure meno gravi della misura concretamente disposta e peraltro individuata nel divieto di avvicinamento.

Ciò nondimeno, l’ordinanza impugnata muove da un presupposto giuridico non condivisibile.

3. i Giudici del riesame partono dall’assunto che sia configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, nel caso in cui quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, citando una giurisprudenza di questa Corte (vd. Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330, la quale argomentava dal fatto che la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione).

4. Tale giurisprudenza è stata però superata, a seguito di un ripensamento indotto dalla sentenza (pur interpretativa di rigetto) della Corte cost. n. 98 del 2021, la quale ha ritenuto, in un caso in cui il rapporto affettivo si era dipanato nell’arco di qualche mese ed era caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro, non pienamente conforme al principio di tassatività e al correlato divieto di applicazione analogica in malam partem, la possibilità di ravvisare una “convivenza” nel senso ordinario della locuzione.

Sulla scia delle indicazioni del Giudice costituzionale, l’orientamento di legittimità è, dunque, mutato nel senso di ritenere che la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l’autore delle condotte e la vittima, non possa costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto “familiare” rilevante ai fini della configurabilità del reato Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 286767. La sentenza, in motivazione, ha precisato come gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall’art. 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinino un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l’unico soggetto interessato).

5. Ovviamente, l’impossibilità di ravvisare l’astratta configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., come anche precisato nella citata sentenza della Consulta, non esclude che possano ravvisarsi, nel caso oggetto del presente procedimento, gravi indizi della finitima fattispecie di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), là dove ne ricorrano gli elementi costitutivi: verifica che richiede accertamenti in fatto che non sono consentiti in questa sede di legittimità.

6. Si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, affinché il giudice del rinvio verifichi la sussistenza degli elementi di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Cass. pen., VI, ud. dep. 28.10.2025, n. 35152

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