Urbanistica e edilizia – Vincoli di inedificabilità, effetti e momenti di operatività

Urbanistica e edilizia – Vincoli di inedificabilità, effetti e momenti di operatività

1 – Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024 le signore -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutte comproprietarie dell’immobile sito in -OMISSIS-, hanno chiesto al TAR l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Carini ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del predetto bene, con trascrizione nei Registri Immobiliari e immissione in possesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

1.2 – A fondamento delle superiori richieste le ricorrenti hanno dedotto in punto di fatto quanto di seguito precisato.

a. L’immobile oggetto di causa, sito in -OMISSIS-, veniva realizzato nel 1965 dal sig. -OMISSIS-, dante causa delle odierne ricorrenti, in epoca anteriore all’introduzione del vincolo autostradale richiamato dal Comune. Da allora l’edificio veniva stabilmente utilizzato quale abitazione.

b. Nel 2018 le ricorrenti presentavano domanda di condono edilizio, sostenendo la preesistenza dell’immobile e l’assenza, all’epoca della costruzione, di vincoli ostativi. Il Comune respingeva l’istanza per mancata produzione dei nulla osta ANAS e Capitaneria di Porto, nonostante le ricorrenti avessero richiesto detti pareri ed avessero ottenuto l’autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav. dall’Assessorato Territorio e Ambiente.

c. Successivamente, l’ANAS negava il nulla osta rilevando una distanza di soli 18,15 metri dal ciglio autostradale rispetto ai 60 metri previsti, senza valutare l’effettiva pericolosità dell’opera. In forza di tale diniego, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione-OMISSIS- cui seguivano l’accertamento di inottemperanza (ord.-OMISSIS-) e la sanzione pecuniaria (ord. n.-OMISSIS-). Tutti questi atti venivano impugnati dinanzi al TAR.

d. Il TAR, con sentenza n. 890/2023, rigettava il ricorso ritenendo l’immobile incluso in area di inedificabilità assoluta per vincolo autostradale del 1960. Tale sentenza veniva impugnata innanzi al CGARS (RG 950/2023), ove il giudizio risultava tuttora pendente. Nondimeno, nelle more, il Comune adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-, disponendo l’acquisizione gratuita del bene, ordinando la trascrizione nei RR.II. e l’immissione in possesso.

1.2 – Svolta tale premessa in fatto, le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso.

In primo luogo, l’acquisizione è stata disposta assumendo quale presupposto definitivo il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione, che sono tuttora contestati dinanzi al giudice amministrativo e non sono coperti da giudicato. Il potere acquisitivo, quale misura sanzionatoria reale e irreversibile, non può essere esercitato in pendenza di giudizio, pena la violazione del principio di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e del diritto di difesa. L’Amministrazione ha agito come se il titolo edilizio fosse stato definitivamente negato, mentre è ancora in discussione la legittimità originaria dell’edificio in rapporto alla data di imposizione del vincolo.

In secondo luogo, anche a voler ritenere legittimo il diniego di condono, il Comune non poteva procedere all’acquisizione, avendo applicato l’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, senza considerare il successivo comma 6, secondo cui, in presenza di vincolo di inedificabilità gravante su infrastruttura statale (come l’autostrada), l’acquisizione opera “a favore dell’amministrazione cui compete la vigilanza sul vincolo”, cioè l’ANAS, e non il Comune. Ne deriva la carenza assoluta di potere dell’ente comunale, che ha disposto l’acquisizione di un bene che, per legge, non potrebbe entrare nel suo patrimonio.

Infine, l’ordinanza impugnata è atto abnorme e sproporzionato, poiché anticipa effetti reali irreversibili (trascrizione e immissione in possesso) in un contesto ancora sub iudice, ponendosi in contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, che impongono di sospendere l’azione sanzionatoria quando pende una questione pregiudiziale non definita.

2 – Il Comune, costituitosi in giudizio il 20 febbraio 2024, ha poi, con memoria del 20 settembre 2025, sostenuto la piena legittimità dell’ordinanza di acquisizione quale epilogo del procedimento repressivo già ritenuto legittimo dal TAR (sent. n. 890/2023), affermando che l’immobile ricadrebbe in area di inedificabilità assoluta per vincolo costiero e autostradale (asseritamente vigente dal 1960), richiamando il diniego ANAS (distanza di 18,15 m dal ciglio autostradale) e ritenendo che le ricorrenti avrebbero riproposto censure già respinte, senza elementi nuovi.

3 – Il ricorrente ha depositato memorie difensive, con le quali ha insistito nelle proprie domande, producendo altresì la sentenza del CGA n.-OMISSIS-, intervenuta a definizione del giudizio sugli atti presupposti.

4 – All’udienza pubblica del 22.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa discussione.

5 – Il ricorso è fondato.

5.1 – Con sentenza n.-OMISSIS- il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello proposto dalle odierne ricorrenti, quali proprietarie dell’immobile edificato nel 1965 -OMISSIS-, riformando integralmente la decisione del TAR che, nel relativo giudizio da esse instaurato, aveva confermato il diniego di condono e la legittimità dei successivi atti repressivi (diniego ANAS, ordinanza di demolizione, accertamento di inottemperanza e sanzione).

La decisione poggia su un punto centrale: il vincolo autostradale invocato dal Comune e da ANAS, ritenuto dal TAR già esistente nel 1960, non può considerarsi opponibile al manufatto, poiché all’epoca della sua edificazione (1965) la strada Palermo–Punta Raisi non era ancora giuridicamente qualificata come autostrada. Il CGARS ha chiarito che la fascia di rispetto autostradale – e con essa il regime di inedificabilità ex art. 9 della legge n. 729/1961 – opera solo dal momento del riconoscimento formale dell’autostrada, avvenuto con il D.M. 7 luglio 1966, di natura costitutiva ed efficace ex nunc. Prima di tale data, non può applicarsi una disciplina vincolistica che presuppone l’esistenza giuridica dell’opera autostradale.

Di conseguenza, l’intero impianto motivazionale dei provvedimenti impugnati – fondato sull’asserita inedificabilità assoluta per fascia di rispetto – risulta giuridicamente errato. Il diniego di condono, il diniego ANAS e gli atti demolitori derivati (ordinanza di demolizione, accertamento di inottemperanza e sanzione pecuniaria) sono quindi stati annullati per difetto del presupposto normativo essenziale: il vincolo non era vigente all’epoca dell’edificazione.

Alla luce della sentenza n.-OMISSIS-, il presupposto stesso dell’ordinanza di acquisizione qui impugnata è venuto a mancare. Poiché l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce atto strettamente consequenziale all’ordine di demolizione e si fonda unicamente sulla relativa inottemperanza, l’annullamento di quest’ultimo determina, per invalidità derivata, l’illegittimità dell’ordinanza di acquisizione gratuita n.-OMISSIS-.

5.2 – Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza de qua.

6 – Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al carattere controverso della vicenda, come dimostrato dal contenzioso sviluppatosi sugli atti presupposti a quello qui impugnato.

TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 29.10.2025 n. 2381

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