1. – Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2. – In via preliminare, il Collegio rileva che non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di nomina di un Consulente tecnico d’ufficio per una valutazione tecnica delle offerte in quanto non necessaria.
3. – Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente formula alcune censure avverso l’offerta temporale della controinteressata e avverso l’esito della verifica sulla congruità della predetta offerta temporale svolta dalla Commissione giudicatrice.
3.1.1. – Con una prima censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente ricorda dapprima che con il verbale n. 8 la Commissione di gara, avendo sollevato perplessità in ordine ai tempi di esecuzione previsti dall’offerta della società Costruzioni Iannini Srl in quanto gli stessi erano meno della metà di quanto stabilito nel Disciplinare di gara (giorni 1095), aveva richiesto “adeguati e motivati giustificativi in merito”, richiedendo altresì “un nuovo cronoprogramma” dei predetti lavori al fine di verificarne l’adeguatezza.
Ciò posto parte ricorrente afferma poi che quanto richiesto dalla Commissione non sarebbero, in concreto, dei meri chiarimenti in quanto “La Commissione di Gara però richiede un nuovo elemento: il “cronoprogramma”.” e parte ricorrente ritiene che “l’inserimento di un cronoprogramma nell’offerta della Iannini Costruzioni, sia costitutivo di “disparità di trattamento” non essendo il cronoprogramma previsto fra gli allegati da depositare, pertanto non essendo prodotto dalle altre ditte in gara e tantomeno dalla Iannini (SIC!!!) diventa elemento certo, e formalmente costitutivo della disparità di trattamento.”.
3.1.2. – La censura è palesemente infondata.
Il Collegio osserva che non sussiste alcuna disparità di trattamento fra i ricorrenti nella gara di che trattasi in quanto la richiesta di un cronoprogramma alla (sola) società Costruzioni Iannini Srl si giustifica pienamente col fatto che la stessa risultava l’aggiudicataria della gara all’esito delle valutazioni della Commissione e che l’offerta della stessa, prevedendo un forte ribasso nel numero dei giorni impiegati per i lavori, necessitava, a giudizio della Commissione di gara, di una puntuale verifica in merito ai predetti tempi di realizzazione dei lavori, verifica che rendeva necessario, per la stazione appaltante, richiedere un cronoprogramma che ben evidenziasse il rispetto dei giorni di lavoro che l’impresa intendeva svolgere per l’opera di che trattasi, atteso che il cronoprogramma rappresenta plasticamente lo svolgimento temporale dei lavori da parte dell’aggiudicataria e consente alla stazione appaltante di verificare appieno la tempistica di svolgimento di tutti i lavori richiesti.
La documentazione di gara non richiedeva alcun cronoprogramma ma solo l’indicazione dei giorni necessari per lo svolgimento dei lavori che costituiva elemento di valutazione dell’offerta e questa è la ragione per cui alle altre imprese non è stata richiesta la presentazione del cronoprogramma dei lavori; una volta, però, che è stata individuata l’impresa aggiudicataria e la Commissione nutriva perplessità circa la tempistica dei lavori della relativa offerta (e, dunque, avviava la verifica di anomalia in merito) risulta chiaro che la richiesta di un cronoprogramma era del tutto necessaria proprio per valutare funditus l’offerta presentata nella sua tempistica.
Risultano dunque fondate (e condivisibili), sul punto, le argomentazioni di parte resistente secondo cui “non v’è stata nella specie alcuna disparità di trattamento né tantomeno è stato consentito all’aggiudicataria di produrre un documento ritenuto carente, per l’ovvia considerazione – in effetti contraddittoriamente condivisa anche nel ricorso – per cui nessun “cronoprogramma” dei lavori avrebbe dovuto e tantomeno potuto essere prodotto a corredo dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare. In questo senso, mentre non v’era alcuna esigenza per i concorrenti di presentare un siffatto documento, siccome non previsto dalla disciplina di gara, si è reso invero opportuno per la Commissione richiedere la presentazione di un “cronoprogramma” aggiornato delle lavorazioni a corredo dei “giustificativi” richiesti all’aggiudicataria al mero fine di poter apprezzare la effettività congruità dell’offerta presentata sotto il profilo temporale; tanto è vero che il cronoprogramma presentato dalla Costruzioni Iannini S.r.l. non fa parte dell’offerta tecnica né tantomeno la integra. Si rivelano perciò del tutto impertinenti i riferimenti avversari alla disparità di trattamento e i correlati richiami giurisprudenziali che riguardano la diversa ipotesi in cui, lungi dal richiedere (ed ottenere) chiarimenti nella (diversa) ipotesi di soccorso istruttorio, si consenta al concorrente di sanare carenze documentali producendo nuovi documenti previsti dal disciplinare.”.
3.2.1. – Con una seconda censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che “Sotto profilo di impossibile fattibilità e adeguatezza dell’offerta temporale si deve rilevare che l’odierna aggiudicataria, La Iannini Costruzioni, almeno nell’offerta tecnica avrebbe dovuto indicare di voler tener conto “della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per eventuali festività” elemento oggettivo e necessario alla previsione ed alla formazione del cronoprogramma “nuovo” depositato assieme ai chiarimenti richiesti dalla Commissione di Gara. Tale elemento è necessario anche a determinare la reale fattibilità del ribasso temporale proposto nell’abbattimento di 613,20 giorni sui 1095 indicati nel progetto esecutivo approvato dalla stazione committente, vale a dire che la realizzazione dell’opera verrà portata in esecuzione in 481 giorni come si può ben leggere nei chiarimenti e nel cronoprogramma della Iannini Costruzioni.”.
3.2.2. – La censura è infondata.
Il Collegio osserva che nella documentazione di gara (art. 16 del Disciplinare) era chiaramente previsto che “Nella documentazione che compone l’offerta tecnica non devono essere riportati elementi inerenti elementi economici temporali oggetto di offerta economica temporale, pena l’esclusione” e, dunque, il fatto che la società Costruzioni Iannini Srl non abbia indicato nella propria offerta tecnica elementi relativi alla fattibilità dell’offerta temporale risulta del tutto giustificato e rispettoso della legge di gara.
Sul punto, dunque, risultano condivisibili le affermazioni di parte resistente secondo cui “non è dato comprendere – anche perché non viene specificato dalla ricorrente – quali elementi riconducibili all’offerta temporale avrebbero potuto/dovuto essere inseriti dalla Costruzioni Iannini S.r.l. nella propria offerta tecnica, se non a pena della relativa esclusione dalla gara.”.
3.3.1. – Con la terza censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente analizza i chiarimenti forniti dalla società Costruzioni Iannini Srl per giustificare la riduzione dei tempi di lavoro offerta, individuandoli nella: i) ottimizzazione degli approvvigionamenti, ii) ottimizzazione della produzione della carpenteria metallica, iii) utilizzo software aziendali, iiii) impiego dei materiali indicati nell’offerta tecnica utili a ridurre i tempi di esecuzione dell’appalto.
Nei confronti dei sopra riportati elementi parte ricorrente afferma, per ognuno di essi, che gli stessi non sarebbero dirimenti nella riduzione dei tempi di lavoro.
3.3.2. – La censura è infondata.
Il Collegio rileva che parte ricorrente formula nei confronti degli elementi sopra riportati sintetiche critiche del tutto non provate, affermando fra l’altro, con riferimento alla “ottimizzazione della produzione della carpenteria metallica”, che la riduzione dei tempi di lavorazione giustificata dalla ricorrente per la produzione della carpenteria metallica grazie ad una propria società allocata nei pressi del cantiere, sia “una presunzione presuntiva, arrogante e faziosa e non dirimente per asserire la possibile riduzione dei tempi di lavorazione e produzione”, senza però nulla provare sul punto.
A tal riguardo il Collegio rileva che risultano condivisibili le argomentazioni di parte resistente secondo cui “Con riferimento agli elementi che sono stati appena citati a pag. 12 del ricorso, nel rilevare come le contestazioni avversarie si rivelino del tutto indimostrate, vale la pena osservare, secondo quella che è la consolidata giurisprudenza sul riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell’offerta, che non può la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all’aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante ovvero presentare un mero elenco di voci delle giustificazioni ritenute non pertinenti né dirimenti (v., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2024, n. 8436). Tanto più laddove si consideri che la valutazione della stazione appaltante è globalmente riferita all’offerta nel suo complesso e che, nel caso in esame, i giustificativi dell’aggiudicataria si sono concentrati su plurimi elementi tematici illustrati al fine di garantire la riduzione dei tempi di lavorazione in relazione al “Piano degli Approvvigionamenti”, al “Pre-assemblaggio in officina delle opere strutturali in acciaio”, alla “Gestione della movimentazione dei materiali in cantiere” e all’“Impiego materiali con ridotti tempi di posa”…, su cui però emblematicamente nulla si osserva nel gravame; così come, del resto, nulla si deduce neppure in merito alle puntuali ricostruzioni delle attività da svolgere che sono state compendiate nel cronoprogramma allegato ai giustificativi, con tutto quel che se ne ricava anche sotto tale aspetto in ordine alla inammissibilità per genericità e, comunque, alla inconsistenza delle doglianze.”.
3.4.1. – Parte ricorrente formula poi una specifica censura avverso i provvedimenti impugnati nei confronti del chiarimento fornito dalla controinteressata relativamente alla suddivisione dei lavori in tre sub cantieri.
Nello specifico parte ricorrente afferma che “è elemento che avrebbe dovuto/potuto essere parte dell’offerta tecnica quale giustificativo del ribasso temporale. Invece, tale “nuovo elemento” essendo stato introdotto solo successivamente, vale a dire in fase di richiesta di chiarimenti, non vi è chi non veda che, allo stato, assume forma diversa dal chiarimento e diventa un elemento nuovo dell’offerta tecnica. Di fatto, è palese che l’offerta tecnica della Iannini al capitolo “fasi di cantiere e organizzazione del processo produttivo, sub criterio B1 elaborati grafici” tratta il cantiere come un unicum, senza alcun tipo di ripartizione in zone lavorative, senza sub cantieri, ciò è talmente evidente che la stessa planimetria sottoposta in esame, fra gli elaborati grafici, è disegnata e pensata come un unico spazio di lavoro.”.
Premesso quanto sopra, parte ricorrente afferma poi che “solo questo elemento nuovo introdotto nell’offerta dalla Iannini, ovviamente fuori termine ed in modo da generare disparità di trattamento rispetto alle altre ditte in gara, è motivo di esclusione dalla gara perché afferente l’offerta tecnica e non quella temporale.”.
3.4.2. – La censura è infondata.
Il Collegio rileva che la controinteressata ha fornito chiarimenti alla stazione appaltante circa le tempistiche di lavorazione indicate nell’offerta tecnica e, dunque, l’indicazione dei sub cantieri nei chiarimenti forniti non ha integrato l’offerta tecnica posto che è rimasto invariato il numero dei giorni di lavorazione già indicato nella predetta offerta tecnica e coi successivi chiarimenti è stato solo esplicitato come era possibile pervenire a tale numero di giorni da parte della società Costruzioni Iannini Srl.
In altri termini, il dato fondamentale dei giorni impiegati per la lavorazione risulta indicato nell’offerta tecnica e l’indicazione della suddivisione del cantiere in tre sub cantieri non ha inciso minimamente su tale dato ma lo ha solo spiegato, così costituendo pienamente un mero chiarimento di quanto indicato precisamente nell’offerta tecnica.
Sul punto risulta condivisibile quanto affermato dalla difesa della controinteressata secondo cui “il riferimento ai sub cantieri è stato utilizzato solamente per far comprendere, in uno con la produzione del cronoprogramma dettagliato, la realizzabilità dell’impegno negoziale offerto, così rappresentando in modo più dettagliato e trasparente la tempistica di realizzazione già dedotta dagli elementi dell’offerta tecnica e dalla stessa offerta temporale… appare evidente che la suddivisione in sub-cantieri riportata nella relazione giustificativa alla richiesta di chiarimenti è stata utilizzata solo ed esclusivamente per avallare la riduzione temporale offerta: tale suddivisione infatti comporta solo vantaggi di natura temporale e non di natura tecnica, tanto è vero che nell’offerta dell’esponente, in particolare nel sub-criterio B, non è stata in alcun modo proposta come elemento utile da inserire per l’ottenimento dei 2 punti messi a disposizione.”.
3.5.1. – Con un’ulteriore censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che “si deve contestare in toto l’analisi dei giustificativi (analisi che non esiste) portata dalla commissione di Gara ed asseverata dal RUP… Non vi è chi non veda la carenza di motivazione sulla valutazione positiva formulata dalla Commissione sui giustificativi e le motivazioni addotti dalla Iannini, manca un’analisi concreta, manca un’istruttoria valutativa della fattibilità… se per valutare le offerte è stato necessario utilizzare criteri oggettivi, formule matematiche e in certi casi anche il soccorso istruttorio (cfr. ad esempio il verbale di gara n. 6 del 6/2/2025…), perché in un caso così delicato quale quello di esprimere una valutazione concreta, logica, ragionevole e attendibile, valutazione supportata, da arricchire necessariamente con analisi e motivazioni valide per conferire di conseguenza l’aggiudicazione dell’appalto, il RUP e la Commissione si limitano a dire: “La valutazione ha esito positivo… (omissis)”, omettendo di rilevare un elemento significativo quale quello già spiegato della modifica dell’offerta tecnica: tripartizione del cantiere in sub cantieri ed aree di intervento.”.
3.5.2. – La censura è infondata.
Il Collegio osserva che il giudizio espresso dal RUP di cui si dà atto nel verbale n. 9 risulta sicuramente sintetico ma sufficiente ai fini della conclusione della verifica di anomalia svolta, avendo lo stesso affermato che, in base ai giustificativi prodotti ed al cronoprogramma presentato, l’offerta della controinteressata risulta essere congrua, seria e sostenibile.
Il predetto giudizio risulta del tutto sufficiente non essendo, viceversa, necessaria alcuna specifica e dettagliata motivazione in merito come affermato da questo Tribunale in altra vicenda sovrapponibile, in cui è stato affermato che il giudizio di non anomalia dell’offerta “può essere validamente espresso mediante la mera condivisione delle giustificazioni rese dall’operatore economico. Diversamente dal giudizio di anomalia, si ritiene infatti che il giudizio di non anomalia non richieda una specifica ed approfondita esternazione delle ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a condividere le argomentazioni addotte dall’impresa a sostegno della propria offerta (Consiglio di Stato, sezione III, 17 ottobre 2022, n. 8790; sezione V, 15 settembre 2022, n. 8011).” (TAR L’Aquila, sentenza n. 470/2023).
Precisato quanto sopra, il Collegio rileva che parte ricorrente ha contestato il giudizio di non anomalia dell’offerta espresso dal RUP ma, al di là della contestazione relativa al riparto del cantiere in tre sub cantieri, nulla ha dedotto in merito all’offerta della società Costruzioni Iannini Srl e, dunque, anche su tale punto risultano condivisibili le argomentazioni di parte resistente secondo cui “Ne discende anche sotto tale aspetto la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante e, per converso, la inammissibilità e comunque la infondatezza delle doglianze avversarie che, lungi dal censurare un preteso difetto di motivazione, avrebbero semmai dovuto censurare la manifesta irragionevolezza della valutazione e, segnatamente, contestare in maniera puntuale e pertinente i giustificativi presentati al fine di individuare le cause specifiche della pretesa incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria.”.
4. – Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente formula alcune censure relativamente all’offerta della seconda classificata, ossia la società Conpat Scarl.
4.1. – Al riguardo il Collegio osserva che, in base a quanto già statuito con riferimento all’infondatezza del primo motivo di ricorso relativo all’offerta della società Costruzioni Iannini Srl, il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse, atteso che alcuna utilità potrebbe trarre parte ricorrente dal suo accoglimento in quanto la stessa si trova in terza posizione in graduatoria e, in piana conseguenza della reiezione del primo motivo di ricorso svolto contro l’offerta della società Costruzioni Iannini Srl, la stessa non potrebbe conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi in quanto legittimamente proceduta, per quanto detto sopra, dalla predetta società Costruzioni Iannini Srl.
4.2. – Statuito quanto sopra in via dirimente, il Collegio, per completezza d’esame, osserva che anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.
Con tale motivo parte ricorrente ricorda dapprima che “Il disciplinare di gara…all’art. 16 indica dettagliatamente il contenuto della “BUSTA B offerta tecnica” ed al paragrafo “condizioni dell’offerta tecnica” così recita: “Ai fini del rispetto dei principi della separazione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica temporale, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento economico temporale che possa rendere palese e anticipare , direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’offerta economica temporale di cui al punto 17.” (omissis) “Nella documentazione che compone l’offerta non devono essere riportati elementi inerenti elementi economici temporali oggetto di offerta economica temporale, pena l’esclusione.”.”.
Precisato quanto sopra, parte ricorrente afferma poi che “ad un’attenta lettura dell’offerta tecnica (fasi nn. 1, 2, 3, 4) la Conpat indica 397 giorni per la completa esecuzione della fase 3.” e che tale indicazione espressa comporta che “i palesi riferimenti temporali sull’offerta tecnica devono portare all’applicabilità delle prescrizioni del disciplinare di gara, ma la Commissione non provvede ad applicare l’art. 16 dello stesso. Perciò in violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara la Commissione ed il RUP non provvedono ad escludere la Conpat Scarl.”.
La sopra menzionata censura risulta infondata atteso che la mera indicazione del dato temporale di una delle quattro fasi non risulta idonea a rendere palese il dato complessivo sull’offerta temporale della società Conpat Scarl, come condivisibilmente dedotto sul punto dalla difesa della controinteressata secondo cui “L’art. 16 del disciplinare di gara stabilisce infatti il divieto di inserire nell’offerta tecnica “alcun elemento economico temporale che possa rendere palese e anticipare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica temporale”, sicché appare evidente che la violazione del divieto non si configura per la mera presenza di un qualsiasi riferimento temporale, ma solo se tale riferimento sia concretamente idoneo a rendere conoscibile, anche indirettamente, l’offerta temporale complessiva, così da pregiudicare la segretezza richiesta dal disciplinare e la regolarità della procedura. Nel caso concreto, l’offerta tecnica della seconda classificata evidenzia la suddivisione di essa in 4 distinte fasi, mentre il riferimento temporale di “397 giorni” è riferito alla durata della sola fase 3, senza specificazione alcuna della durata delle altre fasi, il che impediva alla Commissione di gara di operare una qualsivoglia valutazione dell’offerta temporale, anche tenuto conto del fatto che la suddivisione delle lavorazioni in più fasi (4 nel caso concreto) non corrisponde a quella del cronoprogramma a base di gara, impedendone un confronto diretto.”.
Al riguardo il Collegio non ritiene di condividere la censura di parte ricorrente, ulteriormente declinata nell’ultima memoria, atteso che la ricostruzione della durata temporale delle varie fasi dei lavori operata dalla ricorrente in tale memoria non risulta suffragata da dati oggettivi, ad eccezione di quello relativo alla durata della fase tre, e risulta essere una ricostruzione artificiosa ed infondata in quanto, si ribadisce, dalla mera indicazione della durata della fase tre non è possibile evincere la durata complessiva dei lavori né delle altre tre fasi degli stessi.
5. – Dall’infondatezza del ricorso ne discende l’infondatezza della domanda risarcitoria atteso che, per quanto detto sopra, l’operato della stazione appaltante è stato legittimo.
6. – Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
7. – Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 28.10.2025 n. 473