1. La ricorrente ha impugnato davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe di approvazione del progetto esecutivo denominato “Altri interventi di adeguamento direttiva Gallerie 2004/54/CE D. Lgs. 264/06 – Nuovo impianto di illuminazione di evacuazione 2 gallerie Mompantero e Serre la Voute”, nella parte in cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili “…dispone lo stralcio di talune voci proposte dalla concessionaria nel quadro economico e riconosce un minore importo complessivo di € 306.839,48 rispetto al progetto trasmesso per l’approvazione, di cui € 252.490,82 per lavori ed € 54.348,66 per somme a disposizione”.
In particolare, parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di tali importi e chiede l’accertamento del suo diritto “all’ammissione ad investimento ed alla remunerazione” degli stessi da parte del Ministero resistente “…ove occorra anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 916/2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sul punto “…onde garantire il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio dal Collegio, avendo entrambe le parti depositato, prima dell’udienza, istanza di passaggio in decisione senza discussione”.
La ricorrente ha depositato nel termine assegnato una memoria sulla questione rilevata d’ufficio.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via pregiudiziale, deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo nella controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una fattispecie assimilabile a quella oggetto della presente controversia, “…deve escludersi che nel caso in esame l’avvenuta impugnazione del provvedimento con cui il Ministero concedente ha approvato parzialmente il progetto degli interventi predisposto dalla concessionaria comporti la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, attenendo tale controversia non già alla fase di affidamento della realizzazione e della gestione dell’opera, ma alla fase esecutiva del rapporto, e non essendo il provvedimento impugnato configurabile come esercizio di un potere autoritativo che consenta all’Amministrazione d’incidere unilateralmente sul contenuto dei diritti e degli obblighi previsti dalla convenzione. Le opere di cui la ricorrente ha chiesto l’approvazione costituiscono infatti «interventi di adeguamento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico e al mantenimento del livello di servizio», la cui progettazione ed esecuzione è posta dall’art. 2 della convenzione a carico del concessionario, il quale, ai sensi dell’art. 3, è tenuto a predisporre periodicamente il programma dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da sottoporre al concedente e la valutazione spettante a quest’ultimo non implica l’esercizio di un potere di pianificazione esteso alla conformazione della rete autostradale e alle modalità di svolgimento del servizio, ma un sindacato di ordine tecnico-giuridico avente ad oggetto la necessità e le modalità di realizzazione delle opere, nonché la congruità dei costi preventivati, da compiersi alla stregua delle norme che disciplinano la costruzione e l’esercizio delle opere autostradali e dei prezzi correnti per le forniture e le lavorazioni occorrenti per gli interventi programmati, nell’ambito delle pattuizioni contenute della convenzione e del capitolato annesso, che definiscono i diritti e gli obblighi delle parti” (Cass. civ., sez. un., ord. n. 20088/2024).
Nello stesso senso il Consiglio di Stato ha affermato che “…la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, secondo la giurisprudenza prevalente, viene meno in quelle ipotesi in cui la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale, relative esclusivamente all’attuazione del rapporto contrattuale o concessorio, senza che venga in gioco l’esercizio di poteri riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione” (Cons. di Stato, sent. n. 3354/2025)
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando una pretesa di natura patrimoniale relativa all’attuazione del rapporto concessorio (ossia la contestazione del mancato riconoscimento da parte del Ministero resistente di alcune voci di spesa in sede di approvazione di un progetto esecutivo).
Non rileva in contrario il precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 20682/2018) richiamato nella memoria depositata dalla ricorrente in quanto l’orientamento giurisprudenziale di cui è espressione è stato ritenuto superato dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata (ord. n. 20088/2024, cfr. par. 5 della motivazione).
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione delle difficoltà interpretative sul riparto di giurisdizione nella materia oggetto del presente giudizio.
TAR PIEMONTE, I – sentenza 27.10.2025 n. 1509