1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di condono da questo presentata in relazione alla realizzazione di un opificio artigianale con annesso deposito ubicato nel Comune di Vietri sul Mare.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’interessato ha chiesto il condono delle opere, presentando altresì un progetto di riqualificazione.
2.2. Dopo l’emissione del parere favorevole da parte della commissione locale per il paesaggio, il Comune ha inoltrato la pratica alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino con nota n. 4029 del 29 marzo 2021, acquisita con prot. 7335 del 7 aprile 2021.
2.3. Con nota prot. 8894 del 26 aprile 2021 la Soprintendenza ha chiesto dei chiarimenti, che sono stati forniti dal Comune con nota n. 10969 del 29 luglio 2021, acquisita con prot. 17786 del 9 agosto 2021.
2.4. Con nota prot. 34.43.04/119.116 del 15 dicembre 2021 la Soprintendenza ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’emissione di un parere favorevole.
2.5. Acquisite le osservazioni dell’interessato, con nota prot. 34.43.04/187.541 del 14 febbraio 2022 la Soprintendenza ha espresso un parere negativo.
2.6. La Effepi, che nelle more aveva acquisito la proprietà del bene, ha impugnato l’atto dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno.
2.7. Con sentenza 23 maggio 2022, n. 1407, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – ERRATA PRONUNCIA SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 32 DELLA L. N. 47/1985 – NONCHÈ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE INTERPRETATIVA DELL’ART. 10 BIS E 17 BIS DELLA L. N. 241/1990) – CONTRADDITTORIETÀ (TRAVISAMENTO DEI FATTI) – SVIAMENTO DECISIONALE.
II. ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – CONTRADDITTORIETÀ (SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990).
III. ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 – ART. 32 DELLA L. N. 47/1985 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 BIS E 17 BIS DELLA L. N. 241/1990 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 14 BIS) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ART. 97 COST.).
3.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della cultura, chiedendo il rigetto del gravame.
3.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
3.3. All’udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello si fonda su tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni analoghe o connesse.
4.1. Con il primo motivo si sostiene che il parere della Soprintendenza sia tardivo e che da esso, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., derivi la formazione di un assenso tacito di quest’ultima sull’istanza, ai sensi dell’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina il c.d. “silenzio assenso orizzontale”, ovvero tra amministrazioni; di conseguenza, il Comune non avrebbe potuto limitarsi a notificare all’interessato il parere negativo, ma avrebbe dovuto pronunciarsi autonomamente sull’istanza.
4.2. Con il secondo motivo si argomenta circa l’inapplicabilità ai procedimenti di condono della sospensione dei termini correlata all’invio del preavviso di rigetto e sancita dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; inoltre si osserva che l’area è qualificata dallo strumento urbanistico come industriale, pertanto la costruzione contestata è in realtà compatibile con il contesto.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta la carenza della motivazione del parere della Soprintendenza, che si limiterebbe a richiamare il vincolo paesaggistico senza chiarire le ragioni di contrasto e che comunque non tiene conto del progetto di riqualificazione presentato dalla proprietà.
5. I motivi sono infondati.
5.1. Il collegio condivide e ribadisce l’orientamento secondo cui, quando il condono è stato chiesto in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 – com’è nel caso di specie, secondo quanto chiarito dal Comune nella nota prot. 10969 del 29 luglio 2021, e come riferito anche dall’appellante – la sanatoria delle opere eseguite in area vincolata è subordinata al parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo e, se tale parere non viene espresso entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo; di conseguenza, il parere sfavorevole tardivo non è privo di effetti, ma rappresenta una conferma dell’avviso tacito già formatosi con il decorso del tempo (Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6394).
Tali considerazioni rendono irrilevante una pronuncia sull’applicabilità della sospensione del termine di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 anche ai procedimenti di condono.
5.2. Sul piano sostanziale, l’asserita compatibilità delle opere con la destinazione urbanistica non è dirimente, dovendosi piuttosto verificarne la coerenza con il contesto paesaggistico.
5.3. Sul punto, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il parere della Soprintendenza risulta sufficientemente motivato mediante descrizione dei manufatti, nonché mediante richiamo alla relazione tecnica di accompagnamento del progetto di riqualificazione, laddove si afferma che gli immobili hanno un involucro esterno che stride con l’aspetto dell’ambiente in cui sono immerse, affermazione che non appare irragionevole alla luce delle fotografie in atti.
Sotto altro profilo, si deve ribadire che la sanabilità di un manufatto deve essere valutata allo stato di fatto esistente al momento della presentazione dell’istanza di condono, non potendosi fare riferimento a eventuali progetti di riqualificazione, perché «la legislazione statale ha previsto che il condono possa essere disposto per i manufatti considerati nella loro consistenza oggettiva alla data di riferimento, per come indicati nella domanda di condono: in sede amministrativa, non si possono ampliare i casi di condono, estendendoli anche alle successive modifiche strutturali, di per sé vietate e costituenti ulteriori abusi» (Cons. Stato, sez. VI, 16 agosto 2018, n. 4954, cui si è conformato il giudice di prime cure).
6. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi motivo di discostarsi nella specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura indicata in dispositivo
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 28.10.2025 n. 8335