Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di deliberazione della giunta regionale per il conferimento di incarichi dirigenziali e giurisdizione del G.O.

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di deliberazione della giunta regionale per il conferimento di incarichi dirigenziali e giurisdizione del G.O.

Premesso che il ricorrente impugna la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 302 del 4 giugno 2025, avente a oggetto “Incarichi dirigenziali. Struttura 203.00.00. Determinazioni”, con la quale viene individuato il Responsabile della Direzione generale Risorse strumentali, codice 203.00.00, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, intendendo sindacare le modalità applicative dei criteri di scelta previsti dall’apposito disciplinare;

Considerato che la resistente Regione Campania eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla questione proposta;

Ritenuto di dover accogliere tale eccezione, atteso che “per quanto attiene, nell’ambito delle controversie di lavoro pubblico, alle procedure concorsuali, è stato detto che spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario (sentenza 27 febbraio 2017, n. 4881, conforme alla precedente ordinanza 31 maggio 2016, n. 11387).

Rientrano, invece, nella fattispecie di cui all’art. 63, comma 1, cit. e sono perciò devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, anche se la procedura comporti l’assunzione a termine di soggetti esterni, purché la selezione del destinatario non abbia carattere concorsuale (così l’ordinanza 30 settembre 2014, n. 20571, e l’ordinanza 8 giugno 2016, n. 11711). Ciò in quanto in simili casi la pubblica amministrazione opera con i poteri di un datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). In conformità a tali principi si è ritenuto, ad esempio, che fosse devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali generali priva di natura concorsuale, sebbene aperta a soggetti esterni, in difetto della previsione di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia di punteggi riferita ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito, sicché la valutazione comparativa dei candidati assumeva carattere discrezionale (così l’ordinanza 5 aprile 2017, n. 8799)” (Sezioni Unite, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 6040);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo la controversia essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese del giudizio

TAR CAMPANIA – NAPOLI, III – sentenza 27.10.2025 n. 6963

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live