1. Con determinazione del Direttore Generale n. 72 del 28 marzo 2024 l’AREACOM – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza ha indetto una procedura aperta telematica “per l’affidamento del servizio di supporto nella verifica e controllo di qualità del servizio di elisoccorso e della sua conformità alla normativa di riferimento, nonché per l’assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le basi regionali di Pescara, L’Aquila ed in generale nell’ambito regionale”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo, posto a base d’asta, di euro 550.000,00.
L’attuazione di detto servizio contempla la stipulazione di una convenzione con l’operatore economico aggiudicatario, della durata di sei mesi, nell’arco dei quali le amministrazioni contraenti potranno stipulare i contratti attuativi, della durata di quattro anni, rinnovabili per un ulteriore anno.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche e della successiva verifica della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico proposto come aggiudicatario, autorizzata ai sensi del paragrafo 19 del disciplinare di gara, l’AREACOM, con determinazione del Direttore Generale n. 53 del 19 marzo 2025, ha aggiudicato il servizio al raggruppamento temporaneo di imprese tra la SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini di Antonio Di Nunzio, la Consulenze Aeronautiche s.r.l. e la Quality Solutions s.r.l. (d’ora in avanti, solo RTI SIADN).
1.1. Con ricorso notificato il 22 aprile 2025 e depositato il 24 aprile 2025, la seconda classificata GEDA Generale Europea di Aviazione s.p.a. (d’ora in avanti solo GEDA s.p.a.) ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’aggiudicazione disposta in favore del RTI SIADN.
1.1.1. Con un primo gruppo di censure la società ricorrente lamenta l’illegittima ammissione alla procedura aperta del RTI SIADN, per carenza dei requisiti di ordine speciale, previsti dal paragrafo 7 del disciplinare di gara a pena di esclusione, in particolare del requisito di idoneità professionale di cui al sottoparagrafo 7.1 in capo al titolare della mandataria SIADN e della mandante Quality Solutions s.r.l. (primo motivo) e del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al sottoparagrafo 7.3 in capo al titolare della mandataria SIADN e della mandante Consulenze Aeronautiche s.r.l. (secondo motivo) nonché per l’omesso accertamento di una situazione di conflitto di interessi in capo ai legali rappresentanti delle mandanti (terzo motivo).
1.1.2. Con il quarto motivo di ricorso la GEDA s.p.a. deduce l’erronea ed illogica valutazione dell’offerta tecnica del RTI SIADN, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo di 80 punti, in relazione ad alcuni dei criteri e sottocriteri specificati al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara (quarto motivo).
1.1.5. Con il quinto motivo la società ricorrente censura l’omessa applicazione del metodo di valutazione dell’offerta tecnica previsto dal paragrafo 17.2 del disciplinare di gara.
1.1.6. Con il sesto motivo la società ricorrente contesta l’aggiudicazione del servizio al RTI SIADN, siccome disposta prima della formazione del c.d. “silenzio assenso” sulla richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell’articolo 88, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1.1.7. La GEDA s.p.a. ha inoltre invocato la declaratoria di inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi eventualmente stipulati e ha domandato il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione del servizio o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.
1.2. Hanno resistito al ricorso l’AREACOM e il RTI SIADN; l’AREACOM ha eccepito l’improcedibilità del ricorso dal momento che, con determinazione del Direttore Generale n. 93 del 9 maggio 2025, ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione del servizio al RTI SIADN.
1.3. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
1.4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 10 giugno 2025, la GEDA s.p.a. ha domandato l’annullamento della determinazione del Direttore Generale dell’AREACOM n. 93 del 9 maggio 2025, nella parte in cui ha implicitamente ritenuto ammissibile l’offerta del RTI SIADN, per illegittimità derivata dai vizi specificati nei primi tre motivi del ricorso introduttivo (secondo, terzo e quarto motivo) e per illegittimità della riconvocazione della Commissione giudicatrice nella medesima composizione, determinata dal sopravvenuto collocamento in quiescenza di uno dei suoi componenti (quinto motivo).
1.5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 16 luglio 2025 e depositato il 17 luglio 2025, la GEDA s.p.a. ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Direttore Generale dell’AREACOM n. 112 del 16 giugno 2025, con la quale, all’esito della rinnovata valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici sulla base del criterio del confronto a coppie e della conferma dell’istruttoria relativa alla comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale, ha aggiudicato il servizio al RTI SIADN.
1.5.1. La società ricorrente ha riproposto, in via derivata, il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2025, avente ad oggetto il vizio di composizione della Commissione giudicatrice riconvocata (primo motivo), e i primi tre motivi del ricorso introduttivo, riproposti anche nei motivi aggiunti del 10 giugno 2025, aventi ad oggetto l’illegittima ammissione del RTI SIADN per carenza dei requisiti di partecipazione (secondo, terzo e quarto motivo).
1.5.2. Con il quinto motivo la società ricorrente ha dedotto l’erroneità e l’illogicità della rinnovata valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai punteggi alle stesse attribuiti, pari a 80 punti per l’offerta del RTI SIADN e a 63,2 punti per l’offerta della GEDA s.p.a.
1.5.3. La società ricorrente, ritenendo di aver evaso la prova di resistenza volta a colmare il divario di 16, 98 punti esistente tra la propria offerta tecnica e quella del RTI SIADN, ha formulato la domanda risarcitoria in forma specifica, previa declaratoria dell’inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi eventualmente stipulati, o, in subordine, la domanda risarcitoria per equivalente monetario.
1.6. Con ordinanza n. 205 del 5 settembre 2025 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata con i motivi aggiunti del 17 luglio 2025, per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
1.7. In vista della trattazione del merito del ricorso, la società ricorrente e l’AREACOM hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
1.8. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. A seguito dell’annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione impugnato con il ricorso introduttivo e della rinnovata valutazione delle offerte tecniche secondo il metodo del confronto a coppie previsto dal paragrafo 17.2 del disciplinare di gara nonché della rinnovata verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico proposto come aggiudicatario, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
3. Il ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2025 deve essere dichiarato inammissibile per carenza dell’interesse a ricorrere al momento della sua proposizione, in applicazione della regola processuale per cui le condizioni dell’azione, siccome direttamente correlate alla pretesa sostanziale, devono sussistere sin dal momento della proposizione del ricorso.
Con tale ricorso, espressamente proposto dalla GEDA s.p.a. “in via cautelativa”, sono stati infatti dedotti una serie di vizi non immediatamente pregiudizievoli dell’interesse a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, da far valere eventualmente in un momento successivo, mediante l’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione non satisfattivo della propria pretesa sostanziale.
4. Deve essere esaminato, a questo punto, il ricorso per motivi aggiunti del 17 luglio 2025, con il quale sono state comunque riproposte tutte le censure specificate nel ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2025.
5. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice riconvocata con determinazione del Direttore Generale n. 93 del 9 maggio 2025, è infondato.
5.1. La parte ricorrente sostiene che la sopravvenuta cessazione, per collocamento in quiescenza, dello status di dipendente pubblico di un componente della Commissione, avrebbe imposto alla stazione appaltante la nomina di una nuova Commissione, in ossequio alla disposizione di cui all’articolo 93, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per cui “La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali”.
5.2. Il comma 6 del medesimo articolo 93, dispone che “Salvo motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.”
La disposizione enuncia il principio, non assoluto, di immodificabilità della commissione giudicatrice, corollario del principio generale di economicità dell’azione amministrativa, il quale può essere derogato dalla stazione appaltante ogni qual volta il mantenimento della medesima, legittima ed originaria composizione della commissione rischi di pregiudicare il funzionamento e la continuità delle operazioni di gara (Consiglio di Stato, sezione V, 18 maggio 2021, n. 3847).
5.3. L’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, disposta con determinazione del Direttore Generale n. 93 del 9 maggio 2025, non è stato adottato per vizi nella composizione della commissione nominata con determinazione del Direttore Generale n. 123 del 13 giugno 2024, per cui l’AREACOM non era obbligata a nominare una nuova Commissione per il rinnovo delle operazioni di gara.
5.4. L’AREACOM non era, d’altro canto, tenuta a sostituire il componente della Commissione collocato in quiescenza a decorrere dall’1 dicembre 2024, dal momento che l’incarico di componente di una commissione giudicatrice non è ricompreso rientra tra quelli non attribuibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori dipendenti collocati in quiescenza.
5.5. Il sopravvenuto collocamento in quiescenza di un componente della Commissione giudicatrice non è, inoltre, idoneo ad incidere sulle garanzie di imparzialità e di competenza richieste agli organi tecnici preposti alla valutazione delle offerte, dal momento che non priva il componente dei requisiti esperienziali e professionali richiesti dai commi 2 e 3 dell’articolo 93, né incide sulla sua immediata disponibilità a continuare a svolgere le funzioni di commissario. Di talché, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità della composizione della commissione giudicatrice dev’essere valutata con riferimento al momento della sua nomina, con conseguente irrilevanza, fatti salvi i divieti di legge e l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante, delle sopravvenienze fattuali e giuridiche.
6. Il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, siccome aventi tutti ad oggetto l’attività di verifica espletata dal RUP con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione in capo al RTI SIADN.
6.1. Essi sono infondati.
6.2. Il paragrafo 7 del disciplinare di gara dispone che i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica professionale, rispettivamente specificati nei sottoparagrafi 7.1, 7.2 e 7.3, da ritenersi soddisfatti secondo le modalità previste nel sottoparagrafo 7.4.
6.2.1. In particolare, il requisito di idoneità professionale dell’iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel registro della camera di commercio deve essere posseduto da ciascuna delle imprese del raggruppamento, mentre il requisito di capacità tecnico professionale dell’esecuzione, negli ultimi tre anni, di almeno tre contratti (conclusi o in corso di svolgimento) relativi a servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023) deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento.
6.3. Alla luce di tali disposizioni della lex specialis, il RTI SIADN ha dimostrato di possedere entrambi i requisiti di ordine speciale.
6.4. Per quanto attiene al requisito di idoneità professionale, il sottoparagrafo 7.1 rinvia espressamente all’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale, per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture, richiede l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in alternativa, l’iscrizione presso i competenti ordini professionali “per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”.
6.4.1. La giurisprudenza, in attuazione del principio del favor partecipationis, ha fornito un’interpretazione estensiva dell’attività “pertinente”, oggetto dell’iscrizione delle imprese nei registri camerali e dei professionisti, includendovi tutte le attività, diverse dalla specifica attività oggetto dell’appalto, che appartengono al medesimo settore economico, in modo da estendere la partecipazione anche a quegli operatori economici che, pur non svolgendo prestazioni sostanzialmente sovrapponibili, siano muniti di competenze coerenti con le prestazioni oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, sezione III, 15 novembre 2019, n. 7846; sezione V, 25 luglio 2019, n. 5257).
6.4.2. Il sottoparagrafo 7.1. del disciplinare di gara, nell’indicare le “attività inerenti a quelle oggetto di gara”, ha inteso avallare tale interpretazione estensiva.
6.4.3. Dalle dichiarazioni rese dalle imprese che compongono il RTI SIADN risulta che:
a) l’ingegner Antonio Di Nunzio, titolare dello studio professionale SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Aeronautica nel 1992 ed è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti;
b) la Quality Solutions s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia dal 12 marzo 2009 e svolge la propria attività di impresa in prevalenza nel settore dei “servizi di consulenza per la gestione di società di manutenzione in campo aeronautico e la valutazione e stima di aeromobili e imbarcazioni, corsi di formazione professionale non legalmente riconosciute per aziende aeronautiche”.
6.4.4. Le attività per le quali le imprese che compongono il RTI SIADN hanno ottenuto le rispettive iscrizioni all’albo professionale degli Ingegneri e al registro della Camera di Commercio, Industria e Artigiano si rivelano, senz’altro, inerenti al settore economico dell’ingegneria aeronautica e coerenti con lo specifico oggetto dell’appalto, che è quello della verifica della qualità del servizio di elisoccorso svolto dalle amministrazioni beneficiarie dell’intervento.
6.5. Per quanto attiene ai requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, l’articolo 68, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023 attribuisce alla stazione appaltante il potere discrezionale di “specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive”.
In assenza delle predette specificazioni, il comma 11 del medesimo articolo dispone che i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso “ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare” in sede di offerta.
6.5.1. La parte ricorrente sostiene che il requisito di capacità tecnico professionale relativo all’esecuzione, nell’ultimo triennio, di almeno tre contratti relativi a servizi analoghi, ancorché soddisfatto complessivamente dal raggruppamento, non sia posseduto né dalla mandante SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini, nella percentuale del 20% delle prestazioni del servizio che si è impegnata ad eseguire, relative alle attività di coordinamento del progetto e di analisi del controllo della qualità, né della mandataria Consulenze Aeronautiche s.r.l., la quale ha prodotto un contratto relativo a prestazioni non analoghe a quelle del controllo operativo e un contratto privo di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, come richiesto dal sottoparagrafo 7.3. del disciplinare per la comprova del requisito.
6.5.2. La parte ricorrente non ha dedotto profili di irragionevolezza in relazione alla scelta discrezionale della stazione appaltante di esigere il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al sottoparagrafo 7.3. in capo al raggruppamento nel suo complesso, per cui la censura deve ritenersi inammissibile.
6.5.3. La censura è, comunque, infondata, dal momento che la lex specialis delle procedure di gara deve essere interpretata secondo il principio di derivazione euro-unitaria del favor partecipationis (Consiglio di Stato, sezione V, 30 maggio 2022, n. 4365).
6.5.4. La lex specialis ha espressamente previsto che il requisito esperienziale debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da ciascun componente, per cui la stazione appaltante non avrebbe potuto discostarsene richiedendo il possesso del requisito in capo alle singole imprese: negli appalti di servizi e di fornitura è, infatti, rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante la facoltà di prescrivere il possesso di una quota minima del requisito in capo alle singole imprese del raggruppamento, quale ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità dell’impresa (Consiglio di Stato, sezione V, 14 giugno 2024, n. 5361).
Sicché, ove non sia espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono ritenersi soddisfatti se posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza alcuna distinzione in relazione ai singoli componenti (da ultimo, Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, 15 settembre 2025, n. 1471).
6.6. Non ricorre, nella presente fattispecie, neppure la clausola di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, il cui mancato accertamento è stato dedotto dalla parte ricorrente con il quarto motivo.
6.6.1. Ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, la situazione di conflitto di interessi, in capo a qualsiasi soggetto che interviene con compiti funzionali in una procedura di aggiudicazione, presuppone la sussistenza di un interesse finanziario, economico o personale dello stesso, diretto o indiretto, che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità. In attuazione dei principi della fiducia, di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, tale minaccia “deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.
6.6.2. La parte ricorrente si è limitata ad allegare la circostanza che i legali rappresentanti della società mandatarie del RTI SIADN sono titolari di rapporti di lavoro con società affidatarie del servizio di elisoccorso da parte di altre Regioni, senza, tuttavia dimostrare come l’espletamento di tali attività lavorative possa condizionare il comportamento di tali soggetti nella fase di esecuzione dell’appalto, in modo da creare un concreto rischio di compromissione della realizzazione dell’interesse perseguito dalle amministrazioni beneficiarie del servizio.
In un settore di mercato ristretto come quello dei servizi di elisoccorso, è fisiologico che il personale specializzato venga impiegato contemporaneamente presso le poche società che vi operano, per cui l’espletamento del servizio di supporto nel controllo di qualità nei confronti di operatori economici concorrenti delle società per le quali si presta un servizio, in assenza della prova presuntiva che il concorrente possa subordinare il perseguimento dell’interesse pubblico al perseguimento dell’interesse privato di tali società, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.
6.6.3. In ogni caso, il rapporto di lavoro dipendente del legale rappresentante della Consulenze Aeronautiche s.r.l. con la Elitaliana s.r.l. risulta cessato, per recesso del lavoratore, a far data dall’ 1 gennaio 2025, ossia in data antecedente all’aggiudicazione della presente procedura, per cui la situazione di conflitto di interessi, almeno per quanto riguarda la mandataria Consulenze Aeronautiche s.r.l., difetterebbe anche del necessario requisito della contemporanea titolarità di due interessi potenzialmente confliggenti.
7. Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, all’esito della rinnovata valutazione secondo il criterio del confronto a coppie indicato nella lex specialis, deve ritenersi inammissibile sia per violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica che caratterizza tale fase che per carenza di interesse alla sua decisione.
7.1. La parte ricorrente sostiene che la valutazione dell’offerta tecnica del RTI SIADN – per quanto riguarda i sottocriteri C1 (Team proposto per l’esecuzione del servizio in termini di consistenza, esperienza e qualificazione professionale), C2 (Consistenza complessiva del monte ore e garanzia di flessibilità, alla variabilità del contesto ed al valore di lavoro, delle procedure di organizzazione e sostituzione del personale), D1 (Completezza e qualità delle dotazioni strumentali utilizzate e soluzioni per il mantenimento ed il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso), D2 (Modalità utilizzate sia per la definizione dei modelli e delle schede con cui le parti si scambieranno informazioni, rendiconti ed ogni altra comunicazione prevista e necessaria) ed E2 (Aderenza delle proposte migliorative all’effettivo contesto e alla reale utilità per la stazione appaltante per l’aumento di qualità del servizio) – sarebbe viziata da erroneità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei contenuti.
7.2. L’attività di valutazione tecnica delle offerte rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica riservata alla commissione giudicatrice ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti profili di irragionevolezza, di manifesta arbitrarietà o di travisamento dei fatti (ex multis, Consiglio di Stato, sezione VII, 20 giugno 2025, n. 5392).
I limiti al sindacato giurisdizionale sull’attività di valutazione tecnica delle offerte sono ancora più rigorosi ove questa si svolga mediante l’utilizzo del metodo del confronto a coppie, restringendosi, in tal caso, all’erroneo utilizzo del metodo ovvero alla palese insostenibilità dei risultati delle modalità di comparazione (Consiglio di Stato, sezione V, 23 maggio 2023, n. 5100).
A tal proposito, la giurisprudenza nomofilattica ha affermato il principio per cui il metodo del confronto a coppie “non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti ‘confronti a due’, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16).
7.3. La società ricorrente si è limitata ad affermare la superiorità qualitativa della propria offerta tecnica rispetto a quella del RTI SIADN e persino rispetto a quella della Hoverfly s.r.l., chiedendo al Collegio di ripercorrere le non condivisibili attribuzioni dei punteggi assegnati dalla Commissione per alcuni criteri di valutazione, senza, tuttavia, dimostrare che l’attività comparativa del “confronto a due” risulti viziata da macroscopica inattendibilità o da palese insostenibilità logica.
7.4. La società ricorrente ritiene erroneamente di aver superato la prova di resistenza, volta a colmare la differenza di 16, 98 punti tra la propria offerta tecnica e quella del RTI aggiudicatario, non solo senza tener conto della specificità del metodo del confronto a coppie, ma senza neppure dimostrare che una diversa attribuzione dei punteggi, per i singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica del RTI SIADN, le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per l’aggiudicazione dell’appalto.
Risulta destituita di ogni fondamento la doglianza per cui la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio all’offerta tecnica del RTI SIADN per i sottocriteri C1 e C2 e avrebbe dovuto, invece, attribuirle il punteggio minimo per i sottocriteri D1, D2 ed E2: tale differente giudizio valutativo si fonda, infatti, sull’omessa valutazione di elementi prevalentemente quantitativi (numero di professionisti impiegati nel servizio, numero delle dotazioni strumentali e dei servizi migliorativi offerti), del tutto estranei ai criteri di valutazione indicati dalla lex specialis.
8. In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza originaria dell’interesse a ricorrere e il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve, perciò, essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore dell’AREACOM e della SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini di Antonio Di Nunzio, nella misura indicata nel dispositivo.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 23.10.2025 n. 462