1. Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe con cui il Tar Bolzano aveva respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società in ordine alle seguenti domande: per l’annullamento (i) della lettera del direttore dell’Ufficio Artigianato e Aree produttive della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 12.12.2017; ii) della nota dell’Ufficio Artigianato e Aree produttive della Provincia Autonoma di Bolzano del 12.12.2017, con la quale è stata respinta l’opposizione della Veba Invest srl proposta in data 04.07.2017. Prot.n. 406173; iii) dell’intimazione al pagamento n. 16/2017 del 12.05.2017 avente per oggetto il pagamento delle spese di urbanizzazione in relazione ai lotti A2 e A3 della zona della zona produttiva “Sandhof” a Merano per l’ammontare di € 314.474,10, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti. Con lo stesso ricorso di primo grado, l’odierna appellante aveva chiesto inoltre l’accertamento: (a) che la Veba Invest Srl non può essere chiamata a versare le spese per l’urbanizzazione primaria della zona produttiva “Sandhof” dato che i relativi lavori sono stati eseguiti in proprio e/o a proprie spese dalla stessa; (b) che l’intimazione al pagamento della somma di € 314.474,10 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano non è legittima e che tale somma non è dovuta o comunque non in questa misura, dato che l’importo di € 147.289,94 oltre IVA o, in via subordinata, di € 44.186,98, o l’importo considerato congruo, sostenuto da Veba per l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione, deve essere detratto in ogni caso – maggiorato dagli interessi e della svalutazione – dalle somme richieste dalla Provincia; (c) che i costi per i lavori di bonifica eseguiti negli anni 2006/2007 sui lotti A2 e A3 da Veba ammontano a € 147.289,94 oltre IVA e che tali costi devono essere sopportati dalla Provincia Autonoma di Bolzano oppure, in via subordinata, accertare che tali costi devono essere suddivisi tra tutti i proprietari delle aree facenti parte della zona produttiva “Sandhof”; in via subordinata è stata chiesta la condanna della Provincia Autonoma di Bolzano al risarcimento del danno alla Veba Invest Srl dell’importo di € 44.186,98 o dell’importo ritenuto congruo dal Giudice, oltre interessi con decorrenza dal giorno in cui è sono state saldate le fatture per i lavori in questione fino al pagamento del saldo.”.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– violazione degli articoli 14 ss. legge provinciale n. 17/1993. Eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché difetto di motivazione ovvero motivazione illogica: la Veba Invest s.r.l. avrebbe dovuto essere coinvolta nella scelta delle opere di urbanizzazione;
– violazione e falsa applicazione degli articoli 40, 46, 66 e 73 legge provinciale n. 13/1997 nella versione vigente nel 2005;
– i costi sostenuti dalla Veba Invest per le opere di urbanizzazione primaria vanno considerati nella ripartizione delle spese di urbanizzazione fra i proprietari della zona;
– difetto di istruttoria. Motivazione carente ed illogica.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3. All’esito dell’originario passaggio in decisione della causa, con sentenza non definitiva il Collegio rigettava la domanda di annullamento e quella di accertamento più “radicale”, disponendo poi una verificazione al fine di esaminare le restanti domande e verificare l’effettivo svolgimento di una parte delle opere di urbanizzazione da parte dell’impresa appellante, con conseguente beneficio in favore dell’ente pubblico competente ed eventuale necessario scomputo da quanto richiesto con gli atti impugnati.
4. In particolare, la verificazione aveva ad oggetto il seguente quesito: “Accertare quali opere siano state svolte, in relazione all’area oggetto della presente controversia e della relativa lottizzazione (lotti A2 e A3, ora p.ed 4140 C.C. Maia), quali siano state eseguite dalla società appellante, sulla scorta della documentazione versata in atti e della verifica sui luoghi di causa; se le stesse opere accertate siano riferibili o meno, almeno in parte, a quelle di urbanizzazione primaria o siano di altro tipo ma connesse alle prime; quale sia il valore delle stesse ovvero quali siano stati i relativi costi per esse sostenuti, se tali opere siano conformi al piano d’esecuzione e se siano state dallo stesso previste”.
All’esito della verificazione, veniva depositata una prima relazione in data 15 febbraio 2024.
5. All’esito della conseguente discussione fra le parti, veniva disposto un supplemento di istruttoria, attraverso lo svolgimento di un sopralluogo in contraddittorio nonché al fine di conoscere i seguenti elementi: quali opere di sistemazione del terreno e di bonifica, fra quelle realizzate ed accertate, sono previste dalla pianificazione attuativa; quali fra le opere di urbanizzazione siano state realizzata dalla Provincia; l’analisi di dettaglio dei documenti giustificativi dei costi riconosciuti, da cui viene tratta la ritenuta congruità, tenendo in considerazione la relativa e connessa documentazione e deduzione critica dei tecnici della Provincia.
6. In seguito al deposito del supplemento di verificazione con una seconda relazione del 19 gennaio 2025, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
7. In via preliminare, va dichiarata inammissibile ossia inutilizzabile la documentazione tardivamente prodotta in data 8 settembre 2025 – in allegato alla memoria – da parte della Provincia, in accoglimento dell’eccezione di parte ricorrente.
8. Sempre in via preliminare occorre richiamare la precedente sentenza non definitiva e le relative conclusioni.
Pertanto, respinta la domanda di annullamento e la domanda di accertamento più “radicale”, oggetto residuo qui controverso è la domanda di accertamento circa l’eventuale ed effettivo svolgimento di una parte delle opere di urbanizzazione da parte dell’impresa, con conseguente beneficio in favore dell’ente pubblico competente ed eventuale necessario scomputo da quanto richiesto con gli atti impugnati.
In proposito, all’esito della disposta verificazione – correttamente integrata attraverso il sopralluogo in contraddittorio e le considerazioni supplettive richieste -, sono emersi elementi che il Collegio condivide e da cui non emergono elementi per discostarsi.
9. In termini procedurali, all’esito del disposto supplemento si è svolto il richiesto sopralluogo, accompagnato dal relativo contraddittorio, in termini che il Collegio giudica accettabili.
10. Nel merito, in relazione ai singoli aspetti richiesti, è emerso che: “le opere di urbanizzazione realizzate ed accertate, relative ai lavori di bonifica del terreno risultato inquinato dei lotti A2 e A3, ai lavori di sistemazione del terreno dei lotti A2 e A3, per un totale di €.219.118,68 (145.990,26 + 73.128,42) oltre IVA se dovuta sono previste dalla pianificazione attuativa, sono state realizzate dalla Ditta ricorrente e non dalla Provincia e sono state valutate con un’analisi di dettaglio dei documenti giustificativi dei costi riconosciuti”.
11. All’esito di tale supplemento le parti non hanno fornito deduzioni ulteriori sul merito dei conteggi, limitandosi a considerazioni critiche su elementi non rilevanti ai fini di causa o indimostrati, come in merito ai presunti rapporti professionali fra alcuni dei tecnici coinvolti nell’incombente istruttorio, profili prospettati tardivamente e genericamente, non tali dunque, ad avviso del Collegio, da revocare in dubbio l’attendibilità delle valutazioni del verificatore.
Dette valutazioni, consegnate in relazioni analiticamente motivate (alle quali si fa rinvio), sono esaustive ed appaiono immuni da vizi logici
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va accolta la domanda di accertamento in parte qua, con conseguente rideterminazione degli oneri dovuti, attraverso la sottrazione delle opere e delle somme conseguenti come sopra indicate, il tutto peraltro nei limiti della domanda proposta (cfr. atto di appello, p. 24, B.2 e B.3 delle conclusioni a suo tempo ivi rassegnate). In definitiva, la somma accertata va rideterminata in euro 147.289,94 oltre Iva se dovuta, già espressa all’attualità. Tale importo è da scomputare dal pagamento inizialmente richiesto dalla Provincia.
13. Sussistono giusti motivi, anche a fronte della parziale soccombenza reciproca, per compensare le spese del doppio grado di giudizio. Il compenso del verificatore è posto invece a carico della Provincia e sarà liquidato con separato provvedimento.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 24.10.2025 n. 8269