1.Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2.L’art. 2 comma 1 lett. e) della legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) ha modificato l’art. 291 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari, introducendo la disposizione del comma 1-quater secondo la quale «Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
La disciplina transitoria della l. 114 cit. (con l’art. 9, comma 1), ha previsto che si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge solo «Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), I) e m), e di cui all’articolo 4»: in sintesi, si applicano alla materia che qui interessa le sole disposizioni che regolano l’attribuzione dell’applicazione delle misure al giudice collegiale e la correlativa disciplina.
L’art. 2, comma 1, lett. e), l. 114 cit. ha regolato contenuto e modalità dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che oggi sono disciplinati dall’art. 291, commi 1-sexies e 1-septies; dell’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti 3 presentati ai sensi del comma 1, prevedendo la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (art. 291-comma 1-octies, cod. proc. pen.); le modalità di documentazione (integrale, a pena di inutilizzabilità secondo le modalità di cui all’art 141-bis) dell’interrogatorio (art. 291, comma 1-novies cod. proc. pen.).
L’art. 2, comma 1, lett. f), n. 1 ha integrato l’art. 292 cod. proc. pen. disponendo che dopo le parole «articolo 327-bis» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui all’art. 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio» e, al n. 3, ha aggiunto, dopo il comma 3, il comma 3-bis secondo cui «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo».
La lettera g), n. 1 dell’art. 2, l. 114 cit. ha inserito all’art. 294 al comma 1, dopo le parole «ha proceduto» le seguenti «ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater oppure».
Infine, la lettera i), ha previsto che all’art. 309, comma 5, dopo le parole «alle indagini» sono aggiunte le seguenti «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater».
2.1. Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, pertanto, l’obbligo di interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen. non è generalizzato, ma è escluso quando sussista taluna delle esigenze di cui all’art. 274 lett. a) e b) cod. proc. pen. ed imposto, invece, quando l’esigenza da fronteggiare è quella del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. ma, anche in tal caso, non trova applicazione qualora la misura sia richiesta per uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) o art. 362, comma 1-ter cod proc. pen. o, ancora, per gravi delitti commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
3.Nel caso in esame il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale del riesame, che ha condiviso la scelta del giudice per le indagini preliminari di non procedere all’interrogatorio preventivo dell’indagato, riconoscendo una delle ipotesi di esclusione dell’obbligo.
L’ordinanza, cautelare, infatti, è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari in assenza interrogatorio preventivo, senza rendere adeguatamente conto delle ragioni per le quali tale interrogatorio è stato omesso.
A fronte della contestazione di due tentate rapine aggravate dalla commissione da parte di più persone riunite, delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., infatti, l’ordinanza cautelare ha espressamente riconosciuto “sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di C.E., sopra generalizzato, in ordine a tutte le ipotesi delittuose allo stesso provvisoriamente contestate nelle incolpazioni” (pag. 2 dell’ordinanza) e, pertanto, le condizioni che, a norma dell’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., consentivano di escludere la necessità dell’interrogatorio preventivo.
Nel prosieguo della motivazione, però, con riferimento alla rapina di cui al capo A), ha ritenuto non potersi riconoscere – “almeno allo stato attuale” – l’aggravante delle “più persone riunite”, di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., che “postula la contemporanea presenza di almeno due soggetti agenti sul luogo del delitto” (pag. 9) ed analoghe considerazioni ha successivamente espresso nell’esaminare la gravità degli indizi con riferimento al delitto di cui al capo D) (pagg. 12 e 13 dell’ordinanza), per poi contraddittoriamente applicare, nel dispositivo, la misura della custodia cautelare in carcere “in relazione ai delitti di cui ai capi della provvisoria incolpazione”, senza l’esclusione di alcuna aggravante, in coerenza, peraltro, con l’ultimo capoverso della motivazione, laddove aveva precisato che “si verte nell’ipotesi di cui all’art. 291 comma 1 quater c.p.p., per il quale, ravvisandosi espressamente l’esigenza cautelare di cui all’art. 294 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, in relazione al concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati per uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., l’interrogatorio preventivo di garanzia deve ritenersi escluso”.
3.1. Il Tribunale del riesame non ha in alcun modo rilevato tali contraddizioni, assumendo, invece, che la scelta del giudice delle indagini preliminari di non procedere all’interrogatorio preventivo dell’indagato doveva ritenersi non aver comportato, comunque, “alcuna lesione in concreto del diritto al contraddittorio anticipato, poiché, per ragioni oggettivamente emergenti dal provvedimento impugnato, si verteva in ogni caso in ipotesi d applicazione del regime derogatorio previsto dal legislatore”, emergendo dall’ordinanza cautelare che il Giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto il rischio concreto ed attuale di commissione, da parte dell’indagato, di “gravi delitti connotati dall’uso di violenza personale”, quale dovrebbe comunque ritenersi il delitto di rapina, in quanto “grave delitto” (“tenuto conto del limite edittale massimo previsto anche per la fattispecie non aggravata”) commesso con “mezzi di violenza personale”, dal momento che “il C.E. aveva usato violenza contro la persona degli addetti alla vigilanza intervenuti”.
3.2. Si tratta di argomentazioni che non rendono adeguatamente conto del rispetto del dettato normativo da parte dell’ordinanza cautelare, laddove, in presenza dell’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., viene escluso l’obbligo dell’interrogatorio preventivo quando la misura si riferisce “ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.
Nel caso in esame, infatti, l’ordinanza impugnata in primo luogo non si è confrontata con la contraddizione dell’ordinanza cautelare in ordine al titolo dei reati per i quali la misura è stata disposta, laddove questa esplicitamente disponeva la misura cautelare in relazione ai “delitti di cui ai capi della provvisoria incolpazione” ed in altra parte, invece, escludeva la gravità indiziaria in ordine all’”aggravante delle più persone riunite” – di cui alla provvisoria incolpazione – nel difetto della quale il delitto contestato non rientra tra quelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
Nemmeno, però, può ritenersi che il delitto di rapina, anche non aggravato, rientri sempre e comunque tra quelli per i quali all’articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. esclude l’obbligo dell’interrogatorio preventivo, giacché l’eccezione disposta da tale norma non si riferisce in alcun modo a tutti i delitti commessi con violenza, bensì unicamente a quelli commessi “con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale”, espressione, questa, insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva in “malam partem”, mentre l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, nel ricondurre esplicitamente nell’alveo delle predette eccezioni i delitti di cui ai capi A), B) e D) per il quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, non richiama in alcun modo gli elementi che possano far riconoscere l’uso di armi o di altri strumenti di violenza personale.
4.L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio che valuterà se il reato per il quale vengono riconosciuti gravi indizi della colpevolezza del C.E. rientra tra quelli di cui un reato ex art. il 407 co. 2 lett. a) cod. proc. pen., come sembrerebbe evidenziare il dispositivo dell’ordinanza cautelare, oppure tra i gravi reati commessi non già con mera “violenza personale”, bensì “con uso di armi o di mezzi di violenza personale”.
Cass. pen., II, ud. dep. 20.10.2025, n. 34223