Hill Rom spa presentava ricorso volto all’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.22 del 2024, confermata in sede di appello, con la quale veniva annullata l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura di letti di degenza, lotto 4, letti di terapia intensiva a Malvestio spa, con declaratoria di nullità e in ogni caso per l’annullamento della nuova delibera n.384 del 18 marzo 2025 di riaggiudicazione del medesimo appalto, lotto 4, a Malvestio spa.
Quanto all’ottemperanza la ricorrente deduceva la nullità degli atti conseguenti, ex art.21 septies della Legge n.241 del 1990 per violazione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento della stazione appaltante.
La Società in particolare ha fatto presente che l’esecuzione della pronuncia implicava la rivalutazione dell’offerta tecnica, con conseguente riassegnazione dei punteggi, solo per i 4 criteri esaminati con censure dal Giudice, e non con riferimento a tutti i criteri; che inoltre non era richiesta la suddivisione in subcriteri dei criteri valutati in sede giurisdizionale; che altresì la rivalutazione effettuata in riferimento ai 4 suddetti criteri non risultava motivata in relazione al giudicato.
In subordine, con impugnativa della predetta delibera del 18 marzo 2025, la ricorrente deduceva la violazione degli artt.77, 95 del D.Lgs. n.50 del 2016, degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., degli artt.17, 18 del Disciplinare, dell’art.4 del Capitolato nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti, della contraddittorietà, della disparità di trattamento.
Malvestio spa, controinteressata, si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l’infondatezza nel merito e presentando inoltre ricorso incidentale volto in ogni caso all’esclusione dalla gara della ricorrente, censurando l’operato dell’Amministrazione per violazione dell’art.80, commi 5, c-bis, 6 del D.Lgs. n.50 del 2016.
L’ASL di Pescara si costituiva del pari in giudizio per il rigetto del ricorso, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Con altre memorie la ricorrente ribadiva i propri assunti e deduceva in rito l’inammissibilità del ricorso incidentale, in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, nonché la sua irricevibilità per tardività.
Con ulteriori memorie le parti riaffermavano le rispettive tesi difensive, ribattendo agli assunti avversari.
Seguivano le repliche della controinteressata e della ricorrente.
Nell’udienza del 26 settembre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso in ottemperanza è fondato per violazione di giudicato, in base a un triplice ordine di ragioni, di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base alla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.22 del 2024, passata in giudicato, “3.1. Quanto alla caratteristica generale “Sistemi di sicurezza e Comfort paziente/ operatore”, rileva la società Hill Rom che, mentre il letto offerto dalla medesima garantisce la discesa del paziente dalla zona piedi, l’offerta della controinteressata non possiede la miglioria richiesta in quanto per il letto proposto l’uscita paziente è gestita lateralmente.
Ciononostante la Commissione ha attribuito alla offerta della Malvestio il medesimo punteggio assegnato all’offerta della Hill Rom, pari a 3,6 punti, che riparametrato è divenuto il massimo punteggio assegnabile, cioè 4 punti, mentre la controinteressata avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato alla ricorrente.
L’assunto è fondato.
Il bando di gara prevedeva, rispetto al criterio in esame, la valutazione di due caratteristiche particolari ovvero il “Ripristino posizione orizzontale da qualsiasi posizione” e “posizione sedia totale con discesa paziente dal lato piede” stabilendo quale criterio motivazionale la “presenza unico comando e modalità di discesa”.
Il punteggio massimo avrebbe dovuto essere assegnato solo al dispositivo rispondente ad entrambi i sub criteri premiali richiesti.
Tuttavia, mentre entrambi i letti offerti dalle concorrenti presentano l’ulteriore requisito previsto nel criterio in questione (comando unico per ripristino posizione orizzontale), risulta per tabulas dall’analisi documentale dell’offerta tecnica delle partecipanti, che il letto offerto dalla controinteressata non presenta la miglioria richiesta consistente nell’uscita pazienti lato piedi.
Ne consegue, pertanto, che la ricorrente e la controinteressata non potevano conseguire il medesimo punteggio, risultando oggettivamente superiore, sotto il profilo qualitativo richiesto dalla legge di gara, il letto offerto dalla ricorrente.
Né, tantomeno, può ritenersi, come invece affermato dal seggio di gara, che l’uscita del paziente “lato piedi frontale” e l’uscita “lato piedi laterale” siano equivalenti atteso che la legge di gara, alla quale l’Amministrazione si è autovincolata, ha fissato espressamente quale sub criterio valutativo premiale soltanto l’uscita lato piedi e non quella laterale.
Il criterio di equivalenza del resto, se può trovare ingresso rispetto ai requisiti tecnici essenziali delle offerte, non può invece trovare applicazione rispetto ai criteri di valutazione qualitativa della componente tecnica delle offerte economicamente più vantaggiose.
In definitiva, già sotto tale evidente profilo, la valutazione risulta viziata in quanto, per il criterio in questione, la società Malvestio avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato alla società Hill Rom.
3.2. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente in ordine al criterio “Accessori in dotazione” – Caratteristiche particolari: “Accessori richiesti- terapie respiratorie integrate, cessione d’aria. Sostituzione cover per infection control in forma gratuita per almeno due anni”, l’organo valutativo, nell’attribuzione dei punteggi, avrebbe fondato il proprio giudizio su elementi del tutto estranei a quelli previsti dalla lex specialis, sopravvalutando l’offerta della controinteressata e dequotando l’offerta della ricorrente.
Segnatamente, la commissione non avrebbe tenuto conto: a) del maggior numero e del più alto pregio tecnico degli accessori offerti dalla ricorrente (funzionalità per le terapie respiratorie di a ) Rotazione laterale continua programmabile; b ) Percussione Toracica; c ) Vibrazione toracica); b) che il letto offerto dalla ricorrente è “a cessione d’aria”, mentre il letto offerto dalla controinteressata è “ad aria”; c) che la Hill Rom ha offerto il servizio di Infection Control, mentre la Malvestio ha offerto il semplice e basilare servizio di decontaminazione in loco.
Anche sotto tale profilo l’assunto di parte ricorrente merita condivisione.
La commissione ha valutato le offerte considerando aspetti (ad es. letto muletto) che avrebbero dovuti essere oggetto di valutazione sulla base del diverso criterio “garanzia ed assistenza tecnica” e non ha tenuto in debito conto del maggior numero e della qualità degli accessori offerti dalla ricorrente.
Inoltre, non è stato considerato che il materasso offerto dalla controinteressata non garantisce la “cessione d’aria”, indicato nel capitolato quale sub criterio di valutazione, trattandosi di un materasso “ad aria” che presenta sotto il profilo qualitativo caratteristiche tecniche diverse ed inferiori rispetto a quelle richieste dalla lex specialis.
3.3. Sono da ritenersi fondate anche le deduzioni formulate dalla ricorrente in ordine alla erronea valutazione del criterio “Caratteristiche costruttive della struttura del letto e del piano rete, estetica e funzionalità” che prevedevano tra le caratteristiche particolari oggetto di valutazione, “Tipologia di struttura del letto, materiale di costruzione e del piano rete, presenza di materasso antidecubito ad aria con basculamento”.
Per il criterio in questione l’aggiudicataria e la ricorrente hanno ottenuto il medesimo giudizio di ottimo e uguale punteggio pari a 5,6 punti, che riparametrato è divenuto 6 punti.
Tuttavia il letto offerto dalla controinteressata risulta carente di “materasso antidecubito ad aria con basculamento”, espressamente richiesto dalla lex specialis, atteso che nel dispositivo offerto dalla Malvestio il basculamento avviene mediante il piano del letto.
Quindi anche sotto tale profilo, il punteggio conseguito dalla controinteressata risulta sovradimensionato.
3.4. Sono da ritenersi fondate anche le deduzioni svolte in ordine all’attribuzione del punteggio pari a 4,8 su 6 punti massimi ottenuto dalla controinteressata per il criterio premiante Carico del letto – Caratteristica particolare “Facilità di spostamento con superamento della forza inerziale di spinta e traino con sistema integrato elettrico per il trasporto intraospedaliero”.
Ed infatti, il letto offerto dalla controinteressata, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla lex specialis, non risulta dotato di alcun sistema elettrico di spostamento per superare la forza inerziale.” (da TAR Abruzzo-Pescara, n.22 del 2024).
Tanto premesso e specificato, dal rinnovato operato della Commissione di gara emerge in primo luogo che, a fronte delle censure ritenute fondate dal Giudice del merito, incentratesi sulla valutazione dell’offerta tecnica riferita ai suesposti 4 criteri di valutazione, l’offerta è stata riesaminata in base a tutti i criteri di valutazione, dunque anche con riferimento ai criteri non considerati nella sentenza ottemperanda (cfr. capitolato, verbale 15 gennaio 2025, docc.24, 12 al ricorso); in secondo luogo che si è proceduto alla suddivisione in 2 ulteriori subcriteri del subcriterio “Ripristino posizione orizzontale da qualsiasi posizione e posizione sedia totale con discesa paziente dal lato piede” (cfr. ancora docc.24, 12 al ricorso); in terzo luogo che si è rivalutata l’offerta, disattendendo comunque nella sostanza quanto prescritto in pronuncia sul modus procedendi, con riferimento al principio di equivalenza non applicabile nel caso di specie, alle ricadute in termini di punteggio sulle riscontrate carenze nell’offerta dell’aggiudicataria, agli oneri motivazionali (cfr. parimenti docc.24, 12 al ricorso, verbale 15 novembre 2024 con tabella, docc.10, 11 al ricorso).
Ne consegue che la nuova delibera di aggiudicazione n.384 del 18 marzo 2025 va dichiarata nulla, ex art.21 septies della Legge n.241 del 1990.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le restanti censure, formulate in via subordinata e contenute nella parte impugnatoria del gravame.
L’Amministrazione deve procedere alla rivalutazione dell’offerta, attenendosi strettamente a quanto stabilito nel giudicato, nel termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente pronuncia.
E’ riservata la nomina di un commissario ad acta, nel caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Il ricorso incidentale presentato dalla Società controinteressata va invece dichiarato inammissibile, atteso che il giudizio di ottemperanza, seppure di natura mista, cognitiva ed esecutiva, è svolto esclusivamente al fine di verificare se la sentenza di merito di cui ci si occupa è stata o meno eseguita, in modo corretto e integralmente e, nell’ipotesi negativa, a fornire tutte le indicazioni, prescrizioni e misure utili perché venga portata a integrale, completa e legittima esecuzione (cfr. in ultimo Cons. Stato, V, n.1635 del 2025).
Ne discende che è precluso introdurre nel giudizio di ottemperanza questioni nuove di merito, attinenti, nel caso di specie, alla lite sulla gara di appalto, da sollevare illo tempore, se del caso, nella controversia definita con la summenzionata sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n.22 del 2024, confermata in appello (cfr. ancora Cons. Stato, V, n.1635 del 2025).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
TAR ABRUZZO – PESCARA, I – sentenza 20.10.2025 n. 372