Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha effettuato un deposito non autorizzato di documenti in assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione, necessaria per la realizzazione del contraddittorio: conseguentemente all’udienza 11 febbraio 2025 ne è stata ordinata l’espunzione dal fascicolo telematico che va qui ricordata.
Preliminarmente deve essere rilevata la carenza di legittimazione passiva sostanziale della convenuta Centro M. nei confronti della quale – come evidenziato dalla stessa difesa – non è stata svolta alcuna domanda. Il ricorrente, infatti, ha agito chiedendo di accertare l’attuale vigenza dei patti parasociali al fine di impedire che i soci C.A. e C.A. International procedano alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società Centro M. in violazione degli accordi. Nessuna domanda risulta proposta nei confronti della società stessa, alla quale non sono opponibili i patti parasociali in discussione. Va richiamata la giurisprudenza che afferma che i patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge; in applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell’ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci (cfr. ex multis Trib. Napoli n. 6438/2020).
Nella presente fattispecie, è pacifico che i patti parasociali di cui al doc. 4 di parte ricorrente siano stati conclusi dai soci C.A. International, C.A. e C.O., senza alcun coinvolgimento di Centro M., con la conseguenza che tali patti non sono ad essa opponibili, avendo efficacia obbligatoria solo tra i sottoscrittori.
Venendo al merito del ricorso, il ricorso è carente sotto entrambi i presupposti.
Per correttezza di rapporto processuale deve evidenziarsi la contraddittorietà del comportamento della ricorrente che – nonostante in questa sede agisca quale socia di M. e chieda l’operatività dei patti sociali conclusi nella qualità – nel corso di altri giudizi afferenti il medesimo rapporto sociale esclude espressamente la qualità, in applicazione, nella prospettazione della parte, dell’opzione di vendita delle quote contenuta nei medesimi patti qui invocati. In particolare, al punto 12 del ricorso monitorio ottenuto contro la Centro M. -doc. 4 costituzione Centro M.- l’odierna ricorrente afferma che “dal 31 ottobre 2023 C.O. non è più socia di CENTRO M.”. Inoltre, è pendente procedura arbitrale per l’accertamento dell’intervenuta operatività dell’opzione put contenuta nei patti.
Se pure la contraddittorietà dell’attività di difesa non può portare ad una immediata pronuncia di rigetto, analizzando il profilo del fumus boni iuris deve osservarsi che non è condivisibile l’interpretazione dell’art. 14 dei patti parasociali proposta dalla ricorrente. Secondo la lettura proposta, la disdetta avrebbe potuto essere comunicata esclusivamente in un momento antecedente al 31 dicembre 2022 ma, in assenza di tale esercizio, i patti parasociali dovevano intendersi rinnovati fino al 31 dicembre 2026 senza possibilità di disdetta medio tempore.
Tale interpretazione è opinabile in considerazione della mera dizione letterale della clausola “lo stesso (patto) sarà tacitamente prorogato di anno in anno fino al quarto anno successivo”, in quanto la proroga tacita indica una manifestazione di volontà implicita – apparendo la disdetta una volontà di segno opposto. Inoltre, come evidenziato dalle difese resistenti, contrasta con la formulazione dei precedenti patti parasociali conclusi dalle parti, in cui era contenutala una previsione espressa di un vincolo per i soci per un periodo di tempo predeterminato (“60 mesi” nei patti conclusi nel 2009 e “fino alla data del 31/12/2021” nei patti del 2015) con l’indicazione quindi di durata ed in assenza di richiamo ad alcun rinnovo tacito. Quanto sopra porta a concludere che, se nei patti parasociali conclusi nel 2021 le parti avessero voluto dichiarare la validità degli stessi fino al 31 dicembre 2026 senza alcuna possibilità di disdetta, avrebbero utilizzato le stesse formule presenti nei patti precedenti.
Va infine rilevato che, sebbene i patti parasociali siano stati oggetto di disdetta con comunicazione 12 agosto 2024 – circostanza non contestata – tale dichiarazione non sia stata contestata né impugnata, in sede arbitrale (come da clausola compromissoria di cui all’art. 15 dei patti stessi) o davanti all’autorità giudiziaria. Tale aspetto ha rilevanza anche ai fini dell’esclusione del requisito del periculum in mora, con riferimento al quale la ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concretamente derivante dall’eventuale nomina dell’organo sociale in violazione dei patti, violazione che, comunque, al più determinerebbe il sorgere di un credito di natura esclusivamente risarcitoria.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna alle spese.
Le spese, pronunciate a favore di Centro M. S.r.l. e in unica somma per le resistenti C.A. S.r.l. e C.A. International S.r.l., sono liquidate con riferimento allo scaglione indeterminabile complessità bassa.
Trib. Genova, impresa, sent., 21.02.2025