Procedimento – Atto amministrativo – Accesso civico generalizzato nei confronti di alcune pratiche edilizie e diniego della P.A.

Procedimento – Atto amministrativo – Accesso civico generalizzato nei confronti di alcune pratiche edilizie e diniego della P.A.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente espone che: – ha formulato al Comune di Barano d’Ischia, in data 15.10.2024, due istanze di accesso, ai sensi degli artt. 3 del d.lgs. n. 195/05, 6 del d.lgs. n. 97/16 e 5 del d.lgs. n. 33/13, protocollate ai nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 2024, al fine di “ottenere copia dei titoli abilitativi edilizi, anche di accertamento di conformità urbanistica, di condono edilizio o ex artt. 142 e 167 del d.lgs. n. 42/04, eventualmente rilasciati – per le opere realizzate – in favore della predetta -OMISSIS- o anche del proprio coniuge -OMISSIS-…nonché di eventuali DIA, SCIA, anche ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/01, o CILA, anche ai sensi dell’art. 6-bis, co. 5, del D.P.R. n. 380/01. Il sottoscritto, beninteso, ha anche interesse ad ottenere copia di eventuali provvedimenti sanzionatori emessi da codesto Comune in relazione alle medesime opere, nessuna esclusa”, relativamente all’immobile sito alla via -OMISSIS- degli -OMISSIS-, censito al catasto dei fabbricati del comune di Barano d’Ischia al -OMISSIS-, e all’immobile sito alla via -OMISSIS- degli -OMISSIS-, censito al catasto dei fabbricati del comune di Barano d’Ischia al -OMISSIS-; – in data 14.11.2024, il Comune di Barano d’Ischia trasmetteva al ricorrente la nota prot. n. -OMISSIS-/2024, con cui negava l’accesso.

Di qui la proposizione del ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina di cui all’art. 5 del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di accesso civico e per violazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 195/2005 in materia di accesso ambientale.

Si è costituito in giudizio il comune di Barano d’Ischia, che ha evidenziato che: in data 15 ottobre 2024 sono pervenute all’Ufficio Tecnico del Comune di Barano d’Ischia tre istanze di accesso atti, acquisite ai protocolli n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, a firma del ricorrente; con nota del 14 novembre 2024, prot. n. -OMISSIS-/2024, il comune ha comunicato al ricorrente il diniego delle istanze di accesso agli atti acquisite al prot. n. -OMISSIS- e -OMISSIS-; con successiva nota del 21 novembre 2024, prot. n. -OMISSIS-/2024, il comune ha comunicato al ricorrente anche il rigetto dell’istanza di accesso agli atti prot. n. -OMISSIS-/2024; con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato il diniego di accesso reso con nota prot. n. -OMISSIS-/2024 relativamente alle istanze -OMISSIS- e -OMISSIS- del 2024, mentre non ha proposto impugnativa avverso la nota di rigetto prot. n. -OMISSIS-/2024 del 21 novembre 2024 relativa all’istanza di accesso n.-OMISSIS- del 2024; – con nota del 17 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-/2025, il Comune ha integrato la nota di rigetto prot. n. -OMISSIS-/2024, impugnata con il ricorso introduttivo, motivando espressamente sulle ragioni di rigetto anche dell’accesso civico; – con nota prot. n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2025 ha anche integrato il provvedimento di rigetto dell’istanza acquisita al prot. n. -OMISSIS-/2024.

Il Comune ha poi argomentato per l’inammissibilità e infondatezza del presente ricorso.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati che hanno argomentato per la reiezione del ricorso in quanto, in sostanza, l’istanza di accesso si baserebbe su evidenti finalità emulative ed egoistiche, essendovi prova certa di rapporti di aperta conflittualità, come emergenti dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, e non sussisterebbero le condizioni né per l’accesso civico né per quello ambientale.

Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 14 marzo 2025, il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-/2025 del Comune di Barano d’Ischia recante motivazioni integrative del rigetto relativamente alle istanze prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2024, deducendone l’illegittimità per violazione della disciplina di cui all’art. 5 del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di accesso civico e per violazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 195/2005 in materia di accesso ambientale.

Con ordinanza n. 4277 del 2025, il collegio ha ordinato alla parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica dei motivi aggiunti nei confronti della controinteressata presso gli indirizzi pec dei procuratori costituitisi in giudizio con memoria depositata in data 28 febbraio 2025.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato secondo quanto segue.

La pretesa ostensiva azionata sub specie di accesso civico generalizzato non è infatti accoglibile non essendo nella fattispecie ravvisabile la esistenza dell’interesse conoscitivo, di quell’interesse conoscitivo, riconosciuto e garantito dalla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013 (cfr. in tal senso, Tar Napoli, sez. VI, sent. n. 5511 del 2021); e ciò tenuto conto della peculiare natura dell’interesse conoscitivo concretamente azionato dalla parte ricorrente che è geneticamente connotata dal rapporto conflittuale con il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, difeso dall’avvocato Molinaro e anche con lo stesso avvocato Molinaro per il fatto di essere difensore del sig. -OMISSIS- in pregressi contenziosi di interesse del ricorrente, innestandosi, come comprovato dalla documentazione depositata in atti, in una teoria di pregresse diffide, esposti e azioni giurisdizionali di vario genere.

È invero da questo humus, marcatamente personalistico ed egoistico e contraddistinto da spirito di rivalsa, che trae linfa l’istanza di accesso del ricorrente, il quale, non essendo confinante non poteva vantare alcun interesse diretto, concreto e differenziato all’ostensione delle informazioni e della documentazione amministrativa riguardante l’immobile in questione ex art. 22 della legge n. 241 del 1990.

L’interesse conoscitivo del ricorrente è, quindi, ben diverso da quello che giustifica la disciplina dell’accesso civico (ricollegabile alle esigenze meta-individuali di partecipazione al dibattito pubblico, ovvero di controllo democratico della azione amministrativa) e va ad assumere connotati emulativi, come confermato dal fatto che lo stesso ricorrente ha presentato ad ottobre cinque istanze di accesso di analogo tenore relative ad immobili del Sig. -OMISSIS-, della sig.ra -OMISSIS- e dell’avvocato -OMISSIS- e che è stata depositata in giudizio una proposta di accordo in cui si descrive la situazione conflittuale tra le parti, si premette che si sono “avviate interlocuzioni tra i signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- finalizzate a prevenire l’apertura di uno scambio di attacchi reciproci tra le parti, all’esito delle quali i comparenti si sono accordati al fine di dirimere ogni loro questione, sulla base dei reciproci impegni di cui appresso si dirà, il tutto sospensivamente condizionato all’adesione, da parte dell’avv. -OMISSIS-, al citato accordo, nei termini infra descritti …”, e si prevede, tra le varie pattuizioni, che “Art. 3: Obblighi e garanzie del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-. Ai fini dell’accordo di cui al precedente art. 2, il signor -OMISSIS- -OMISSIS- si impegna affinché, e garantisce che: (…) suo padre -OMISSIS- -OMISSIS- si asterrà dall’intraprendere qualsiasi iniziativa nei confronti dell’avvocato -OMISSIS-“; “Art. 4. Obblighi e garanzie del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-. Ai fini dell’accordo di cui al precedente art. 2, il signor -OMISSIS- -OMISSIS- si impegna e garantisce che provvederà a presentare, presso i competenti uffici comunali, formale rinuncia a tutte le istanze di accesso documentale presentate nei confronti delle proprietà del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’avv. -OMISSIS- o al medesimo riconducibili, in quanto in proprietà della moglie”; “Art. 8. Condizione sospensiva. Il presente accordo è sospensivamente condizionato all’integrale adesione allo stesso, a pena di risoluzione e di applicazione della penale di cui al precedente art. 7, anche da parte dell’avv. -OMISSIS-, e in particolare: 1. all’assunzione da parte dello stesso, per sé stesso e per la moglie sig.ra -OMISSIS-, dell’obbligo di astenersi dall’avviare ulteriori azioni amministrative e penali che possano pregiudicare gli interessi relativi a proprietà immobiliari, nonché personali, economici e patrimoniali di qualsiasi natura dei signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- e dei rispettivi familiari, nonché di astenersi dal sollecitare l’avanzamento dei procedimenti già attivati”.

Invero, come testualmente dato leggere all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, e come già affermato da questo TAR “ …il diritto di ogni consociato –di “chiunque”- di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è normativamente attribuito “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” e l’assenza di “limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e di uno specifico supporto motivazionale” si spiega proprio “avendo riguardo al fine in relazione al quale “il diritto di accesso civico” è generalmente riconosciuto, a chiunque: si tratta di uno strumento di conoscenza, funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini sull’actio dei pubblici poteri, assicurando la trasparenza dell’azione amministrativa, con una idonea efficacia deterrente e di contrasto alla corruzione…” (così Tar Napoli, sent. n.5511 del 2021).

Sono queste finalità -“indefettibile contraltare della “legitimatio popolare” e della assenza di motivazione di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013” – a non essere rinvenibili nella domanda ostensiva in questione, che, per contro, ad esse finalità è irriducibile.

Sotto questo profilo, va rimarcata la natura financo emulativa della domanda azionata dal ricorrente rinvenendosi nel richiamo all’accesso civico generalizzato un surrettizio tentativo di “scavalcare” i limiti propri dell’accesso documentale, utilizzando a fini personali ed egoistici uno strumento funzionale a ben altri, pubblicistici, scopi.

Come già rimarcato da questo Tar, inoltre, “gli obblighi di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da un rapporto giuridico si dispiegano con continuità anche nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto inter partes…Di talché, le iniziative processuali, la meritevolezza e l’ammissibilità dell’interesse che le sostiene, vanno disvelate e poste in rilievo anche in forza dell’apprezzamento degli antecedenti comportamenti e/o manifestazioni di volontà posti in essere dalle parti, in sede procedimentale ovvero in altre e diverse sedi giurisdizionali” e “il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall’art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza, si pone non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell’ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, sia da un punto di vista sostanziale che anche sul piano della loro tutela processuale…” ( cfr.Tar Napoli, sent. n.5511 del 2021 cit.).

Si ricorda, inoltre, che l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 ha individuato nel divieto di abuso del diritto un limite invalicabile rispetto al possibile utilizzo distorto dell’accesso civico generalizzato e di recente il Consiglio di Stato ha ribadito, in tal senso, che “…Pur costituendo l’accesso civico generalizzato uno strumento di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e di promozione della loro partecipazione all’attività amministrativa, nondimeno esso non può essere impiegato in maniera distorta e divenire causa di intralcio all’azione della pubblica amministrazione”, evidenziando poi che “…Secondo la definizione più accreditata anche in giurisprudenza (a partire dalla sentenza della Cassazione 20106/2009), l’abuso del diritto è configurabile allorché il titolare di un diritto (anche fondamentale come ricorre nel caso in esame), pur in assenza di divieti formali, lo eserciti al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto è stato attribuito dall’ordinamento e/o con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti” (cfr. Cons di Stato, sent. n. 179 del 2025).

Da tutto quanto sopra esposto, discende la non meritevolezza dell’interesse conoscitivo azionato dal ricorrente sub specie di accesso civico generalizzato (cfr. Tar Napoli, sent. n. 1649 del 2025 e sent. n. 5511 del 2021).

Privo di rilievo giuridico, poi, è da ritenersi anche il richiamo alla disciplina in tema di diritto d’accesso alla informazione ambientale, come rilevato da questa Sezione in caso analogo (cfr. Tar Napoli, sent. n. 5511 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata).

Il d.lgs. n. 195/2005 specifica, infatti, all’art. 2, che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali, zone costiere e marine, diversità biologica e suoi elementi costitutivi), compresi gli organismi geneticamente modificati; 2) i fattori che incidono o possono incidere sull’ambiente, quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, emissioni, scarichi ed altri rilasci dell’ambiente; 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, i piani, i programmi, gli accordi ambientali, adottate e finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi – benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di programmazione e pianificazione di cui sopra; 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”.

E, tanto premesso, la domanda del ricorrente, nella misura in cui è esclusivamente funzionale a conoscere atti e documenti inerenti alla legittimità edilizia e paesaggistica dell’immobile in questione, senza alcuna ulteriore puntualizzazione circa la astratta attinenza alla materia dell’ambiente come sopra compendiata, è da considerarsi “estranea allo spettro definitorio della “informazione ambientale” di cui all’art. 2 d.lgs. 195/05” (in caso analogo, Tar Napoli, sent. n. 5511 del 2021 cit.).

Sotto altro profilo, va nondimeno rilevato che la richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse che intende far valere ha natura ambientale ed è volto alla tutela dell’integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell’istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (Cons. di Stato, V, 13 marzo 2019, n. 1670; Id., id., 17 luglio 2018, n. 4339), mentre nel caso di specie non risulta specificato tale interesse conoscitivo e anzi lo stesso viene contraddetto dalla reale finalità sottostante alla richiesta, come sopra già evidenziata.

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va respinto.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VI – sentenza 17.10.2025 n. 6789

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live