Giurisdizione e competenza – Sussistenza di un diritto certo, liquido ed eseguibile e ricorso al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del titolo

Giurisdizione e competenza – Sussistenza di un diritto certo, liquido ed eseguibile e ricorso al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del titolo

1. Con sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico – a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – e in tale forma notificata al Ministero il 3 maggio 2024, il giudice ordinario ha condannato, tra l’altro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto dell’odierna parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente l’importo di euro 2.000 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.

Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, prodotta in giudizio.

Parte ricorrente lamenta che la porzione di giudicato predetta non è stata eseguita dall’amministrazione, in particolare il Ministero non avrebbe provveduto all’accredito sulla carta del docente della somma predetta.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.

All’udienza camerale del 7 ottobre 2025, parte ricorrente ha insistito nella propria domanda e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Questo differisce dalla “spedizione in forma esecutiva”, che, in base all’art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria. Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).

3. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, provvedendo ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.

L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.

4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.

Condanna l’amministrazione resistente al rimborso del contributo unificato nella misura versata e alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente meglio indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari.

TAR LOMBARDIA – MILANO, II – sentenza 16.10.2025 n. 3288

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