1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso, innanzitutto, che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692 01; conf. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/ 2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01).
2.1. Va anche ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/ 2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03). Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.
Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto, nel disegno del legislatore, non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione ( ex plurimis : Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia).
3. Nel caso in esame, nel provvedimento genetico di convalida del sequestro si è rilevato che lo smartphone era uno “strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede”.
Tale affermazione, al più, potrebbe descrivere l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del dispositivo rispetto al delitto provvisoriamente contestato, ma non individua le esigenze probatorie poste a base del vincolo reale. La motivazione del decreto del Pubblico ministero è, quindi, meramente apparente.
Siffatti rilievi impongono l’annullamento senza rinvio non solo dell’ordinanza impugnata, ma anche del decreto di sequestro probatorio.
Deve darsi continuità al principio di diritto secondo cui il 1’ribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).
4. All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue, come dedotto anche dal ricorrente, la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici. Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro di materiale informatico, hanno, infatti, affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”» (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 – 01), tutelati anche dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La restituzione conseguente all’annullamento del sequestro probatorio deve, pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti materiali sequestrati, ma anche i dati estrapolati dagli stessi.
Cass. pen., VI, ud. dep. 15.10.2025, n. 33849