Giurisdizione e competenza – Proposizione del ricorso senza la sussistenza del difensore munito di p.e.c. censita all’interno dei pubblici elenchi ex art. 16 del d.l. 179/2012, casi tassativi di ammissibilità

Giurisdizione e competenza – Proposizione del ricorso senza la sussistenza del difensore munito di p.e.c. censita all’interno dei pubblici elenchi ex art. 16 del d.l. 179/2012, casi tassativi di ammissibilità

1. Il signor Domenico Pollifrone ha depositato, in data 2 ottobre 2023, utilizzando la p.e.c. [email protected], l’apposito modulo telematico (“modulodepositoricorso”), indicando, nel campo “oggetto della domanda e/o provvedimenti impugnati”, la generica dicitura “DECISIONI NON CORRISPONDENTI ALLE DIRETTIVA EUROPEE”.

2. A tale modulo, tuttavia, non veniva allegato il ricorso introduttivo.

3. Risultano, infatti, depositati solo i seguenti documenti:

– un “contratto modificativo al nowbanking privati limitatamente al servizio invio danaro” sottoscritto in data 20 maggio 2023 dal signor Pollifrone con Crédit Agricole Italia S.p.a.;

– la nota della Banca d’Italia prot. n. 1621602 del 29 settembre 2023, indirizzata a RCI Banque S.A., avente a oggetto “Ricorso ABF Pollifrone Domenico c/ RCI Banque S.A. n. 0987544 del 5 giugno 2023: comunicazione della decisione 0009469 del 29 settembre 2023”;

– la nota prot. n. 9493 del 2 ottobre 2023 con cui il Presidente del Collegio di Bari di ABF dichiara inammissibile l’“istanza di correzione n. 1626736 del 29 settembre 2023 presentata da Pollifrone Domenico per la correzione della decisione n. 9469/23 del 29 settembre 2023”;

– la Certificazione Unica 2023;

– il ricorso web trasmesso dal signor Pollifrone in data 5 giugno 2023 all’ABF nei confronti di RCI Banque S.A.

4. Il signor Pollifrone ha dichiarato altresì, flaggando il relativo campo dell’anzidetto modulo di deposito, di agire in proprio ai sensi dell’art. 23 c.p.a.

5. Dal fascicolo telematico, inoltre, nessun ricorso risulta notificato all’ABF, che, quindi, correttamente non si è costituito nel presente procedimento.

6. All’udienza cautelare dell’11 giugno 2023, nessuna parte presente, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

7. In considerazione dell’inesistenza materiale e giuridica di un valido atto introduttivo del giudizio formulato secondo i parametri declinati dall’art. 40 c.p.a., la domanda avente ad oggetto (presumibilmente) l’esito definitivo del ricorso proposto nei confronti di RCI Banque S.A. dinanzi all’ABF, come sommariamente ed irritualmente formulata nella nota di deposito “modulodeposito ricorsi”, è inammissibile.

8. Deve altresì soggiungersi che la facoltà di agire senza l’assistenza del difensore munito di p.e.c. censita all’interno dei pubblici elenchi indicati nell’art. 16 del d.l. 179/2012 (cfr. art. 13 d.P.C.M. 40/2016 come riprodotto dal decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 22 maggio 2020) è concessa alla parte esclusivamente nei tassativi casi, diversi da quelli in esame, indicati nell’art. 23 del d.lgs. 104/2010 (relativi alle materie di accesso agli atti, elettorale e ai giudizi attinenti al diritto dei cittadini dell’Unione Europea di circolare nel territorio degli Stati membri).

9. Solo in tali ipotesi, infatti, può trovare applicazione l’art. 2 comma 4 del decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 22 maggio 2020 (e, quindi, dell’art. 9 del relativo allegato che riproduce il d.P.C.M n. 40/2016) che regola – autorizzandolo- il deposito a mezzo p.e.c. degli atti digitali delle parti private.

11. Conclusivamente la domanda è inammissibile.

12. Nulla per le spese stante, per le ragioni anzidette, la mancata costituzione dell’ABF.

TAR PUGLIA – BARI, I – sentenza 16.10.2025 n. 1145

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