1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 28 luglio 2022, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 7 luglio 2022, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto nei suoi confronti l’annotazione non interdittiva nel Casellario degli operatori economici dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, avente il seguente contenuto: “La Stazione Appaltante (S.A.) Comune di Ginosa -C.F. 80007530738 con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 7006 del 01.02.2022, ha segnalato ex art. 80, comma 5 lett. c) del D.L.gs. 50/2016 di avere disposto con provvedimento n. 30 del 31.12.2021 la revoca dell’aggiudicazione avente ad oggetto la “Pulizia immobili comunali – CIG 86822302DA” nei confronti dell’Operatore Economico (O.E.) -OMISSIS- – C.F. -OMISSIS- per aver ritenuto non adeguate le misure di self cleaning adottate dall’aggiudicataria in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti di un ex socio, il quale costituisce dimostrazione di grave errore professionale che fa venir meno l’affidabilità dell’impresa. In particolare la S.A. ha precisato che: la fattispecie riguarda il reato di corruzione di un funzionario pubblico in una gara di appalto; l’ex socio riveste ancora un ruolo influente per le decisioni dell’impresa in quanto ha ceduto le proprie quote (pari al 50% del capitale sociale) alla propria figlia e che il restante 50% è detenuto dal proprio fratello, attuale amministratore delegato; l’impresa ha citato in giudizio l’ex socio innanzi al Tribunale di Bari chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati con un atto transattivo in un importo irrisorio rispetto ai potenziali danni materiali e di immagine, ed in considerazione del rischio che la società potrebbe essere interdetta dal contrarre con la P.A.. -OMISSIS- ha eccepito che: l’esclusione è stata disposta in forza di una motivazione contenuta in un diverso atto che la S.A. non avrebbe allegato adducendo illegittime ragioni di riservatezza (trattasi nella fattispecie della relazione riservata del RUP allegata al verbale n. 20 del 31/12/2021); la segnalazione all’Autorità sarebbe incompleta poiché fondata su un provvedimento immotivato e di conseguenza il disposto avvio del procedimento da parte dell’Anac sarebbe invalido; vi sarebbe una manifesta inutilità dell’iscrizione nel Casellario informativo in quanto essa finirebbe per dare rilevanza a notizie anacronistiche; l’impresa ha deliberato sin dal 29.04.2020 una ferma dissociazione dalla condotta dell’ex socio, avviando altresì un’azione risarcitoria in suo danno; il soggetto in questione non è mai stato titolare di alcun potere di rappresentanza e il 13.11.2020 ha ceduto le sue quote; il 11.01.2021 è stato nominato un nuovo organo amministrativo collegiale e il nuovo Amministratore delegato, in sostituzione del precedente organo monocratico. Il Comune di Ginosa ha controreplicato che le motivazioni del provvedimento di revoca sono state ritualmente notificate all’impresa sia in occasione dell’esclusione dalla gara, sia in occasione della segnalazione all’Anac. Ha infine riferito che l’impresa non ha presentato alcun ricorso al TAR avverso il provvedimento di esclusione dalla gara. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019)”.
2. Si sono costituite in giudizio sia l’ANAC che il Comune di Ginosa, entrambi eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso. Il Comune di Ginosa ha, altresì e preliminarmente, chiesto la propria estromissione dal giudizio in quanto parte ricorrente non ha impugnato, se non solo formalmente (meramente indicandoli nell’epigrafe del ricorso) e senza formulare appositi profili di censura, atti comunali. Il predetto ente neppure potrebbe essere qualificato in termini di soggetto controinteressato non essendo ravvisabile, in capo all’Amministrazione, alcun interesse uguale e contrario a quello fatto valere dalla società ricorrente. Il gravame sarebbe peraltro inammissibile, sempre con riferimento agli atti comunali, in quanto parte ricorrente non ha impugnato la revoca della proposta di aggiudicazione.
3. All’udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene, in via preliminare, di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Ginosa, nei confronti del quale deve essere dichiarata l’estromissione dal giudizio. Come infatti evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione comunale, il presente ricorso non è rivolto, in senso sostanziale, a contestare la legittimità di atti e provvedimenti imputabili a tale ente e lo stesso, ad avviso del Collegio, non risulta qualificabile neppure in termini di soggetto controinteressato rispetto alle pretese fatte valere in giudizio dalla parte ricorrente.
5. Quanto sopra posto e procedendo alla delibazione del merito del ricorso, esso risulta infondato per le ragioni che seguono.
6. Con il primo motivo di impugnazione, la parte ricorrente ha lamentato “Violazione dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 11 del Regolamento per la gestione del casellario informatico”.
L’Autorità resistente avrebbe dovuto archiviare la segnalazione del Comune per essere stata la stessa presentata (in data 31 gennaio 2022) oltre il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di esclusione (avvenuta il 31 dicembre 2021). Tale termine sarebbe da considerarsi perentorio in virtù della natura sanzionatoria dell’annotazione nel Casellario informatico.
6.1 Il motivo è infondato.
In primo luogo, e da un punto di vista fattuale, il predetto termine risulta essere stato rispettato in quanto la stazione appaltante ha proceduto alla segnalazione il giorno successivo al 30 gennaio 2022 da considerarsi festivo in quanto domenica (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1257/2014).
In subordine, e in punto di diritto, “deve invero rilevarsi, in via prioritaria ed assorbente, che l’annotazione de qua non ha natura sanzionatoria, bensì assolve ad una funzione pubblicitaria, onde consentire alle stazioni appaltanti di acquisire le notizie utili sulle imprese operanti nel mercato dei contratti pubblici. L’annotazione nel casellario informatico delle informazioni ricevute da Anac, salvi i casi di manifesta infondatezza e/o inconferenza della notizia ovvero le ipotesi di incompletezza della iscrizione, serve solo a rappresentare alle stazioni appaltanti gli elementi necessari per poter valutare gli offerenti in gara. Nessun effetto escludente automatico è ritraibile dalla mera annotazione, in sé non pregiudizievole (se esatta), posto che ogni decisione sul difetto dei requisiti di ordine generale ovvero in ordine alla ricorrenza di una causa di esclusione (ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei Contratti), è rimessa esclusivamente alle singole stazioni appaltanti che bandiscono le gare. Detto altrimenti, l’iscrizione da parte di Anac è atto dovuto di pubblicità notizia che non produce alcun effetto interdittivo per l’impresa ai fini della partecipazione alle procedure di gara, essendo rimessa alle singole amministrazioni ogni decisione sulla integrità morale dei concorrenti” (TAR Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, sent. n. 1984/2023).
Il termine previsto dall’art. 11 del Regolamento sul Casellario informatico “non ha carattere perentorio con riferimento all’avvio del procedimento di annotazione (che, peraltro, potrebbe essere avviato da Anac anche d’ufficio, in caso di acquisizione aliunde dell’informazione da annotare, colpevolmente taciuta dalla stazione appaltante), assumendo rilievo al solo fine dell’irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo. Tant’è che il comma 2 del predetto art. 11 fa discendere dalla tardività della segnalazione, quale unica conseguenza, l’avvio di un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ma giammai alcuna conseguenza sull’avvio del procedimento di annotazione di una notizia che mantiene la propria rilevanza a tali fini, nonostante la tardività con la quale è stata segnalata” (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sent. n. 3945/2023).
Il termine previsto per la segnalazione all’ANAC da parte delle stazioni appaltanti non può quindi ritenersi perentorio e la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che si riferisce ai termini nei procedimenti sanzionatori, non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della natura non sanzionatoria dell’annotazione c.d. “non interdittiva”(cfr., TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 8590/2021).
7. Con il secondo e il terzo motivo di diritto, che possono essere congiuntamente delibati in quanto oggettivamente connessi, parte ricorrente ha censurato:
– “Violazione dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere sotto diversi profili. Difetto dei presupposti. Manifesta ingiustizia”,
– “Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere ed erroneità della motivazione. Manifesta ingiustizia. Difetto dei presupposti. Violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento”.
L’iscrizione nel Casellario sarebbe illegittima per difetto dei presupposti dell’utilità e della proporzionalità della notizia. L’ANAC non avrebbe poi correttamente valorizzato l’intervenuta attivazione, ad opera dell’operatore economico, dell’istituto del self cleaning.
7.1 I motivi sono infondati.
Nell’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità è tenuta ad apprezzare (non il merito delle reciproche contestazioni, ma) la “non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 3535/2021) e la loro utilità in considerazione delle finalità pubblicitarie per cui è istituito il Casellario informatico (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sent. n. 1560/2023).
Si tratta, pertanto, di un atto dovuto da parte dell’Autorità di vigilanza che, a fronte di notizie di indubbia utilità come quella in esame non ha potuto fare altro che procedere all’iscrizione (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 3329/2016).
“Il rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa si estrinseca non tanto nell’obbligo, per l’ANAC, di sindacare il merito della vicenda segnalata, e quindi la fondatezza della segnalazione, quanto piuttosto di valutare la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, nonché l’utilità della notizia quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione. È evidente, peraltro, che il predetto obbligo di motivazione va modulato caso per caso, e che esso può ritenersi «alleggerito quando vengano in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (Tar Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 7199/2020).
Come condivisibilmente argomentato dall’Autorità resistente, la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione riservata alla stazione appaltante) e i limiti entro i quali deve essere svolto il preliminare accertamento della “utilità” della notizia da iscrivere non pregiudicano in alcun modo le successive valutazioni riservate, nelle singole procedure di gara, alle stazioni appaltanti.
Nel caso di specie, pertanto, l’Autorità, a seguito della segnalazione della stazione appaltante, ha correttamente provveduto a iscrivere nel Casellario l’esclusione con l’intervenuta e conseguente revoca dell’aggiudicazione in ossequio al dettato normativo, rispettando l’onere di fornire all’impresa segnalata evidenza del procedimento di annotazione e consentendo alla stessa l’esercizio delle proprie garanzie partecipative al fine di rendere il più possibile completa l’informazione contenuta nel Casellario.
L’Autorità non si è limitata ad annotare semplicemente la notizia dell’esclusione/revoca di aggiudicazione, ma ha riportato puntualmente l’intero impianto difensivo presentato dall’operatore economico unitamente alle controdeduzioni della stazione appaltante.
8. Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente ha lamentato “Violazione dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere sotto diversi profili. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia Manifesta. Violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento”.
Il provvedimento di annotazione sarebbe affetto da manifesta contraddittorietà rispetto ad un precedente provvedimento emesso in relazione alla medesima vicenda. L’ANAC avrebbe infatti valutato gli stessi fatti nell’ambito di diverso procedimento di annotazione afferente ad altra società, archiviando il procedimento per inutilità dell’iscrizione.
8.1 Anche il quarto motivo di ricorso risulta infondato.
La contraddittorietà censurata dalla ricorrente non sussiste, in quanto trattasi di provvedimenti che, pur riguardanti la stessa fattispecie, sono stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti (cfr., Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4982/2011).
L’ANAC ha peraltro sottolineato, quale elemento di diversità, che nel caso oggetto di giudizio la stazione appaltante ha valutato non adeguate le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico mentre, nell’altro procedimento citato, tale elemento non era stato segnalato.
9. Conclusivamente il ricorso risulta infondato e deve pertanto essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti dell’ANAC, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Ginosa.
TAR LAZIO – ROMA, I QUATER – sentenza 13.10.2025 n. 17553