Giurisdizione e competenza – Inammissibilità del ricorso per ottemperanza per l’esecuzione della sentenza in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a.

Giurisdizione e competenza – Inammissibilità del ricorso per ottemperanza per l’esecuzione della sentenza in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a.

– il ricorso è inammissibile giacché, secondo il costante orientamento di questa Sezione, non è consentito dall’ordinamento processuale il ricorso al giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in tema di silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., in quanto detto rito speciale già contiene la possibilità, per lo stesso giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento (e che ha statuito l’obbligo di provvedere della P.A) di decidere in materia di esecuzione anche a mezzo della nomina (nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato) di un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione della Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza; la disciplina processuale del silenzio rifiuto configura, infatti, la fase esecutiva come momento interno dell’unitario giudizio sul ricorso avverso il silenzio, in un’ottica di massimo snellimento della procedura, tale da collocare detta fase su un piano di novità e specialità rispetto all’ordinario rito dell’ottemperanza, non essendo richiesto altro presupposto all’infuori della persistenza dello stato di inadempimento della pubblica amministrazione;

– coerentemente, le questioni relative all’esecuzione della sentenza e all’attività dell’ausiliario sono attratte alla competenza del giudice della fase di cognizione per espressa previsione del Codice (cfr. Cons. St., sez. III, 26 aprile 2021, n. 3376; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 ottobre 2022, n. 6246);

– non si tratta di una soluzione meramente formalistica, poiché l’art. 117, comma 4, c.p.a. configura un vero e proprio “incidente di esecuzione”, da instaurare nel procedimento principale definito dal giudice del silenzio;

– ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in via autonoma a norma dell’art. 114 c.p.a. piuttosto che nelle forme previste dal Codice;

– le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle difese dell’amministrazione resistente

TAR LAZIO – ROMA, IV QUATER – sentenza 13.10.2025 n. 17492

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