1 – L’appellante ha partecipato al concorso ordinario per il personale docente indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe A-01 (ex 28/A) – “Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado per la Lombardia”, dichiarando come titolo di accesso il possesso della “Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali”, ma è stata esclusa in quanto “nel piano di studi (universitario della candidata) mancano gli esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva”, appartenenti al settore scientifico disciplinare ICAR/17 (Disegno, ex H11X), richiesti, ai fini dell’ammissione al concorso, ai titolari di tale laurea, dalla nota 2) della Classe di concorso codice A-01 della Tabella A del D.M. 259 del 9 maggio 2017 del M.I.U.R.
2 – La candidata, che non aveva tempestivamente impugnato il bando di concorso, ha proposto ricorso davanti al TAR avverso la sua esclusione e ne ha chiesto l’annullamento, sostenendone l’illegittimità per presunto «eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia e disparità di trattamento. difetto di istruttoria». Con nota prot. 423 del 9.3.2023 è stata, poi, pubblicata la graduatoria di merito, peraltro non impugnata dalla candidata. Il Ministero ha quindi preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.
3 – Il TAR del Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n. 18168/2024 ha esaminato la predetta eccezione senza accoglierla ed ha respinto il ricorso, ritenuto “comunque infondato”.
4 – Con appello notificato il 18 febbraio 2025, tale sentenza è stata impugnata dal docente interessato. Il Ministero ha riproposto le difese svolte in primo grado e ha prodotto appello incidentale condizionato avverso la medesima sentenza, per la parte in cui non ha dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso. Le parti hanno poi ulteriormente messo a punto le rispettive difese mediante scambio di memorie.
5 – Il Collegio ritiene di dover in primo luogo procedere all’esame dell’appello incidentale in quanto, secondo una consequenzialità logica, il suo accoglimento renderebbe inammissibile o quantomeno improcedibile l’appello principale, precludendo la possibilità di esame, da parte di questo giudice, delle complesse questioni di merito con esso dedotte.
5.1 –Secondo il Ministero appellante incidentale, in particolare, il bando della procedura volta al definitivo inquadramento degli inseganti prevedeva tassativi ed univoci requisiti di accesso, che si palesavano diversi da quelli necessari rispetto a quelli richiesti per il precedente periodo di insegnamento svolto a titolo precario e che, attraverso il rinvio alla vigente disciplina, includevano l’avvenuto superamento di esami mai sostenuti dall’appellante. Lo stesso avrebbe quindi dovuto impugnare in termini le previsioni del bando, in quanto aventi una diretta ed immediata efficacia escludente rispetto alla sua possibilità di partecipare alla procedura.
5.2 – A giudizio del Collegio la sentenza del Tar, difesa sul punto dall’appellante, deve essere viceversa confermata per la parte in cui ha ritenuto di “poter superare l’eccezione di inammissibilità” per la mancata impugnativa del bando di concorso, assumendo “di dover aderire alla posizione già espressa da questa sezione che, in presenza di analoghe clausole del bando che rinviano, quanto ai requisiti di accesso, ad altra regolamentazione (nel caso di specie, l’art. 3 del bando richiedeva un titolo di ammissione “coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”), non è ravvisabile una immediata portata escludente della clausola, in assenza di un atto applicativo che, attuando siffatta previsione e valutando la coerenza del titolo, determini la lesione attuale in capo al ricorrente”.
5.3 – Infatti, il bando di concorso non prevedeva direttamente i titoli di accesso, né rinviava ad una loro disciplina stabile ed univoca, e faceva invece riferimento alla qualificazione, in divenire, di percorsi universitari diversi ma equiparabili ai fini della individuazione delle necessarie competenze professionali, imponendo -come si dirà più avanti- una valutazione improntata a ragionevolezza circa le possibili equivalenze dei singoli percorsi formativi, di modo che solo la concreta attuazione delle previsioni generali del bando ha determinato la loro concreta lesività nei confronti. dell’appellante, che ha quindi debitamente impugnato solo il provvedimento di esclusione.
5.4 – La successiva eccezione, ora riproposta quale motivo dell’appello incidentale, è volta a far valere la mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura, mancando nel ricorso perfino la generica indicazione dell’impugnazione di “qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente” –quando invece per consolidata giurisprudenza amministrativa (tra le molte, Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 6959/2020) “Costituisce, pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, e che pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 4 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053)”
5.5 –Neppure l’argomentazione ora sintetizzata può essere accolta. Infatti, premessa l’integrità del contraddittorio in quanto -così come rilevato dal TAR- il ricorso era stato debitamente notificato ad uno dei soggetti inseriti in graduatoria, risulta decisiva, ai fini della reiezione, la circostanza che l’impugnazione era riferita esclusivamente alla valutazione di mancanza di titoli attestanti le competenze professionali dell’appellante e alla sua conseguente esclusione dalla procedura di stabilizzazione, disposta pur dopo che la medesima aveva acquisito l’idoneità nelle medesima procedura, arrestandosi il contenzioso ad una fase anteriore e diversa della stessa procedura, che aveva quindi legittimamente (almeno quanto al profilo considerato) proseguito il suo corso senza di lui, con la pubblicazione della graduatoria e con la conseguente stabilizzando gli altri candidati ritenuti idonei a svolgere l’insegnamento messo a bando. Ne consegue che il presente contenzioso concerne solo l’accertamento della sussistenza dei titoli di partecipazione dell’appellante alla procedura ai fini della sua stabilizzazione, anche in soprannumero dopo una lunga carriera di precario, e non i successivi esiti della procedura cui hanno partecipato gli altri aspiranti, esiti che non vengono in alcun modo revocati in dubbio.
5.5 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello incidentale deve essere respinto.
6 – La reiezione dell’appello incidentale impone di esaminare l’appello principale, volto a far dichiarare la fondatezza nel merito del ricorso di primo grado in riforma dell’appellata sentenza.
6.1 – Il Ministero resistente deduce che, così come rilevato dal TAR, la lex specialis, richiamando la disciplina vigente consolidata, “prevede una specifica caratterizzazione del piano di studi, mediante i corsi specificamente allegati ed appare ab origine chiara e intellegibile, nonché immediatamente verificabile dal ricorrente”. Quindi, prosegue il Ministero, l’appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura concorsuale perché non in possesso di titolo di studio idoneo per la classe di concorso A01 per la mancanza di alcuni esami nel piano di studi, avendo l’Amministrazione correttamente applicato la normativa nazionale concernente i titoli di accesso all’insegnamento e il bando di concorso.
6.2 – Il TAR ha infatti considerato che l’Amministrazione ha rilevato la mancanza, nel piano di studi dell’appellante, degli esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, quindi il provvedimento di esclusione, alla stregua della normativa vigente e del bando di concorso, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in presenza di una richiesta di requisiti integrativi volta a colmare le lacune, rispetto alla disciplina da insegnare (arte e immagine), della laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, trattandosi di un corso di laurea diretto a formare una figura professionale diversa, preposta alla tutela, gestione e manutenzione del patrimonio architettonico, urbano e ambientale ed operante nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.
6.3 – La predetta argomentazione non risulta peraltro del tutto convincente, a fronte di una previsione del bando riferita a percorsi di studio diversi ma analoghi, che implicava una necessaria ponderazione quanto alla previsione, in altri atti generali risalenti nel tempo e in alcun modo riferiti al concorso in esame, di esami riferiti a competenze comunque presenti nel corso di laurea frequentato dall’appellante con specifico riferimenti alle discipline da insegnare (arte e immagine nelle scuole secondare di primo grado).
6.4 – Infatti, la Tabella A del D.M. n. 259/2017 come indirettamente richiamata dal bando, prevede in via generale requisiti integrativi (esami addizionali) per i laureati in “Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali” (SCBAA) ed il TAR ha ritenuto l’applicazione di tale clausola – non direttamente evincibile dal bando- al concorso in esame fosse giustificata, nella specifica fattispecie, dalla differenza tra il piano di studi di tale corso e quello della laurea in Architettura, alla quale invece si riconosce l’accesso diretto alla classe di concorso A-01, senza necessità di integrazioni, quando invece, all’esito di una semplice lettura dei programmi di studio del predetto corso, si evince che, anche in assenza dei due specifici esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, il complessivo corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presuppone, necessariamente, un approccio grafico e visuale necessario alla conservazione, valutazione e migliore fruizione dei beni di interesse artistico, storico e culturale, e quindi una competenza e sensibilità professionale necessariamente estesa, anche ai fini dello svolgimento degli insegnamenti in esame, alla capacità di espressione e di percezione critica anche mediante la grafica e il linguaggio visivo, risultando in ogni caso assicurata la tutela del preminente diritto allo studio degli studenti. D’altronde in alcun modo l’Amministrazione ha motivato un diverso avviso circa la eterogeneità dei due corsi di studio, né in sede d motivazione dell’esclusione, né in sede contenziosa, non avendo neppure ottemperato alla richiesta istruttoria del TAR di fornire una tabella a fronte degli esami dei diversi corsi di studi universitari.
6.4 – A comprova di quanto ora considerato può essere allegata la lunga pregressa esperienza dell’appellante quale insegnante supplente delle stesse materia sopraindicate, in quanto, alla stregua di un generalissimo criterio interpretativo, degli atti pubblici secondo presunzione di legittimità, non è ipotizzabile, in quanto confliggente con i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione -anche scolastica- sanciti dall’articolo 97 della Costituzione e con le previsioni eurounitarie di tutela dei lavoratori precari, una disciplina nazionale di rango normativo secondario che -nel senso in è stata indebitamente interpretata dall’Amministrazione – si paleserebbe non solo lesiva dell’affidamento suscitato nel lavoratore precario, a causa di una tardiva e non univoca di previsione di requisiti per la sua stabilizzazione diversi da quelli in base ai quali l’amministratrice datrice di lavoro ha potuto usufruire di identiche prestazioni rese a titolo precario, bensì, anche lesiva del preminente diritto degli studenti del sistema di istruzione pubblica obbligatoria a ricevere un insegnamento svolto da insegnanti -indifferentemente se precari o stabilizzati.- muniti delle necessarie competenze.
In tal senso, l’esame dell’ulteriore motivo d’appello riferito alla violazione del legittimo affidamento dell’appellante risulta assorbito dalle pregresse considerazioni riferite alla necessità di una interpretazione conforme a legittimità delle regole del concorso, in accoglimento del precedente motivo d’appello volto a far valere la irragionevolezza, sotto plurimi motivi, della disposta esclusione.
6.5 – La sostanziale equiparabilità dei diversi corsi di laurea considerati ai fini in esame rende, infine, fondata anche la censura d’appello concernente la ingiustificata disparità di trattamento di candidati che pur potevano vantare, come detto, requisiti equiparabili di competenza professionale per lo svolgimento dell’insegnamento delle materie messe a bando. Né può trascurarsi che la stessa Amministrazione ha ripetutamente assegnato piena valenza equipollente al titolo di studio posseduto dall’appellante, giudicandolo idoneo per l’attività di docenza in qualità di supplente.
7 – In conclusione, l’appello principale deve essere accolto mentre l’appello incidentale del Ministero deve essere respinto.
Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
8 – Gli effetti conformativi della presente decisione comportano l’obbligo dell’amministrazione di ammettere l’appellante alla procedura di stabilizzazione in esame, assumendo ogni pertinente determinazione afferente alla posizione lavorativa dell’interessata..
8 – La peculiarità e novità del caso giustifica, infine, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 08.10.2025 n. 7911