Il motivo di ricorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 103 Costituzione, dell’art. 7 c.p.a., dell’art. 37 c.p.c. nonché dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Pubblica Amministrazione ricorrente premette che la domanda risarcitoria della Manea è da rintracciare nella pretesa omessa osservanza, da parte della P.A., del termine di conclusione del R.g. n. 5698 del 2023 Pag. 4 di 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Camera di consiglio del 6/05/2025 procedimento per il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, ossia dalla tardiva adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo professionale comunicato in data 31/10/2018 e quindi, in ultima analisi, dal ritardo nell’adozione di un provvedimento espressione dell’agire autoritativo della Pubblica Amministrazione nell’esercizio di poteri diversi da quelli del comune datore di lavoro privato. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto la domanda, o, quantomeno, una parte di essa, all’ambito delle procedure di assunzione dei docenti e così ha ritenuto che il danno risarcibile fosse quello da ritardata assunzione, conseguente alla mancata stipula, per un intero anno scolastico, quello 2019-2020, del contratto di lavoro. Tale qualificazione è, tuttavia, errata, in quanto, la domanda sulla quale il Tribunale di La Spezia aveva declinato la giurisdizione era quella relativa al risarcimento del danno derivante dalla mancata e comunque tardiva emanazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento del titolo di studio. A bene vedere la domanda o, meglio, la parte di domanda relativa alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il Ministero della Pubblica istruzione, ora dell’Istruzione e del Merito, rientra, come prospettato nel ricorso della parte pubblica, che attiene in concreto alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c, nel perimetro disegnato dall’art. 7 del codice del processo amministrativo. In considerazione del detto ambito del sindacato è stato esaminato il ricorso proposto dalla Manea, ai sensi dell’art. 409 e segg. c.p.c., dinanzi al Tribunale di La Spezia, e si è rilevato che esso R.g. n. 5698 del 2023 Pag. 5 di 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Camera di consiglio del 6/05/2025 aveva a specifico oggetto la domanda risarcitoria per la ritardata adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania, come risulta dalla piana lettura delle prime pagine del ricorso al giudice del lavoro. La stessa Sezione IV – Lavoro di questa Corte nel vagliare la questione sottesa al ricorso della parte pubblica, individuata nella determinazione del plesso giurisdizionale competente a conoscere della situazione soggettiva derivante dal ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo, ha ritenuto che la stessa comportasse la devoluzione di sindacato relativo alla giurisdizione, e che su di essa le Sezioni Unite non si erano ancora pronunciate (si veda il riferimento, al paragrafo 8 dell’ordinanza n. n. 31266 del 6/12/2024 alla delega della Primo Presidenza alla trattazione presso le singole sezioni semplici delle questioni di giurisdizione sulle quali si siano già pronunciate le Sezioni Unite). Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, afferma che (Sez. U n. 3755 del 12/02/2024 Rv. 670009 – 01) la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell’autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l’omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell’Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di responsabilità civile della P.A., per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale “qualificato”, ovvero in quella in cui, sebbene R.g. n. 5698 del 2023 Pag. 6 di 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Camera di consiglio del 6/05/2025 l’inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata (in senso analogo si vedano: Sez. U n. 4717 del 22/02/2025; Sez. U n. 22863 del 16/08/2024). La difesa della Manea incentra la domanda di risarcimento danni per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per l’anno 20192021 sul ritardo con cui la Pubblica Amministrazione ha provveduto sull’istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania, non rispettando il termine di quattro mesi di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206 del 9/11/2007 e, conseguentemente la sua domanda ha per presupposto l’accertamento del detto ritardo nel provvedere della Pubblica Amministrazione e a tanto consegue che detta domanda, in base al disposto dell’art. 7 del c.p.a., doveva essere proposta al giudice amministrativo. Nella specie, inoltre, non può ritenersi che l’attività della Pubblica Amministrazione fosse vincolata, in quanto il riconoscimento del titolo di studio era comunque subordinato alla valutazione della Pubblica Amministrazione, che aveva deciso di sottoporre la Manea a ulteriori verifiche, alternative tra loro, quali il tirocinio, poi concretamente svolto, o al superamento di una prova attitudinale, che, invece, non era stata opinata dall’aspirante al riconoscimento. Il riconoscimento del titolo di studio estero dipendeva, in definitiva, dall’esito positivo del tirocinio (o, nell’alternativa, non scelta dalla Manea, dall’ulteriore prova attitudinale) e la circostanza che il provvedimento della Pubblica Amministrazione sia stato emanato dopo il decorso del termine di quattro mesi previsto dal richiamato art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007 assume rilevanza decisiva, in una con il carattere non vincolato del provvedimento, ai fini dell’individuazione del plesso giurisdizionale R.g. n. 5698 del 2023 Pag. 7 di 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Camera di consiglio del 6/05/2025 competente, che deve essere individuato nel giudice amministrativo di primo grado ‒ Tribunale Amministrativo Regionale ‒ territorialmente competente. Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
CORTE DI CASSAZIONE, UNITE CIVILI – ordinanza 26.08.2025 n. 23859