*Professioni – Dipendenti pubblici – Questioni di legittimità costituzionale in materia di requisiti di partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato ex art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

*Professioni – Dipendenti pubblici – Questioni di legittimità costituzionale in materia di requisiti di partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato ex art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

1.– Il TAR Lazio, sezione prima quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 28 del 2025), dubita della legittimità costituzionale dell’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La previsione censurata, contenuta nella disposizione che disciplina l’accesso al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato – prescrivendo i relativi requisiti, fra i quali l’età massima di ventotto anni – prevede che al concorso siano «altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età», fissato in ventotto anni dal comma 1, lettera b).

1.1.– Secondo il rimettente, tale soglia minima di anzianità, sprovvista di nesso funzionale con le specifiche necessità dell’amministrazione interessata, comporterebbe un’irragionevole restrizione dell’accesso al concorso pubblico per vice ispettore, in violazione degli artt. 3, 51, comma primo, e 97, comma quarto, Cost.

La stessa, inoltre, sarebbe incoerente rispetto all’obiettivo del reclutamento di personale più giovane per l’esercizio di funzioni operative, quali quelle assegnate agli ispettori della Polizia di Stato, con conseguente e ulteriore violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Ancora, il requisito dell’anzianità minima darebbe luogo a una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso al medesimo concorso per il personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell’interno, nei confronti del quale esso non è previsto, e alla disciplina del concorso per la qualifica di commissario, al quale gli appartenenti alla Polizia di Stato possono accedere senza limiti minimi di anzianità.

Infine, l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il profilo del principio di uguaglianza sostanziale, poiché la previsione del requisito di anzianità costituirebbe una duplicazione, in parte qua, della disciplina concernente i concorsi interni per la nomina a vice ispettore di Polizia, nei quali, tuttavia, la soglia minima soddisfa l’esigenza di restringere la platea dei candidati, insussistente nel concorso pubblico.

2.– In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità delle questioni sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la disposizione censurata si limiterebbe a prevedere una quota di riserva in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato muniti di almeno tre anni di anzianità, rendendo necessaria un’espressa opzione in tal senso da parte degli aspiranti.

Pertanto, poiché il ricorrente nel giudizio principale non risulta aver formulato alcuna opzione per l’accesso alla quota riservata, la sua domanda avrebbe dovuto essere respinta senza necessità di esame nel merito e, conseguentemente, di applicazione della norma.

2.1.– L’eccezione è infondata.

All’interpretazione offerta dall’Avvocatura generale osta, anzitutto, il tenore letterale della norma censurata, secondo cui «[a]l concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio», la cui portata applicativa appare generale, e non limitata alla quota di riserva.

In ogni caso, la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un’opzione.

Il concorso pubblico si configura, infatti, come un unico procedimento, al quale i beneficiari accedono previa domanda ordinaria; essi partecipano alle prove previste in condizioni di parità con gli altri concorrenti, e del loro diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori, nel quale, se del caso, essi sono preferiti ai concorrenti esterni che hanno ottenuto un punteggio migliore.

3.– Nel merito, le questioni non sono fondate.

3.1.– L’art. 27-bis del d.P.R. n. 335 del 1982 è stato introdotto nell’ordinamento del personale di Polizia dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato).

Nel suo testo originario, esso prevedeva, al comma 1, lettera b), che la partecipazione al concorso pubblico da vice ispettore fosse soggetta al limite massimo di età «stabilit[o] dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127», a mente del quale «[l]a partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione».

3.2.– Successivamente, con l’art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il Governo è stato delegato, fra l’altro, al riordino degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia in un’ottica di razionalizzazione e risparmio, con la possibilità di modificare anche la disciplina del relativo reclutamento,«tenendo conto del merito e delle professionalità» (lettera a, numero 1).

Nell’esercizio di tale delega, con l’art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il Governo ha modificato il comma 1 dell’art. 27-bis, prevedendo direttamente il limite massimo di ventotto anni di età già stabilito dal regolamento adottato medio tempore; a fronte di tale requisito, è stata poi mantenuta la previsione di una quota di riserva in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando, senza limite di età, al fine di valorizzare le pregresse esperienze professionali di questi ultimi, in conformità alle indicazioni del legislatore delegante.

In seguito a tale modifica, infine, è stato adottato, con il citato d.m. n. 103 del 2018, il nuovo regolamento che ha individuato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici in esame, oggetto di impugnazione nel giudizio principale, che riproduce il testo della norma primaria.

3.3.– Dal quadro normativo così riassunto emerge, dunque, la previsione di un requisito anagrafico generale fissato dalla fonte primaria con l’individuazione di un’età massima, al quale è possibile derogare al fine di valorizzare l’eventuale professionalità acquisita dagli aspiranti, laddove questi ultimi abbiano raggiunto una soglia minima di anzianità di servizio.

4.– Poste tali coordinate, la prima questione risente dell’erroneo presupposto interpretativo dal quale muove l’ordinanza di rimessione.

Il TAR Lazio sostiene, infatti, che la disposizione censurata avrebbe arbitrariamente introdotto un ulteriore requisito per l’accesso al concorso pubblico da vice ispettore, con conseguente restrizione della platea dei possibili partecipanti, in violazione del principio del pubblico concorso e del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

La censura è quindi formulata senza tenere in alcuna considerazione il fatto che il requisito che viene in rilievo è, in realtà, soltanto quello anagrafico stabilito in via generale dalla norma primaria, rispetto al quale la soglia di anzianità si pone unicamente come condizione per l’operatività di un’ipotesi di deroga; l’effetto pratico della norma censurata rispetto alla platea dei soggetti legittimati a partecipare al concorso è, pertanto, opposto a quello lamentato dal ricorrente, poiché non ne comporta una restrizione, ma un ampliamento.

5.– Le medesime considerazioni assumono rilievo anche nello scrutinio della seconda questione.

5.1.– Come si è detto, lo scopo della disposizione censurata è la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità acquisite da soggetti già appartenenti all’amministrazione della Polizia di Stato, il cui rilievo giustifica una deroga al limite massimo di età.

In proposito, questa Corte ha costantemente affermato che il principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell’agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.

Si è osservato, in particolare, che «[l]a valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo […] può […] incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore», e che «il punto di equilibrio fra l’individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso […] e la deroga a tale individuazione, finalizzata alla valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative, deve essere ricercato nel rispetto del “limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a.”» (sentenza n. 275 del 2020).

A tale ultimo riguardo, pertanto, è stato precisato che l’area delle eccezioni dev’essere «delimitata in modo rigoroso» e «subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenze n. 310 e n. 189 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 113 del 2017, n. 167 del 2013 e n. 52 del 2011).

5.2.– Tali condizioni sussistono nella specie.

La prima di esse, infatti, è soddisfatta dal contenimento della riserva a un sesto dei posti messi a concorso.

Quanto alla seconda, poi, e in senso opposto a quanto affermato dal rimettente, la scelta di valorizzare l’esperienza professionale acquisita dal personale della Polizia di Stato appare coerente con le funzioni ordinamentali proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori.

Questi ultimi, infatti, in base all’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, «[i]n relazione alla professionalità e alle attitudini possedute […] svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa» e possono essere assegnatari della «direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti», nonché di «compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato».

Con riferimento a tali funzioni, caratterizzate dall’affidamento di attività di direzione e coordinamento, ben si motiva la previsione di condizioni particolari di accesso in favore degli aspiranti che abbiano già maturato una significativa esperienza all’interno dell’amministrazione di Polizia.

6.– Anche la terza censura non è fondata in relazione a entrambi i profili nei quali si articola.

6.1.– Nel denunziare una disparità di trattamento, nell’accesso al concorso, fra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell’interno, il rimettente opera una comparazione fra fattispecie non omogenee, in quanto connotate da funzioni fra loro ben distinte.

Il personale dei ruoli civili svolge infatti, ai sensi dell’art. 36, primo comma, numero I), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), «funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale» nonché «mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie»; si tratta, quindi, di compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia, ciò che esclude ogni possibile rilevanza, in un’ottica di valorizzazione dell’esperienza acquisita, dell’anzianità di servizio.

6.2.– Quanto, poi, alla denunziata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso al concorso da vice commissario, il rimettente pone in comparazione una previsione che ha carattere derogatorio e che, peraltro, si riferisce a una regola generale che non dispone alcun requisito di anzianità, ma unicamente un’età massima di trent’anni, elevata a quaranta per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato.

Invero, questa Corte ha affermato che «non è invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l’estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l’aggravamento anziché l’eliminazione dei difetti di incoerenza» (sentenza n. 98 del 2023 e ordinanza n. 231 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 206 del 2004 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 344 del 2008 e n. 178 del 2006).

7.– Le considerazioni esposte conducono a ritenere non fondata anche la quarta censura.

Una volta acclarato, infatti, che la soglia minima di anzianità non costituisce un requisito per la partecipazione al concorso pubblico, ma una condizione di deroga al requisito anagrafico, e che la stessa non è irragionevole, in quanto giustificata da specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, ed è contenuta entro un certo limite, sì da conformarsi al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, risultano soddisfatti i parametri di costituzionalità della disposizione censurata.

Le ulteriori considerazioni del rimettente, volte a sottolineare il fatto che si tratterebbe di previsione più acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, sfuggono, pertanto, a ogni valutazione di conformità a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili in questa sede.

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 09.10.2025 n. 145 

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