5. – L’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, dispone che quando l’azione è stata introdotta in via monitoria “… nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
L’art. 8 comma 4 dello stesso suddetto D.Lgs. dispone, a sua volta, come segue: “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Secondo le previsioni della suddetta disposizione, applicabile ratione temporis, la convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione “avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Si tratta quindi di valutare se tale prescrizione sia stata rispettata.
Nella specie, come risulta dal relativo verbale del 26.7.2024, si è presentata al procedimento di mediazione, per la parte opposta, “l’Avv. su delega degli Avv.ti
All’Avv. cui è riferita la procura alle liti, non risulta essere stato esplicitamente conferito, in forza di detta procura, il potere di partecipare alla mediazione ed è, anzi, esplicitamente escluso quello di “transigere”.
Dell’inidoneità a tale scopo della procura alle liti era ben conscia l’opposta, che risulta infatti averne conferito una specifica proprio per il procedimento di mediazione.
Tuttavia, tale procura, con la quale si delegano gli Avv.ti e l’avv. a “rappresentare ed assistere (omissis) nella qualità di mandataria di (omissis) nel procedimento di mediazione in oggetto, conferendo al riguardo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di formalizzare presso l’Organismo di Mediazione la relativa partecipazione ed altresì quello di transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti”, pone due ordini di problemi: il primo è la facoltà di sub-delega all’Avv. ed il secondo è l’esplicita subordinazione del potere di conciliare alle “determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti”.
Quanto al primo, la procura in argomento non contiene l’attribuzione del potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente intuitu personae del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l’Avv. regolarmente investita dei relativi poteri. Si aggiunge che, anche ad assumere un orientamento sul punto meno rigoroso, la sub-delegata avrebbe dovuto essere, a sua volta, specificamente investita dei poteri già attribuiti al sub-delegante, poteri del cui tempestivo conferimento non è stata offerta idonea prova.
Quanto al secondo, si deve osservare che nello spirito del D.Lgs. n. 28 del 2010 al rappresentante/delegato non può, all’evidenza, essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.
Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato art. 8, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia” e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero “veicolo” di decisioni assunte da altri. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e differimenti dell’incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell’incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente, anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati “competenti organi deliberanti”, ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore.
Ne consegue che, non avendo l’opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità.
La circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell’ambito del procedimento di mediazione non appare idonea a superare l’improcedibilità di cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell’altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente – o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere – non si può verificare alcuna “sanatoria” nel senso preteso dall’opposta, potendo e dovendo il giudice, anche d’ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni.
Deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.
La suddetta statuizione assorbe ogni ulteriore domanda ed eccezione.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.
La parte opposta deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Trib. Pavia, III civile, sent., 14.06.2025