1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente (2i Rete Gas S.p.A.) domanda l’annullamento della Deliberazione di C.C. n. 22 del 20.4.2023, emessa dal Comune di Partinico, avente ad oggetto “Adozione Regolamento e del Disciplinare Tecnico per il ripristino del suolo comunale in seguito a manomissioni da parte di soggetti terzi” e dei seguenti articoli degli annessi Regolamento e Disciplinare Tecnico: – art. 5 “DEPOSITO CAUZIONALE E IMPORTO 1.A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà calcolato in base ai mq. effettivamente interessati, alle N. 01156/2023 REG.RIC. dimensioni dello scavo, alle condizioni dell’area, alla pavimentazione o copertura esistente…omissis…L’importo del deposito cauzionale di cui al 1° comma del presente articolo, verrà calcolato applicando alla superficie interessata alla manomissione, i seguenti importi, suddivisi per tipologia di intervento: a)Scavi e ripristini stradali, marciapiedi, ecc. in ghiaia o misti stabilizzati (tout-venant, ecc.), ovvero su verde pubblico, ovvero di diversa tipologia rispetto a quelle indicate alle successive lettere b) e c): € 50,00= al mq. di area interessata allo scavo; b) Scavi e ripristini stradali, marciapiedi, ecc. in asfalto e/o con altri materiali non naturali quali semilavorati ad esempio in cls o derivati (autobloccanti in cls, granigliati sintetici ecc.), €.100,00= al mq. di area interessata allo scavo; c) Scavi e ripristini stradali, marciapiedi, in materiale lapideo, ecc. (porfido, elementi in pietra, acciottolati, ecc.), €. 200,00= al mq. di area interessata allo scavo; omissis…..5.Per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), in ogni caso l’importo minimo del deposito cauzionale che il soggetto interessato dovrà versare, sarà di €. 500,00= (diconsi euro cinquecento/00=), anche nel caso in cui dai conteggi effettuati gli importi risultassero inferiori. 6.Gli importi unitari di cui al comma 3 e l’importo del comma 5 potranno essere oggetto di revisione ogni due anni, secondo gli indici dei prezzi al consumo predisposti dell’ISTAT. Omissis…; – art. 13 “ULTERIORI DISPOSIZIONI PER SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI IN RETE 1. I soggetti erogatori di pubblici servizi diversi dal Comune di Partinico, che gestiscono reti di sottosuolo, per la manomissione del suolo devono seguire, di norma, i dettami previsti dagli articoli precedenti del presente Regolamento. 2. Per tali soggetti la cauzione di cui all’art. 5 del presente Regolamento può essere prestata anche in forma cumulativa, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), qualora lo scavo non superi i 50 mq. In caso contrario, l’importo del deposito cauzionale da sommare a quello minimo di €. 10.000,00 si calcola, secondo i criteri di N. 01156/2023 REG.RIC. cui al precedente art. 5, comma 3, per i mq. eccedenti i 50. La cauzione deve operare comunque sino all’avvenuto accertamento di cui al comma 4 del presente articolo. 3. Oltre alla cauzione del comma precedente, gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono effettuare un deposito aggiuntivo, tramite conto corrente postale, intestato alla Tesoreria Comunale ovvero bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, pari al 10% e comunque non inferiore ad € 1.000,00 dell’importo calcolato, ai sensi del precedente art. 5, comma 3, per tutti i mq dello scavo, onde essere definitivamente trattenuto dall’Ente in conto delle spese di cui al successivo art. 15. 4. L’importo di cui al comma 2 può essere motivatamente rideterminato in aumento, caso per caso, con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale. 5…omissis…”; – art. 15 “SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE: CRITERI 1. Il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l’uso o l’occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d’arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l’aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso. 2. Il pagamento del danno di cui al presente articolo è forfettariamente determinato nel 10% degli importi di cui all’art. 5 e all’art. 13…omissis…”; – art. 16 “SANZIONI AMMINISTRATIVE Nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento della tassa su concessioni suolo pubblico, per le occupazioni abusive del suolo pubblico o difformi dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, si applicano le sanzioni previste dall’art. 58 della Delibera della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 21 del 31.12.2020 e s.m.i.; – art. 1 (“Disposizioni tecniche per scavi e successivi ripristini di strade in asfalto”), lett. B, comma c, del Disciplinare Tecnico, ove è previsto che “Nel caso di scavi N. 01156/2023 REG.RIC. longitudinali in tutte le strade il ripristino dovrà avvenire nella stessa stratigrafia e tipologia della pavimentazione esistente, per l’intera carreggiata e per tutta la tratta longitudinale interessata, ad esclusione dei privati cittadini che saranno tenuti a ripristinare lo scavo aumentato di 50 cm per lato, previa fresatura”; – della nota pec prot. N. 0012396 dell’8 maggio 2023, inviata dal Comune di Partinico avente ad oggetto “richiesta autorizzazione opere di rete della ditta 2i Rete Gas S.p.A.”, con cui l’Amministrazione comunale di Partinico ha chiesto alla 2iRete Gas S.p.A. “…l’integrazione della pratica in oggetto come da regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 22 del 20.4.2023, Trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, l’istanza verrà archiviata”; -nonché di ogni altro atto antecedente, previo o successivo o comunque presupposto e/o connesso ai provvedimenti impugnati. Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto: a) In via preliminare: inoperatività delle norme regolamentari impugnate nei confronti del Concessionario 2iRete Gas S.p.A. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c.; b) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90 e l. 15/2005 anche in relazione all’art. 97 della Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento in tema di garanzie partecipative in favore di cittadini; c) Violazione del principio di riserva di legge in relazione all’art. 23 della Costituzione; violazione di legge in relazione agli artt. 21 e 27 del d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada); eccesso di potere: contraddittorietà ed illogicità, difetto di proporzionalità; d) Violazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della legge 689/81 sotto l’aspetto della violazione di legge e della violazione del principio di legalità delle N. 01156/2023 REG.RIC. sanzioni; eccesso di potere: eventuale danno economico non provato. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2043 c.c.; e) Violazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, sotto l’aspetto della violazione di legge e della violazione del principio di legalità delle sanzioni, nonché della violazione dell’entità e determinabilità delle sanzioni; f) Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti – travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; Violazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della legge 689/81 sotto l’aspetto della violazione di legge e della violazione del principio di legalità delle sanzioni; eccesso di potere: danno economico. 2.- Si costituiva il Comune di Partinico, che concludeva per: – l’irricevibilità del ricorso per tardività; – l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (sotto un duplice profilo); – l’infondatezza del ricorso nel merito. 3.- In vista dell’udienza di merito le parti depositavano documenti e memorie, insistendo nei rispettivi assunti difensive e prendendo posizione sulle eccezioni ex adverso avanzate. In data 16.09.2025, parte ricorrente formulava istanza di rimessione in termini per errore scusabile, avuto riguardo alla tardività del deposito dell’ultima memoria di replica presentata lo stesso giorno. 4.- All’udienza pubblica del 7.10.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione. 5.- Il ricorso è infondato. 5.1- In via preliminare, il Collegio accoglie l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, presentata da parte ricorrente – in relazione alla tardività del deposito dell’ultima memoria di replica, in data 16.09.2025 – atteso che è derivata da un mero N. 01156/2023 REG.RIC. errore materiale nell’inserimento del file all’interno del PAT (il caricamento è avvenuto invertendo – nell’ambito del numero di R.G. – l’anno di riferimento con il numero progressivo del ricorso). In ogni caso, la sua acquisizione agli atti del giudizio non va ad incidere sull’esito della controversia, come di seguito si dirà. 5.2- Il Collegio prescinde dalle eccezioni in rito, formulate dal Comune resistente, essendo il ricorso infondato nel merito. Pur avendo parte ricorrente depositato giurisprudenza favorevole di questo TAR (sentenza n. 3186/2024 del 20.11.2024), il Collegio ritiene di dover aderire al successivo orientamento (sfavorevole) adottato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1627 del 25.02.2025 e precedenti ivi richiamati) avuto riguardo al tema della potestà regolamentare degli enti locali in materia di occupazione del suolo pubblico ed autorizzazioni per manomissioni stradali, disciplina degli scavi e ripristino del suolo. In particolare, dall’impianto motivazionale del citato pronunciamento del giudice di seconde cure – da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi – emerge che: – in materia di regolamenti comunali disciplinanti i ripristini stradali a seguito di interventi su suolo e sottosuolo da parte di società concessionarie di servizi pubblici, l’adozione di normativa regolamentare comunale successiva alla stipula di convenzioni di concessione non configura violazione del principio di irretroattività né illegittima modificazione unilaterale del rapporto concessorio, trovando applicazione il principio tempus regit actum; – le concessioni costituiscono rapporti di durata soggetti alla disciplina di volta in volta introdotta dall’ente concedente nell’esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite e il Comune, ai sensi dell’art. 117, sesto comma della Costituzione e dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’assetto ed utilizzazione del territorio; N. 01156/2023 REG.RIC. – conseguentemente, la norma regolamentare successiva prevale su quella pattizia precedente sia per il criterio cronologico sia in ossequio al principio di gerarchia delle fonti del diritto, non trattandosi di illegittima applicazione retroattiva ma di applicazione ordinaria del principio tempus regit actum, dal momento che la nuova normativa comunale non agisce retroattivamente su situazioni giuridiche già compiutamente definite ed acquisite ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori secondo lo ius superveniens; – non sussiste obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione di regolamenti comunali stante la disposizione di esonero di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990 per gli atti generali e regolamentari, senza che sia prevista eccezione per soggetti che svolgono pubblici servizi; – i depositi cauzionali previsti dal regolamento comunale non violano il principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. in quanto l’art. 27, comma 9, del codice della strada prevede espressamente tale possibilità per l’autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori; – non configura doppia imposizione tributaria la coesistenza tra canone di occupazione di suolo pubblico e deposito cauzionale, trattandosi di istituti ontologicamente diversi: il primo costituisce corrispettivo sinallagmatico correlato al sacrificio imposto alla collettività per la privazione del bene pubblico; il secondo è strumentale a garantire l’escussione di penalità contrattuali correlate a danni eventualmente causati da non corretta esecuzione delle prestazioni; – le prescrizioni tecniche per il ripristino stradale, pur se più estese rispetto alla disciplina precedente, non violano il principio di proporzionalità quando risultino adeguatamente motivate dall’esigenza di garantire sicurezza della circolazione stradale e incolumità pubblica, non configurandosi manifesta irragionevolezza o palese sproporzionalità delle misure adottate nell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa; N. 01156/2023 REG.RIC. – le sanzioni previste dal regolamento rispettano pienamente il principio di legalità, atteso che l’art. 16 del regolamento comunale richiama correttamente l’operatività delle sanzioni previste dalla normativa vigente – senza introdurre fattispecie sanzionatorie autonome – anche ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada. 5.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto. 6.- La peculiarità della fattispecie e il revirement dell’indirizzo giurisprudenziale sul tema della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 08.10.2025 n. 2197