Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza e inammissibilità della rivalutazione del merito della vicenda

Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza e inammissibilità della rivalutazione del merito della vicenda

1. Con atto notificato in data 27 giugno 2024 e depositato in data 2 luglio 2024, parte ricorrente ha formulato domanda di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, co. 5, cod. proc. amm. in relazione alle sentenze di questo TAR nn. 129/2024 e 132/2024, con le quali sono stati rigettati i ricorsi proposti dalla medesima società avverso le ordinanze nn. 29 del 30 giungo 2023 e 30 del 3 luglio 2023 emesse dal Comune di Taviano per la demolizione di alcune opere edilizie illegittimamente realizzate.

1.2. A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver presentato al Comune di Taviano, in data 23 febbraio 2024, richiesta di accesso agli atti finalizzata all’acquisizione di alcuni documenti in possesso dell’amministrazione e necessari al fine di valutare l’eventuale legittimità, anche solo parziale, delle opere di cui veniva disposta la demolizione e che, tuttavia, il Comune non avrebbe adeguatamente riscontrato tale istanza. Per tale ragione la ricorrente ha richiesto dei chiarimenti in ordine all’esecuzione delle sentenze, mediante accertamento della mancata/omessa collaborazione del Comune di Taviano e con domanda, altresì, di condanna dell’amministrazione a fornire la collaborazione richiesta, oltre che al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. per il procurato ritardo.

1.3. Il Comune di Taviano si è costituito in giudizio in data 2 agosto 2025 per resistere al ricorso.

1.4. In data 4 settembre 2025 l’amministrazione comunale ha provveduto al deposito della documentazione di causa e di una memoria difensiva con la quale ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità del ricorso in ragione della già intervenuta esecuzione delle sentenze, dell’insussistenza di obblighi esecutivi in capo al Comune e, inoltre, in quanto la domanda formulata esorbiterebbe dai limiti del giudizio previsto dall’art. 112, co. 5, cod. proc. amm., risultando in realtà volta a sollecitare la rimeditazione di quanto accertato a mezzo delle sentenze oggetto di ottemperanza.

1.5. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il Collegio ha rilevato l’assenza in atti di copia delle sentenze nn. 129/2024 e 132/2024 e ha, pertanto, disposto il rinvio della trattazione al fine di consentire al ricorrente di provvedere al deposito.

1.6. In data 3 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato copia delle sentenze nn. 129/2024 e 132/2024, unitamente a ulteriore documentazione e a una memoria difensiva.

1.7. Ad esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “la c.d. ottemperanza di chiarimenti costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato (utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione), per cui essa non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire (Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 262; id. Sez. V, 31 gennaio 2020, n. 818)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent., n. 4260 del 13 maggio 2024).

2.2. Ciò premesso il Collegio ritiene, come anche eccepito dalla difesa dell’amministrazione comunale nella memoria del 4 settembre 2025, che la questioni poste a fondamento della domanda di chiarimenti non siano volte a rappresentare reali dei profili di incertezza relativi all’esecuzione delle sentenze nn. 129/2024 e 132/2024 (il cui disposto è di evidente chiarezza), risultando piuttosto funzionali a rimettere in discussione il merito della vicenda sostanziale sottesa ai suddetti giudizi e già oggetto di delibazione in via definitiva.

2.3. Da una parte, infatti, le sentenze nn. 129/2024 e 132/2024 si sono limitate, a mezzo del rigetto dei corrispondenti ricorsi, a confermare i due ordini di demolizione di opere abusive emessi dall’amministrazione comunale, sicché l’effetto del giudicato non può essere altro che quello di rendere definitivi i suddetti provvedimenti, che dovranno essere integralmente eseguiti dal destinatario (senza che, peraltro, emerga alcun incombente in capo all’amministrazione). Dall’altra, le questioni poste a fondamento del ricorso non prospettano alcun profilo di incertezza né in ordine al contenuto delle sentenze né dei provvedimenti che da queste sono stati confermati, ma sono volte piuttosto a stimolare una rimeditazione di quanto già accertato in ordine all’illegittimità delle opere da demolire.

2.4. Trattasi, quindi, di profili evidentemente ultronei rispetto a ciò che può costituire oggetto del giudizio di ottemperanza di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, co. 5, cod. proc. amm., da ciò discendendo, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 09.10.2025 n. 1358

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