Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Prelievo supplementare del latte, notifica della cartella di pagamento e calcolo del termine di prescrizione del debito

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Prelievo supplementare del latte, notifica della cartella di pagamento e calcolo del termine di prescrizione del debito

7. Preliminarmente il Collegio dà atto che il TAR per il Veneto, con sentenza n.133 del 22 maggio 2024 ha definito, dichiarandolo inammissibile, il giudizio n. R.G. 193/2019, introdotto con ricorso proposto anche dal sig. Zenere ed avente ad oggetto, tra le altre, la cartella di pagamento n. 3002018000001151000, presupposta alla intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio: all’attualità avverso la suddetta decisione risulta pendente un giudizio d’appello che, tuttavia, non risulta proposto dal sig. Zenere, nei cui confronti, per tale ragione, l’indicata sentenza del TAR per il Veneto è ora passata in giudicato. Ne consegue che la legittimità della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio non può più essere messa in discussione.

8. Procedendo con la disamina dei motivi riproposto dall’appellato, viene in considerazione la censura afferente la prescrizione della pretesa azionata da AGEA, trattandosi di censura che l’appellato ha formulato in via preliminare ed assorbente.

8.1. In particolare l’appellato sostiene che la pretesa azionata sarebbe prescritta dovendosi applicare, quanto al capitale, la prescrizione quadriennale ex art. 3, comma 1, del del Reg. (CE) n. 2988/1995; in via subordinata, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; in via ulteriormente subordinata, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; fermo comunque per gli interessi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.

8.2. In via preliminare il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione, che da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale (ex multis. Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. D’altra parte il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte: ciò per la ragione che a decorrere dalla campagna 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione Europea sono stati assicurati, nella materia di che trattasi, mediante introduzione di una responsabilità diretta degli Stati per il prelievo dovuto dalle aziende. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane perciò assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).

8.3. Per quanto riguarda gli interessi, va rilevato che la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, “il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).

8.4. Ciò premesso il Collegio rileva che l’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio è stata notificata il 25 ottobre 2021, mentre la cartella di pagamento presupposta era stata notificata il 20 dicembre 2018: la prescrizione, pertanto, non potrebbe certamente essere maturata a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento.

8.5. A questo punto la questione della ammissibilità dei documenti prodotti in giudizio da AGEA perde di rilevanza. Infatti, anche a voler ritenere che la prescrizione fosse maturata prima della notifica della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, la questione avrebbe rilevanza nel presente giudizio solo se dedotta e accolta nel giudizio avente ad oggetto quella cartella di pagamento; tuttavia, come già precisato, tale giudizio è stato definito, nei confronti dell’odierno appellato, con una sentenza passata in giudicato che ha dichiarato inammissibile il ricorso e che ha reso non più contestabile la cartella di pagamento n. 3002018000001151000. Di conseguenza la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica della cartella di pagamento deve considerarsi irrilevante nel presente giudizio.

9. Per ragioni analoghe debbono essere respinti, in quanto inammissibili, i seguenti motivi riproposti dall’appellato:

– motivo I del ricorso introduttivo: illegittimità dell’intimazione impugnata, in quanto formata sulla base di atti anti-comunitari;

– motivo II del ricorso introduttivo: illegittimità dell’intimazione impugnata per violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/73;

– motivi IV e V del ricorso introduttivo: l’intimazione impugnata si fonda su un “residuo ruolo” che deriva da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte;

– motivo VI del ricorso introduttivo: l’intimazione impugnata sarebbe illegittima o nulla “per mancata indicazione degli atti notificati al ricorrente (in quanto il ruolo è stato formato sulla base degli atti notificati ai primi acquirenti), ovvero per mancata notifica all’azienda ricorrente, degli atti, anche di accertamento e di intimazione, presupposti, anche per violazione dell’art. 21-bis, L. n. 241/90, oltre che per violazione della normativa comunitaria in materia (che impone che si proceda a “notificare” gli atti di accertamento del prelievo), nonché per violazione delle procedure di cui alla L. n. 33/09, e segnatamente per violazione dell’art. 8-ter L. n. 33/09 per essere stati iscritti nel Registro debitori prelievi latte non definitivamente accertati.”;

– motivo VII del ricorso introduttivo: l’intimazione impugnata sarebbe illegittima per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è stato reso esecutivo.

9.1. Tutti i vizi denunziati con i motivi dianzi citati costituiscono vizi propri della cartella di pagamento presupposta alla intimazione impugnata nel presente giudizio, e non già vizi propri della intimazione medesima. Tali censure debbono pertanto considerarsi inammissibili con il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 3002018000001151000.

10. Con i motivi VIII e IX del ricorso introduttivo del giudizio si deduce l’illegittimità della intimazione impugnata per violazione di legge, ed eccesso di potere, in relazione al difetto di motivazione sugli importi richiesti a titolo di capitale e di interessi.

10.1. Si deduce, in particolare:

(i) la nullità dell’intimazione ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241/90.

Si tratta di censura infondata in quanto l’intimazione di pagamento impugnata reca l’indicazione precisa di quanto richiesto a titolo per ciascuna annata a titolo di “debito originario”, “debito residuo”, “interessi di mora” e “oneri di riscossione”, cosìcché, mentre è chiaro che tutto il debito “originario” è stato considerato interamente dovuto, è altrettanto evidente che gli interessi di mora sono stati calcolati sui singoli debiti dovuti per ciascuna annata, a titolo di capitale. Gli importi indicati nella intimazione di pagamento a titolo di “debito originario” coincidono con quelli indicati nella cartella esattoriale richiamata, sia quanto al capitale che ai relativi interessi, e ciò per tutte le annate riportate nella intimazione di pagamento. Di conseguenza non v’è alcuna ragione per ritenere che l’indicazione del capitale e dei relativi interessi effettuata nella intimazione di pagamento notificata nel novembre 2021 sia inesatta o incompleta; lo stesso dicasi per la indicazione degli interessi di mora (sui si ritornerà infra) e sugli oneri di riscossione, specificamente indicati per ciascuna annualità, che vanno conteggiati in base alla legge e che evidentemente debbono essere quantificati solo nel momento in cui la procedura esecutiva prende concretamente inizio.

(ii) l’illegittimità della richiesta di pagamento dell’an e del quantum del capitale e degli interessi, relativamente ai quali “si richiamano tutti i precedenti motivi di ricorso, nonché comunque per tutti i motivi già fatti valere con l’impugnazione degli atti presupposti, da aversi qui per integralmente trascritti”.

In parte qua la censura deve ritenersi inammissibile, avendo ad oggetto vizi relativi agli atti presupposti, non più riproponibili a seguito della definizione del giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento presupposta, ed anche per la ragione che, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, nel giudizio di appello non è sufficiente la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto, poiché l’art. 101 comma 2 c.p.a., utilizzando il termine “espressamente”, ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti a contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente il recupero dei vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2025 n. 7264; Sez. VII, 3 giugno 2024 n. 4950; Sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10841); la mancata riproposizione preclude, dunque, al giudice di appello di conoscere i motivi di ricorso di primo grado non riproposti ritualmente, pena il vizio di ultrapetizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024 n. 4950; Sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1585; Sez. II, 4 maggio 2020, n. 2839).

(iii) L’inesistenza del debito relativo agli interessi per mancata notifica all’appellato degli atti di accertamento presupposti, notificati solo ai primi acquirenti, e comunque l’inesistenza della pretesa, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 34, della L. n. 119/2003; l’appellato deduce inoltre che gli interessi sarebbero stati erroneamente calcolati in applicazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 ed anche sugli interessi già iscritti a ruolo, in violazione del divieto di anatocismo; ed ancora denuncia difetto di motivazione in ordine alla decorrenza degli interessi ed all’importo del capitale sul quale sono stati calcolati, in violazione dello Statuto del Contribuente.

Non può essere accolta l’eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti in ragione dell’illegittimità della procedura di recupero, trattandosi di eccezione che si fonda su vizi degli atti presupposti, non ammissibili nella presente sede, per le ragioni già esposte.

Relativamente alla eccezione secondo cui gli interessi non sarebbero dovuti ai sensi degli artt. 8-ter 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, 1° comma, della L. n. 33/2009, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui «l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003)» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6907 del 29 maggio 2025; T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022).

La mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può, poi, dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che «allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto, in mancanza di deduzioni specifiche.

Relativamente all’eccezione secondo cui l’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 si applicherebbe solo ai debiti di imposta, tra i quali non sono riconducibili i prelievi dovuti al prelievo supplementare latte, la Sezione ha già chiarito che : i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); iii il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595 e 29 maggio 2025 n. 6907).

E’ infine infondata la deduzione secondo cui gli interessi di mora sarebbero stati conteggiati anche sugli interessi già indicati nella cartella esattoriale, maturati sul capitale dovuto: nel “dettaglio del debito” allegato alla intimazione di pagamento si evidenzia, infatti, che gli interessi di mora sono stati calcolati solo sulla quota capitale, essendo invece pari a zero l’importo indicato – nel “dettaglio del debito”, a titolo di interessi di mora sugli interessi dovuti per ciascuna annualità.

(iv) l’illegittima pretesa di pagamento degli oneri di riscossione, non conteggiati nella cartella di pagamento presupposta: si tratta di censura infondata, atteso che sino all’anno 2022 gli oneri di riscossione erano posti a carico del debitore, ed erano individuati direttamente dalla legge, nella misura del 3% se le somme venivano pagate entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, e del 6 % se pagati dopo tale data. Nel caso di specie si constata che gli oneri di riscossione indicati nella tabella “dettaglio del debito” corrisponde esattamente al 6% dell’importo indicato a titolo di interessi nonché dell’importo indicato a titolo di capitale e interessi di mora. Ad esempio: per l’anno 2025 il debito per capitale e interessi di mora era pari a complessivi €. 95.635,62 (92.017,23 + 3.618,39), il cui 6% corrisponde a €. 5.738,13, come indicato nella colonna “oneri di riscossione”; il debito per interessi, sempre relativo all’anno 2005, era di €. 26.245,27, il cui 6% corrisponde a €. 1.574,72, come indicato nella colonna “oneri di riscossione”. Trattandosi di debito individuato direttamente dalla legge, non necessitava la relativa quantificazione nella cartella di pagamento. La censura è, quindi, manifestamente infondata.

(v) la nullità della intimazione per mancata indicazione della data in cui è stato reso esecutivo il “ruolo residuo” formato da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/19: si tratta di censura inammissibile in quanto afferente, semmai, la cartella di pagamento presupposta;

(vi) difetto assoluto di motivazione per non essere stata indicata la data di notifica degli atti presupposti e per non essere stati tenuti in conto i recuperi già effettuati da AGEA tramite compensazione sui PAC.: sotto il primo profilo la censura è infondata, in quanto l’intimazione di pagamento si fonda sulla cartella di pagamento n. 30020180000011510000, della quale è stata indicata la data di notifica (20/12/2018), non contestata dall’appellato; quanto al secondo profilo la censura deve ritenersi infondata in quanto generica, non avendo l’appellato dedotto in maniera specifica quali PAC sarebbero stati portati a compensazione del debito relativo al prelievo supplementare.

10.1. Per tutto quanto sopra esposto anche gli originari motivi VIII e IX sono infondati.

11. In conclusione, a definizione del giudizio, debbono essere respinti tutti i motivi di primo grado riproposti dall’appellato.

12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado.

CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 08.10.2025 n. 7863

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