Urbanistica e edilizia – Opere realizzate senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e legittimità dell’ordine di demolizione

Urbanistica e edilizia – Opere realizzate senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e legittimità dell’ordine di demolizione

Con comunicazione prot.n.0012693 del 2.11.2021, il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Cardito contestava alla ricorrente la realizzazione abusiva di una struttura con vetrate e copertura con lamiere coibentate sul terrazzo sovrastante l’immobile di sua proprietà e la invitava a presentare le proprie osservazioni.

Nei termini previsti dalla legge, la ricorrente evidenziava l’assentibilità delle opere rientrando le stesse nella nozione di attività libera ai sensi dell’art.6 del DPR 380/2001 smi.

Con l’ordinanza n.33/2021, impugnata, il Comune non riteneva le predette giustificazioni meritevoli di accoglimento ed ingiungeva alla ricorrente la demolizione delle opere.

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione demolitoria deducendone l’illegittimità. La realizzazione della tettoia, con relativa vetrata realizzata sul terrazzo di proprietà, andrebbe correttamente classificata come una pertinenza minore non dotata di una autonoma funzionalità e occupante una superficie totale di complessivi 40 mq. Il provvedimento impugnato sarebbe, quindi, illegittimo per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’amministrazione comunale considerato la effettiva natura dell’opera realizzata né tanto meno valutato che la stessa rientrerebbe nei limiti del 30% della superficie del manufatto principale cui accede. La struttura era, per di più, adibita a cucina e bagno e quindi non aveva natura residenziale; rientrava, quindi, nella nozione di attività libera ai sensi dell’art.6 del DPR 380/2001 smi, espressamente inserita nell’elenco di cui alla tabella A, sezione II, Edilizia, del d.lgs.222/2016 attività nn.26 e 27.

Il Comune di Cardito non si è costituito.

Pervenuta alla pubblica udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con un unico motivo, la ricorrente censura il provvedimento gravato per violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria deducendo che le opere sanzionate dal Comune rientravano, per natura e consistenza, nella nozione di edilizia libera e non comportavano, come asserito dall’Ufficio, la realizzazione di alcuna “nuova costruzione”, rilevante ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 del d.P.R. n 380/01.

Il motivo di gravame trova, tuttavia, evidente smentita dalla descrizione delle opere abusive contenuta nello stesso atto impugnato- e non contestata in punto di fatto dalla ricorrente- dal quale si ricava che la ricorrente ha realizzato, sine titulo, sul terrazzo di proprietà, una struttura chiusa, completamente rifinita, adibita ad uso cucina più bagno, collegata con l’appartamento sottostante con una scala interna e occupante una superficie di 40 mq.

Sul punto, invero, la giurisprudenza afferma concordemente che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quella civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale, e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa (Cons. Stato, 29 luglio 2022, n. 6685; 20 luglio 2022, n. 6371; del 23 maggio 2023 n. 5087 e 02/05/2024, n. 3973).

La pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, vale a dire un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera non comporti alcun maggiore carico urbanistico (Cons. Stato, 28/06/2024, n. 5722)

E’ stato altresì rilevato che le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (Cons. Stato, 23/07/2024, n. 6627).

La veranda realizzata trasformando e chiudendo un balcone o terrazzo, ancora, non può costituire pertinenza in quanto si tratta di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che si viene ad aggregare ad un preesistente organismo edilizio, trasformandolo solo in termini di sagoma, volume e superficie. Lo stesso Consiglio di Stato, infine, ha avuto modo di ricordare che in ambito edilizio manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dall’edificio precedente/principale, ovvero quando sia realizzata una qualsiasi opera che ne alteri la sagoma, come ad esempio una tettoia (Cons. di Stato, 10/11/2017 n. 51280).

Nel caso di specie, le opere oggetto di contestazione consistono in locale di 40 mq, volti a trasformare la terrazza in un locale residenziale e vivibile, ed hanno, dunque, determinato un indubbio incremento del carico urbanistico e che, per tali ragioni, non posso essere sottratti al permesso di costruire. Tali opere si prestano evidentemente ad un’utilizzazione autonoma ed esprimono una propria autonomia funzionale ed economica, oltre che – come già inizialmente osservato – un proprio impatto volumetrico.

Per contro, la ricorrente non ha fornito elementi e/o indicazioni idonei a fornire prova contraria.

Per tali ragioni, va respinta anche la censura afferente il difetto di motivazione in quanto, conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, i provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti e risultano sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del prescritto titolo abilitativo.

In conclusione, per le argomentazioni sin qui esposte, il ricorso è infondato e va respinto.

Nulla si provvede in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, II – sentenza 07.10.2025 n. 6585

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