Giurisdizione e competenza – Realizzazione di opere abusive sull’argine di un fiume e diniego del permesso a costruire in sanatoria

Giurisdizione e competenza – Realizzazione di opere abusive sull’argine di un fiume e diniego del permesso a costruire in sanatoria

Il ricorrente è comproprietario di un immobile sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-e catastalmente identificato al -OMISSIS-, costituito da un edificio principale a fronte strada (Sub. 19) e da un corpo di fabbrica ad uso garage e magazzino (Sub. 18) limitrofo ai piedi dell’argine del fiume -OMISSIS-.  

L’immobile in questione, ricostruito nel 1966 grazie al contributo a fondo perduto riconosciuto con dall’allora Intendenza di Finanza di -OMISSIS-, è stato oggetto di domanda di condono n. -OMISSIS-presentata dall’odierno ricorrente in data 27.3.1986 ai sensi della Legge n. 47/1985. A tale domanda non è seguito alcun provvedimento conclusivo da parte dell’Amministrazione comunale.  

Con istanza del 9.12.2021, prot. n. 57429, successivamente integrata in data 4.1.2022, prot. n. -OMISSIS-, l’odierno ricorrente ha richiesto al Genio Civile della Regione Veneto l’autorizzazione idraulica in sanatoria per il fabbricato di cui al Mapp. 9 Sub. 18.  

La Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – Unità Organizzativa Genio Civile -OMISSIS-, con il provvedimento impugnato, ha negato, ai soli fini idraulici, la sanatoria per l’edificio in questione perché costruito a ridosso della sponda del fiume -OMISSIS- e dunque in violazione della fascia di rispetto sancita dall’art. 96, lettera f) R.D. 523/1904. 

Avverso detto provvedimento è insorto l’odierno ricorrente, affidando l’impugnativa ai seguenti motivi: 

(1) Violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 33 della Legge n. 47/1985. In ogni caso, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà

Secondo parte ricorrente non sussisterebbe nessun onere di regolarizzazione edilizia dell’edificio in questione in quanto realizzato, come confermato anche dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, in periodo precedente al 1967, quando ancora non esisteva alcun obbligo di preventivo titolo edilizio per gli immobili ubicati fuori dal centro abitato (quale sarebbe quello per cui è causa), né in base a fonti normative, né in base a fonti regolamentari comunali. Tale obbligo sarebbe stato, infatti, introdotto, per gli immobili siti fuori dal centro abitato, solo con la Legge n. 765/1967, non trovando nel caso di specie applicazione l’art. 33 Legge n. 47/1985. 

(2) Eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione. Violazione del principio di affidamento

Con il quale viene lamentata la lesione dell’affidamento prestato da parte ricorrente in ordine alla regolarità edilizia dell’immobile, peraltro suffragata anche dal parere favorevole rilasciato dalla Provincia di -OMISSIS- in sede di ampliamento del fabbricato (prot. n. -OMISSIS- del 26.07.1991), nonché al positivo esito della procedura di condono edilizio intrapresa con istanza prot. -OMISSIS-del 27.3.1986 ai sensi della Legge n. 47/1985. Sul punto, parte ricorrente sostiene essersi formato il silenzio-assenso sulla predetta istanza, nonostante la richiesta di integrazione documentale formulata dall’Amministrazione comunale in data 17.11.1987; richiesta mai ricevuta dal ricorrente in quanto inviata all’indirizzo errato, corrispondente alla sua precedente residenza.  

Sarebbe stato solo a seguito di verifiche determinate da procedure negoziali intraprese con terzi che il ricorrente sarebbe, infatti, venuto a conoscenza della presunta mancata definizione della procedura di condono per assenza dell’autorizzazione idraulica.  

(3) Violazione dell’art. 96 del R.D. 523/1904. In ogni caso, eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o omessa valutazione di circostanze determinanti ai fini del decidere

Secondo parte ricorrente non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione del divieto in esame ovvero per l’inderogabilità dello stesso, posto che il bene oggetto di richiesta non impedirebbe in alcun modo il deflusso delle acque fiumane né eventuali opere di manutenzione dell’argine.  

Si è costituita in giudizio la Regione del Veneto, resistendo nel merito ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, in quanto la controversia rientrerebbe, nell’ambito di cognizione del Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche.

Chiamata all’udienza straordinaria del 30 settembre 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.

È fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, come formulata dalla Regione.

Per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la giurisdizione attribuita dall’art. 143 R.D. n. 1775/1993 al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche si estende a tutti gli atti amministrativi “in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, spettano alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’ art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933 , mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell’acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio (Cassazione civile, sez. un., 05/02/2020, n. 2710).” (T.A.R. Veneto, Sez. II., 10.10.2023, n. 1413; T.A.R. Veneto, Sez. II., 4.2.2022, n. 120; T.A.R. Catania, Sez. V, 1.7.2025, n. 2070). 

L’amministrazione resistente ha archiviato l’istanza di autorizzazione idraulica presentata dall’odierno ricorrente perché le opere da lui realizzate insistono nella fascia di rispetto idraulica, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’articolo 96 lett. f) del R.D. 25/07/1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), a norma del quale “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (…) f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. 

L’esistenza e la natura pubblica del corso d’acqua non sono contestate dal ricorrente, le cui censure attengono alla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e alla derogabilità del divieto di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904, questioni che involgono la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche.  

In conclusione, poiché il provvedimento censurato con il gravame investe in via diretta ed immediata la tutela delle acque pubbliche, sotto lo specifico aspetto della garanzia assicurata dalla fascia di rispetto idraulico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi affermare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge (conformi T.A.R. Veneto, Sez. II, 28 ottobre 2020, n. 1016; T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 41).

Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.

TAR VENETO, II – sentenza 08.10.2025 n. 1750

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