Proprietà, possesso e diritti reali – Posizionamento di una vasca idromassaggio sul lastrico solare e pericolo di sovraccarico

Proprietà, possesso e diritti reali – Posizionamento di una vasca idromassaggio sul lastrico solare e pericolo di sovraccarico

1. Con ricorso depositato in data 28/05/2024, Parte_1 ha allegato: a) di essere proprietario di un appartamento sito in Grado, Via del Turismo n.53/Via Coronelli n. 2, facente parte del complesso del Condominio A., all’interno del quale è collocato al quarto piano; b) che sopra tale immobile è collocato il lastrico solare di proprietà esclusiva di CP_1 ; c) che, nel corso dei lavori di ristrutturazione del lastrico solare, quest’ultima innalzava la pavimentazione installava una vasca idromassaggio; d) che tale opera, specie e considerata a pieno carico d’acqua, comporta un peso sul lastrico solare eccessivo e avrebbe dovuto essere preceduta da idonee verifiche strutturali; e) che durante i lavori di ristrutturazione la resistenza operava (senza chiedere previo consenso) anche sui camini condominiali, all’interno dei quali sono convogliate le canne fumarie degli altri condomini, con potenziale riduzione del tiraggio degli stessi; f) di essersi attivato stragiudizialmente chiedendo ragguagli circa le opere eseguite e di aver ricevuto dalla resistente una dichiarazione a firma Arch. CP_2 che, in punto dell’installazione della vasca, certificava la corretta rispondenza dell’intervento eseguito rispetto ai carichi massimi ammissibili e una dichiarazione che attestava inoltre la correttezza dell’intervento sui camini; g) di aver incaricato un professionista, Ing. Per_1 il quale smentiva la valutazione dell’Arch. CP_2 calcolando che la sola installazione della vasca a vuoto comportava un carico maggiore rispetto al carico di progetto del lastrico solare. Sulla scorta di tali allegazioni il ricorrente ha domandato, a norma del combinato disposto degli artt. 1172 c.c., 669bis e 688 c.p.c., che l’adito Tribunale ordinasse la rimozione dei manufatti realizzati.

Regolarmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza, si è costituita in giudizio CP_1 allegando: a) di aver fornito tutta la documentazione relativa all’intervento all’amministratore del Condominio A.; b) di aver domandato e ottenuto l’autorizzazione ad operare sulle canne fumarie da parte dell’Amministratore del condominio, trovando anche il consenso dei relativi utilizzatori (il condomino CP_3 e lo stesso ricorrente); c) di aver collaborato con il ricorrente, avendo fornito allo stesso tutta la documentazione richiesta; d) che lo svolgimento dei lavori effettuati era stato preceduto da tutte le verifiche necessarie, come appurato dai professionisti incaricati; e) che il professionista dalla stessa incaricato, Ing. Pt_2 , non evidenziava alcun elemento di criticità nelle opere eseguite; f) che i lavori venivano conclusi nel mese di maggio 2023 senza che sia mai emersa alcuna delle problematiche lamentate dal ricorrente. Sulla scorta di tali allegazioni, la resistente ha domandato il rigetto del ricorso, argomentando il difetto dei presupposti in punto di fumus boni iuris e periculum in mora.

All’esito della prima udienza, il Giudice nominava quale CTU – per verificare la sicurezza statica del lastrico solare a seguito dei lavori effettuati e il corretto tiraggio dei camini – l’Ing. Per_2 il quale prestava giuramento all’udienza del 11/09/2025.

A seguito di alcuni rinvii, motivati dalla complessità delle operazioni peritali e della necessità di nominare degli ausiliari, si è celebrata, prima della conclusione delle operazioni peritali, l’udienza del 12/03/2025, a fronte della richiesta di parte resistente di integrare il quesito posto al CTU ed estendere il contraddittorio anche al CONDOMINIO A. ai fini di individuare una soluzione conciliativa. Rigettate tali richieste, il data 25/07/2025 l’incaricato CTU ha depositato la relazione peritale e all’udienza del 30/07/2025 le parti hanno discusso la causa, non muovendo contestazioni agli esiti della CTU e argomentando in punto di spese del giudizio, anche a fronte dell’individuazione di una soluzione tecnica, da parte della resistente, che consentirebbe di mantenere il manufatto installato.

2. Il ricorso proposto da merita parziale accoglimento nei termini seguenti.

Appare opportuno premettere che l’art. 1172 c.c. detta una disciplina, nell’ambito delle c.d. azioni nunciatorie, dell’azione di danno temuto. La stessa consente al proprietario, al titolare di altri diritti reali minori di godimento o al possessore della cosa, di tutelare la propria posizione giuridica ove la cosa stessa risultasse minacciata da un pericolo proveniente da un altro bene, data la sua situazione o la peculiare conformazione. Rispetto all’altra fattispecie nunciativa, la denuncia di danno temuto si differenzia in base alla causa del danno in itinere che viene prospettata: se il pericolo deriva da una cosa, anche se per effetto di un’attività umana già esaurita ed in essa cristallizzatasi, dovrà esperirsi l’azione di nunciazione prevista e disciplinata sub art. 1172 c.c. Legittimato passivamente rispetto alla domanda è il soggetto che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 345/2001)

Tradizionalmente si ritiene che presupposto dell’azione sia da individuarsi nel ragionevole pericolo che il danno ipotizzato si possa verificare, danno che – specie secondo la dottrina – deve essere caratterizzato come grave e prossimo. È da osservarsi poi come la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che la fattispecie sia configurabile a prescindere dall’elemento soggettivo (dolo o colpa) del soggetto nel cui potere è collocata la cosa pregiudizievole, posto che, nella sua formulazione, la norma di cui all’art. 1172 c.c. non pone distinzioni tra le cause dipendenti dall’uomo e quelle estranee alla sua volontà.

Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche brevemente richiamate, si osserva in primo luogo come, nel caso di specie, entrambe le parti siano soggettivamente legittimate rispetto all’azione: è circostanza pacifica e pure documentata come Parte_1 sia proprietario dell’appartamento posto al quarto piano del CONDOMINIO A. sul quale insiste il lastrico solare di proprietà di CP_1 , origine del pericolo lamentato.

Posto che il ricorrente ha lamentato il pericolo proveniente da due ontologicamente distinti interventi, ormai cristallizzati, posti in essere dalla resistente, appare opportuno distinguere le due fattispecie, tenuto in particolare considerazione il contenuto della relazione peritale a firma dell’Ing. Per_2 le conclusioni, effettuate nel contraddittorio delle parti, effettuate a seguito di un attento esame della situazione di fatto durante i sopralluoghi effettuati, di approfondite consultazioni documentali e avvalendosi di ausiliari specializzati, devono essere totalmente recepite da questo Tribunale.

2.1 Circa il posizionamento della vasca idromassaggio e la tenuta del solaio.

Sul punto è emerso come a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla proprietaria resistente, sul lastrico solare in esame risulta installata una vasca idromassaggio Albatros “Soreha Minipool” a base quadrata (1860 x 1860 mm) MD05 inserita centralmente rispetto ad una pedana a base rettangolare (7600 x 2800 mm) con struttura di appoggio e sostegno reticolare in tubolari di acciaio di sezione 60x80x2 mm e 60x60x2 mm e rivestimento di calpestio in doghe di materiale plastico “simil legno”, poggiante in modo diffuso mediante pilastrini metallici sulla superficie del solaio preesistente in quadrotti flottanti e sopraelevandosi di 500 mm rispetto ad esso. Il piano di calpestio del lastrico solare nella porzione non occupata dalla pedana è rivestito con tappeto in erba sintetica; completano l’arredo del lastrico una pergola con elementi lamellari e sottostanti divanetti per uso esterno, nonché un angolo doccia con pergola in elementi lamellari poggiante su pedana in “simil legno”.

Sebbene in punto di regolarità urbanistica la realizzazione delle opere ricade in attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera m) della L.R. 19 dd. 11.11.2009 “Codice Regionale dell’Edilizia”, ai fini paesaggistici, la realizzazione delle opere così come installate non ha rilevanza in quanto intervento in area non vincolata e ai fini strutturali, la realizzazione delle opere installate dalla ricorrente non era soggetta ad alcun obbligo di denuncia nel corso degli accertamenti peritali è stato rilevato che in corrispondenza del piano di calpestio del lastrico solare la presenza di un secondo solaio soprastante a quello strutturale di piano previsto in progetto, privo di appoggi intermedi, ovverosia indipendente dal solaio strutturale sottostante, sul quale risultano poggianti la vasca idromassaggio e la pedana. Tale solaio risulta costituito da travetti prefabbricati tipo “Celersap” 12 x h 9 cm, interasse 50 cm, altezza totale pari circa 13 cm, compresa cappa di spessore variabile da 2 a 4 cm ed alleggerimento in laterizio. Sulla base di una verifica fondata sui dati desunti da tabulati dei manuali dell’epoca della ditta “fornitrice tipo” si evince che le caratteristiche di portata così desunte sono inferiori alle richieste di sicurezza statica. In particolare, l’ausiliario del CTU, Ing. Per_3 , a seguito di operazioni consistite in videoispezioni e saggi esplorativi sia dall’intradosso (soffitto appartamento Pt_1 che dall’estradosso (terrazza esterna CP_1 , ha rilevato la presenza di un secondo solaio soprastante a quello strutturale di piano previsto in progetto, privo di appoggi intermedi, ovverosia indipendente dal solaio strutturale sottostante, su cui risultano poggianti la vasca idromassaggio e la pedana. Alla luce dei calcoli effettuati è risultato come il peso della vasca idromassaggio installata è maggiore rispetto al peso di carico sostenibile dal solaio, con la conseguenza che le strutture esistenti non sono idonee a sostenere i carichi previsti derivanti dalla presenza e utilizzo della vasca idromassaggio e della pedana.

Alla luce di tali approfonditi accertamenti, si deve ritenere che sussista il presupposto per l’emanazione del provvedimento richiesto. La circostanza che la pedana e la vasca installate determinino un carico maggiore di quello che il lastrico solare, per le sue caratteristiche, può sopportare, rende ragionevole la sussistenza di un pericolo di crollo dello stesso, con ovvie conseguenze pregiudizievoli ai danni dell’appartamento del ricorrente.

A fronte di tale considerazioni deve essere ordinato alla resistente di rimuovere la situazione di pericolo creatasi, rimuovendo la vasca idromassaggio e la pedana.

2.2 Circa la modifica dei camini e problemi di tiraggio

Sul punto è emerso come, sempre a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati da […] sul lastrico solare di proprietà della stessa fuoriescono due camini, entrambi con struttura muraria a base pressoché quadrata, rispettivamente di dimensioni alle basi 70 x 55 cm, altezza 255 cm (utilizzato per la fuoriuscita di fumi derivanti da due caldaie a metano a servizio di altrettanti enti sottostanti) e 70 x 80 cm, altezza 55 cm con griglie laterali (utilizzato per la fuoriuscita dei fumi derivanti da cappe di aspirazione delle cucine degli enti sottostanti) misurate dal piano di calpestio.

Rispetto alla situazione preesistente gli interventi oggetto di causa, la torretta che ospita le canne fumarie delle caldaie risulta essere stata innalzata fino ad ottenere l’altezza minima prevista dalla normativa cogente (UNI 7129) per la quota di sbocco dell’evacuazione dei prodotti di combustione (min. 2200 mm), rispetto al piano di calpestio del lastrico solare. Per l’innalzamento dei due camini intubati, collegati alle caldaie a gas dei piani sottostanti (fra cui quella di parte ricorrente – identificata come 5A), sono stati utilizzati materiali coerenti per l’uso (PPS) e compatibili con i tratti di camini esistenti. Il CTU ha ritenuto che tali prolungamenti siano stati realizzati conformemente alla regola dell’arte e non presentano né ostruzioni né restringimenti di sezione, vista inoltre la tipologia dei generatori ai quali sono collegati si ritiene altresì che non possano essere causa di riduzione del normale tiraggio, né causa di pericolo per chi occupa gli appartamenti in cui sono installate le caldaie.

Per quanto concerne la torretta che ospita le canne di espulsione dei vapori delle cucine, la stessa risulta essere stata abbassata, anche in questo caso l’intervento sulle tubazioni di esalazione vapori esistenti (fra cui quella di parte ricorrente è stato effettuato senza realizzare ostruzioni né restringimenti di sezione. Anche in questo caso, anche grazie al parere dell’ausiliario Ing. Per_4 il CTU ha ritenuto che gli interventi non possano essere causa di riduzione del normale tiraggio delle cappe delle cucine collegate.

Alla luce delle conclusioni a cui è giunto il Consulente nominato, si ritiene non sussistere il presupposto ai fini della cautela richiesta, in quanto la situazione di fatto (derivante dagli interventi eseguiti dalla resistente) non determina il pericolo evocato dal ricorrente.

Le ulteriori doglianze in merito alla lesione del diritto di proprietà del ricorrente, conseguente la modificazione della canna fumaria avvenuta senza il permesso dello stesso, esulano dagli esaminati presupposti della cautela richiesta e non possono essere, pertanto, esaminati in questa sede.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come da parametri di cui al D.M. 55/2014.

Inquadrata la vicenda nell’ambito dei procedimenti cautelari, ritenuto il valore della domanda indeterminato, valutatane la complessità media, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento. A fronte della parziale soccombenza di parte ricorrente rispetto alla questione del tiraggio dei camini, considerato che comunque il pericolo maggiormente lamentato concerneva la tenuta statica del solaio, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/3, rimanendo i restanti due terzi a carico di parte resistente soccombente.

I compensi spettanti al CTU sono definitivamente liquidati come da separato decreto. Facendo applicazione dei criteri di soccombenza e causalità il compenso dovuto al CTU è liquidato tenendo conto della parziale soccombenza, con imputazione delle spese per gli ausiliari interamente a carico di parte resistente per quanto riguarda gli accertamenti svolti sulla staticità del solaio e integralmente a carico della parte ricorrente per quanto riguarda gli accertamenti in punto di tiraggio dei camini.

Trib. Gorizia, unica civile, ord., 05.08.2025

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