Giurisdizione e competenza – Richiesta di indennizzo dopo l’occupazione abusiva, impugnazione in sede giudiziaria del quantum stabilito dall’Amministrazione e devoluzione della controversia al G.O.

Giurisdizione e competenza – Richiesta di indennizzo dopo l’occupazione abusiva, impugnazione in sede giudiziaria del quantum stabilito dall’Amministrazione e devoluzione della controversia al G.O.

La Società Colombo Stefano & C. s.n.c. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Riccione per l’annullamento della nota dell’Ente prot. n. 82521 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto “Bar rist. zona di spiaggia n. 18 denominato “Amici del Mare” – Determinazione indennità risarcitoria demaniale per la realizzazione senza titolo di innovazioni periodo 2003/2019”.

In fatto ha allegato di gestire il bar ristorante Amici del Mare di Riccione su area demaniale marittima in virtù di concessione demaniale n. 127 del 23 febbraio 2009, con la quale è stata assentita l’occupazione di una zona del pubblico demanio marittimo della superficie complessiva di mq 260,00.

Con sopralluogo di aprile 2019 il Comune di Riccione ha accertato delle violazioni edilizie e con successiva ordinanza ingiunzione n. 8 del 13 maggio 2019 sono state contestate alla ricorrente le seguenti difformità rispetto al titolo abilitativo: “copertura in pvc di circa mq 42 (14,00 x 3,10) con struttura e montanti verticali in ferro, fissata al lato sud/est del fabbricato, realizzata con maggiori dimensioni rispetto a quella legittimata con concessione edilizia n. 100/1987 e successiva variante (mq 30,00 pari a 10,00×3,00)”.

In data 13 agosto 2019 la società ha chiesto procedersi a sanatoria demaniale, concessa dal Comune in data 4 febbraio 2020, pratica AD 24 n. 33/2019.

Con la nota del 17 dicembre 2019 impugnata in questa sede il Comune di Riccione ha determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1 e art. 8 del D.L. n. 400/93 l’indennità risarcitoria demaniale per innovazioni abusive su beni demaniali dall’annualità 2003 al 2019, pari ad € 11.319,90, somma versata dalla ricorrente il 15 gennaio 2020, con riserva di ripetizione.

Avverso tale nota la ricorrente ha articolate le seguenti doglianze in diritto, contestando la debenza dell’indennità richiesta dall’Ente e già versata dalla società con riserva di ripetizione.

1) Violazione art. 24 reg. esec. cod. nav.; – violazione artt. 3 e 8 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; – eccesso di potere per difetto di istruttoria; irragionevolezza; ingiustizia manifesta.

Ad avviso della ricorrente il Comune avrebbe erroneamente determinato l’indennità, tenuto conto della concreta consistenza nel tempo della tenda.

2) Violazione art. 2948 c.c. – eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza dei presupposti.

In ogni caso, il diritto all’indennizzo sarebbe prescritto.

Sulla base di tali doglianze la società ha concluso chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con ogni conseguenza di legge.

Il Comune di Riccione si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrazione in favore del Giudice Ordinario e contestando comunque nel merito la fondatezza delle avverse censure.

All’udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

Invero, ex art. 133 lett. b) c.p.a. appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.

Nel presente giudizio parte ricorrente ha impugnato la nota con la quale il Comune ha richiesto il pagamento dell’indennità ex art. 8 D.L. n. 400/93 per ritenute innovazioni abusive su suolo demaniale, materia che in forza della predetta disposizione deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Invero, la giurisprudenza in materia risulta pacifica, devolvendo al Giudice Ordinario tutte le controversie riguardanti somme dovute per l’occupazione senza titolo di beni del demanio, discutendosi di diritti soggettivi nell’ambito di un rapporto paritetico “che esplica effetti di natura privatistica, posto che la natura pubblica del suolo occupato non incide sulla qualificazione del rapporto instaurato” (vedi Cassazione, ordinanza n. 7188/2022, sentenza n. 24541/2019, Sezioni unite, sentenza n. 21545/2017, ordinanza n. 14864/2006, Sezioni unite, sentenze n. 33691/2019, 32728/2018 e 30580/2021), a prescindere dal titolo col quale sono azionate le somme dovute.

Invero, “si tratta pur sempre di controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione della concessione di bene (come di servizio) pubblico” (vedi Cassazione Civile ordinanza n. 28566/2023)

E anche per la giurisprudenza di questo Tribunale “conformemente alla piana lettera dell’articolo 133, comma 1, lettera b), Cod. amm., poiché qui si discute solamente del quantum del canone di concessione dovuto al Comune (e, quindi, in definitiva di diritti soggettivi a carattere patrimoniale), la giurisdizione appartiene indubbiamente al Giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Cass., S.U. sentenza n. 28973/2020)” (vedi Tar Bologna, sentenza n. 946 del 2025).

Né può essere condivisa la tesi esposta nella memoria di replica dalla ricorrente secondo cui nel caso di specie oggetto del ricorso sarebbe l’intervento dell’Amministrazione sul rapporto giuridico nel suo insieme e non unicamente la legittimità dei poteri sanzionatori esercitati, atteso che il signor Colombo ha provveduto alla demolizione della parte di tenda su piedritti in eccedenza rispetto a quanto assentito dal punto di vista edilizio, ammettendone l’esistenza, ed ha presentato richiesta di sanatoria, sicché gli unici profili ancora in contestazione, ed infatti oggetto della nota di liquidazione qui impugnata, attengono all’ammontare dell’importo richiesto, ad avviso della società in tutto o in parte non dovuto, per le ragioni esposte nei motivi di impugnazione.

Conclusivamente, quindi, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata e dell’esito del giudizio.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, II – sentenza 01.10.2025 n. 1071

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