1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il Provvedimento dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta prot.n. -OMISSIS- con il quale è stata rigettata la richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma n. 52 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 – c.d. White List – della Prefettura di Caserta per la categoria “Servizi funerari e cimiteriali” prodotta dalla ricorrente e acquisita al protocollo della Prefettura di Caserta n.-OMISSIS-
Si è costituita la Prefettura di Caserta per resistere alle censure di parte ricorrente.
Con i motivi aggiunti depositati il 12.1.2024 parte ricorrente ha impugnato il Provvedimento prot.n. -OMISSIS–c_a-OMISSIS-a firma del Dirigente Ufficio Attività economiche del Comune di Aversa recante sospensione dell’attività di servizio funebre di trasporto salme alla società ricorrente per le sedi di Aversa ivi indicate.
Con i motivi aggiunti depositati in data 7.2.2024 è stato impugnato il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Caserta prot.n. -OMISSIS-con il quale, con riferimento all’istanza di riesame prodotta dalla ricorrente, “si rappresenta che la stessa non può trovare accoglimento” in quanto, ivi richiamando la pendenza del presente giudizio T.A.R. R.G. 6150/2023, si assume che “le circostanze esposte nell’istanza di riesame in oggetto sono al vaglio del Tribunale amministrativo nel succitato giudizio”.
Con ordinanza n. 417 del 28.2.2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, nei seguenti termini: «Considerato che sono intervenute circostanze nuove dalle quali emerge che la società ricorrente ha posto in essere una serie di azioni volte ad intervenire sui profili di controindicazione mafiosa, in particolare:
– allontanando il socio-OMISSIS- non più titolare di quote, a fare data dal 23 settembre 2023, come da variazione registrata presso la Camera di Commercio il successivo 11 ottobre, e con estromissione dello stesso da ruoli operativi o di altro genere in seno alla società medesima;
– adottando una serie di misure di self cleaning tra cui l’approvazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, ai sensi del d. lgs. 231/2001;
Considerato, pertanto, che queste circostanze impongono un attento riesame da parte dell’UTG-Prefettura di Napoli della richiesta di parte ricorrente di essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma n. 52 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. White List).
All’incombente di cui sopra dovrà provvedere l’autorità prefettizia nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza»;
A seguito di tale ordinanza cautelare, riesaminata la questione, l’Amministrazione resistente in data 21.05.2024 con il Provvedimento prot.n. -OMISSIS- assumendo la sussistenza delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e ritenendo altresì che “le descritte nuove evidenze precludono una valutazione di decontaminazione mafiosa dell’operatore economico in esame e di reinserimento nel contesto economico sano, mediante le misure amministrative di prevenzione collaborativa”, ha disposto il rigetto della richiesta di iscrizione nelle white list provinciali della società-OMISSIS- nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012.
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 12.9.2024.
La Prefettura di Caserta ha resistito alle censure di parte ricorrente articolate nei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare occorre evidenziare che con il Provvedimento di diniego di iscrizione nella white list prot.n. -OMISSIS- reca una nuova e differente motivazione rispetto al diniego di iscrizione nella white list impugnato con il ricorso introduttivo, e il cui diniego di riesame è stato impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 7.2.2024. Ne consegue che il provvedimento prot.n. -OMISSIS- supera e assorbe la precedente attività provvedimentale, conseguendone l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati in data 7.2.2024.
3. Occorre quindi esaminare i motivi aggiunti depositati in data 12.9.2024 avverso il diniego di iscrizione nella white list prot.n. -OMISSIS-.
Con le censure articolate nei motivi aggiunti in esame, le quali possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, la ricorrente ha censurato il compendio motivazionale del provvedimento impugnato, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della società ricorrente. In particolare la Prefettura nel provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione, giustificativo del diniego di iscrizione nella white list, per le seguenti ragioni:
«– risultano dipendenti dell’impresa:
il sig. -OMISSIS- cl. 78, condannato per il reato ex art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6 cp, nell’ambito del p.p. n.-OMISSIS-presso il Tribunale di Napoli;
il sig. -OMISSIS-, cl. 80 rinviato – unitamente al fratello -OMISSIS- a giudizio immediato per il reato ex art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6, cp nell’ambito del medesimo procedimento penale;
– con atto del 16.06.2023, la Società ha conferito il ramo d’azienda, corrente in Aversa (CE), -OMISSIS-, per un valore di 16.395,01, alla società -OMISSIS-. (P.IVA -OMISSIS-), dove la stessa risulta aver istituito la sede legale. Tra i soci della predetta impresa figurano -OMISSIS-, cl’57 e -OMISSIS- cl. 77, rispettivamente madre e fratello di-OMISSIS- di cui sopra;
– la sede legale della -OMISSIS- coincide con l’indirizzo della sede legale della società -OMISSIS-(P.IVA -OMISSIS-), tra i cui soci figura -OMISSIS-, gravato dalle medesime fattispecie ostative del fratello di -OMISSIS-
– i fratelli -OMISSIS-, sono membri del Consiglio di Amministrazione della-OMISSIS-(P.IVA -OMISSIS-), interdetta da questa Prefettura con provvedimento prot. n. -OMISSIS-
– (…) -OMISSIS-, rinviato a giudizio per l’art. 416 bis cp, risulta, inoltre, tuttora dipendente».
Al fine di censurare l’impugnato diniego di iscrizione nella white list, parte ricorrente ha sostenuto che il diniego impugnato sarebbe viziato per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, e che sarebbe basata su indizi erronei, anche in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe effettuato una riorganizzazione aziendale in modo da escludere possibili infiltrazioni mafiose, e in ragione del fatto che-OMISSIS- dal 2023 non sarebbe più un dipendente della società ricorrente, e -OMISSIS-, imputato in procedimento penale per il reato ex art. 416 bis c.p., sarebbe stato allontanato dalla compagine societaria a seguito di riorganizzazione aziendale con finalità di self cleaning.
3.1. In linea generale, «L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della P.A.» (Cons. Stato, sez. III, 09/04/2021, n. 2899). Quindi gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:
– le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico;
– i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;
– la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
– le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, «il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa» (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che il diniego di iscrizione nella white list qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione del diniego impugnato sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria che rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell’ente a componenti del Clan tramite vari collegamenti.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l’attività d’impresa della ricorrente, possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d’infiltrazione mafiosa.
Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l’affidabilità del quadro indiziario composto dall’Autorità prefettizia.
3.2. Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Il diniego impugnato è stata emesso sulla base di plurimi e convergenti elementi, non superati dalla prospettata riorganizzazione aziendale allegata dalla ricorrente.
Risulta dipendente della società ricorrente il sig. -OMISSIS-, il quale è stato rinviato a giudizio immediato per il reato ex art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p. nell’ambito del medesimo procedimento penale; egli peraltro è fratello di-OMISSIS- rinviato a giudizio nell’ambito del medesimo procedimento penale, e che era stato allontanato dalla compagine societaria a seguito della riorganizzazione aziendale prospettata dalla ricorrente in funzione di self cleaning, permanendo tuttavia suo fratello -OMISSIS- tra i dipendenti della società ricorrente.
La permanenza del pericolo di infiltrazione risulta anche dai legami societari. Infatti con atto del 16.06.2023, la società ricorrente ha conferito il ramo d’azienda, corrente in Aversa (CE), -OMISSIS-, per un valore di 16.395,01, alla società -OMISSIS- (P.IVA -OMISSIS-), dove la stessa risulta aver istituito la sede legale. Orbene, tra i soci della -OMISSIS- compaiono -OMISSIS- e -OMISSIS- rispettivamente madre e fratello di-OMISSIS- con ciò confermandosi che l’allontanamento di quest’ultimo dalla società ricorrente è stato solo formale e non sostanziale.
Inoltre la sede legale della -OMISSIS- corrisponde all’indirizzo della sede legale della società -OMISSIS-(P.IVA -OMISSIS-), tra i cui soci compare -OMISSIS-, gravato da fattispecie ostative descritte nel provvedimento impugnato.
A ulteriore conferma del quadro indiziario va evidenziato che i fratelli -OMISSIS- sono membri del Consiglio di Amministrazione della-OMISSIS-(P.IVA -OMISSIS-), la quale è interdetta con provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-.
A fronte di tale solido quadro indiziario non è dirimente che -OMISSIS- condannato per il reato ex art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p. nell’ambito del p.p. n.-OMISSIS-presso il Tribunale di Napoli, non sia più dipendente della società ricorrente dal 2023.
3.3. In conclusione, nella specie, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia.
Risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
3.4. Il Collegio ritiene che non persuade la censura con cui la società ha contestato che sussisterebbero i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’erroneità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione.
In linea generale, «il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare – a seconda dei casi – la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell’impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall’art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza – approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – può essere chiesto dalle “imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto”, quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l’agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale» (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).
Orbene, del tutto legittimamente, in relazione al carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, la Prefettura ha valutato non percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell’agevolazione occasionale.
Non può invero sottacersi che la gravità delle descritte contestazioni mosse nei confronti della società ricorrente, le quali sono, già in astratto, difficilmente compatibili con l’istituto della prevenzione collaborativa, che presuppone l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa. In altri termini, la valutazione della Prefettura sulla insussistenza dei presupposti per la applicazione della misura meno afflittiva di cui al citato art. 94 bis risulta formalmente coerente, anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, siccome inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
3.5. Alla luce di tali principi, non è censurabile la motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui esclude il requisito dell’agevolazione occasionale.
3.6. Dunque i motivi aggiunti depositati in data 12.9.2024 sono infondati e vanno respinti.
4. Con i motivi aggiunti depositati il 12.1.2024 parte ricorrente ha impugnato il Provvedimento prot.n. -OMISSIS–c_a-OMISSIS-a firma del Dirigente Ufficio Attività economiche del Comune di Aversa recante sospensione dell’attività di servizio funebre di trasporto salme alla società ricorrente per le sedi di Aversa ivi indicate.
La ricorrente ha prospettato vizi derivati richiamando le censure articolate avverso l’impugnato diniego di iscrizione nella white list. Il Collegio evidenzia che tali censure sono infondate, per gli stessi motivi sopra illustrati con riferimento all’impugnato diniego di iscrizione nella white list.
La ricorrente ha prospettato inoltre, quale vizio proprio, la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato. L’atto impugnato è stato emesso dal Comune di Aversa in stretta conseguenza con i provvedimenti emessi dalla Prefettura da cui è emerso il legame della società ricorrente con la criminalità organizzata con conseguente diniego di iscrizione nella white list. Si tratta quindi di un atto vincolato, con conseguente applicazione dell’art. 21 octies c. 2 l. 241/90; avendo l’Amministrazione, con le proprie difese, dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, né avendo parte ricorrente allegato quali elementi avrebbe prospettato in sede procedimentale per convincere l’Amministrazione a una diversa soluzione, la censura è infondata.
Dal carattere vincolato del provvedimento impugnato risulta l’infondatezza anche dell’ulteriore censura con la ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione. Il Collegio ritiene che la censura sia infondata in quanto, anche in ragione del carattere vincolato del provvedimento, vi è sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della impugnata sospensione dell’attività di servizio funebre.
I motivi aggiunti depositati in data 12.1.2024 sono pertanto respinti
5. In ragione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 01.10.2025 n. 6508