1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il diritto ai colloqui rinviene un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29,30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l’art. 8, Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare …»), sicché le limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione).
Il tema dei colloqui, o, meglio, delle modalità di svolgimento dei colloqui per i detenuti in regime differenziato è disciplinato dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., che prevede che i colloqui si svolgano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti; l’art. 16 Circolare D.A.P. 2/10/2017 stabilisce che i colloqui visivi si effettuino presso locali all’uopo adibiti muniti di vetro a tutta altezza.
In buona sostanza, la fonte normativa sottordinata ha individuato una modalità attuativa del divieto normativo del passaggio di oggetti, disponendo l’utilizzazione del vetro come modalità pratica tale da impedire, appunto, il passaggio di oggetti, che è il fine della norma; è evidente che l’utilizzo del vetro divisorio è solo una delle modalità utilizzabili per realizzare la finalità della normativa primaria.
Il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 105/2023 è inconferente, perché tale pronuncia aveva ad oggetto la richiesta di colloquio con minori ultradodicenni, mentre nel caso in esame si verte in tema di colloqui con soggetti tutti maggiorenni, per quali non vige alcuna deroga al divieto di colloqui in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, se non per il figlio che, pur essendo maggiorenne, in ragione delle condizioni di salute, effettua i colloqui senza vetro divisorio.
La citata pronuncia della Corte testualmente afferma: «Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d’età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (unitamente alle misure già espressamente contemplate, per tutti i colloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b, dell’art. 41-bis ordin. penit.) potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto».
«Sarà quindi ben possibile all’amministrazione penitenziaria – o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo – disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.
In direzione opposta, la singola amministrazione potrà rifiutare con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici tali da rendere oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno».
E’ evidente che il riferimento è ai colloqui con i minori, infra o ultradodicenni, rispetto ai quali vi è una più pregnante necessità di contemperare l’interesse di rango costituzionale al mantenimento dei rapporti familiari con quello di sicurezza pubblica; situazione che, come visto, non ricorre nel caso in esame ove i colloquianti sono tutti maggiorenni e ove le esigenze particolari di ciascuno sono state vagliate e soppesate dal Tribunale, nell’ottica del contemperamento dei divergenti interessi, al punto che, come ripetutamente sottolineato, il figlio dell’istante, nonostante la maggiore età, effettua colloqui senza vetro.
Quanto agli ulteriori familiari, il Tribunale ha vagliato la posizione dei singoli, sempre nell’ottica del bilanciamento dei reciproci e contrastanti interessi e ha rilevato come, quanto alla moglie, la patologia neoplastica risalisse al 2015 e non vi sia stata notizia di ricadute e, quanto alle figlie maggiorenni, che non è stata rappresentata nessuna ragione da valutare per autorizzare un colloquio senza vetro divisorio.
2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono le condizioni previste dall’art. 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Cass. pen., I, ud. dep. 01.10.2025, n. 32368