1.‒ Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia puntualmente scrutinato tutti i punti controversi contenuti della domanda di annullamento, i quali possono così sintetizzarsi:
i) l’assenza di prescrizioni che impedissero l’utilizzazione di file compressi;
ii) il conseguente erroneo richiamo dell’Amministrazione alla circolare applicativa del 9 maggio 19 prot. 289346;
iii) la violazione del soccorso istruttorio;
iv) il difetto istruttorio, in quanto l’Amministrazione (in sede di riesame) avrebbe dovuto, nell’ottica della leale collaborazione, richiedere la produzione dei file non zippati, come la stessa società ricorrente si era dichiarata disponibile a fare.
Rispetto a ciascuna delle questioni appena citate, gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure, ai fini del rigetto, sono pienamente condivisi dal Collegio.
2.‒ Il primo profilo di contestazione è inconferente.
La ragione dell’esclusione, infatti, non risiede nel divieto di utilizzare file compressi (divieto non contemplato, né nel bando, né in altre disposizioni normative o tecniche).
La motivazione è, invece, incentrata sulla sola circostanza che i files (all’esito della procedura di compressione) risultassero «completamente non leggibili».
3.– Sulla base di quanto appena rilevato, l’Amministrazione (anche in sede di valutazione della richiesta di riesame), si è correttamente attenuta al primo capoverso del paragrafo 9 della circolare del 9 maggio 2019 prot.0289346, secondo cui: «[n]el caso in cui tutti i file allegati alla domanda di sostegno risultino non leggibili, data l’impossibilità di verificare il corretto caricamento delle necessarie informazioni e/o documentazione richieste dai bandi, le domande di sostegno devono essere considerate inammissibili» (cfr. verbale del 20 novembre 2019, prot. n. 0717383 del 26 novembre 2019).
Tale previsione era, del resto, coerente con la lex specialis, la quale (al capitolo 13.2.1 del bando) stabiliva che la documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando dovesse essere presentata all’atto della domanda; qualora si fosse verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda era considerata non ammissibile al sostegno.
4.– Il fatto storico dell’illeggibilità del file, va aggiunto, non è stato oggetto di puntuali allegazioni di segno contrario da parte della società istante. Quest’ultima, peraltro, in sede procedimentale (nella richiesta di riesame), aveva confermato che: «[…] sicuramente ci sarà stata una cattiva gestione dei file (fase di compressione file) in possesso dell’azienda durante il caricamento sul portale AGEA che hanno determinato una siffatta situazione […]».
Non avendo parte ricorrente offerto alcun elemento o, almeno, principio di prova, per dimostrare che i file in questione fossero leggibili, correttamente il T.a.r. ha disatteso la richiesta istruttoria, del tutto esplorativa (e reiterata altrettanto genericamente in appello), di «verificare in contraddittorio che gli stessi files, benché compressi, fossero in effetti perfettamente leggibili con un semplice programma di decompressione».
5.‒ Sotto altro profilo, nel caso in esame non poteva neppure invocarsi il soccorso istruttorio.
Vero è che la legge generale sul procedimento amministrativo attribuisce al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2, lettera b); che tale istituto è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici (cosicché se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza: cfr. Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2022, n. 1308).
Cionondimeno, nelle procedure nelle quali concorrono una pluralità di operatori economici richiedenti agevolazioni finanziarie (in un contesto, peraltro, di risorse scarse), il soccorso istruttorio sconta un generale limite strutturale di attivazione: lo stesso non può essere utilizzato per consentire la produzione ex novo, spirato il termine, dell’intera documentazione (la produzione di file illeggibili è, infatti, equiparabile alla mancata produzione della documentazione) richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, risultando altrimenti irrimediabilmente pregiudicata la par condicio e la speditezza dell’azione amministrativa.
Gli stessi capoversi secondo e seguenti dell’art. 9 della circolare esplicativa, invocati dalla società istante, prevedono sì il soccorso istruttorio, ma a condizione che «solo alcuni dei file [e non tutti] caricati risultino non leggibili», e soltanto al ricorrere di specifiche ipotesi, ovvero quando: «il documento risulta reperibile presso altro Ente pubblico»; ii) «il documento è attinente a documentazione formale (es: autodichiarazioni)»; iii) «per mero errore, siano stati allegati files contenenti fogli bianchi o relativi ad altre persone».
6.‒ Tutte le ragioni sopra esposte – segnatamente: la corretta applicazione della lex specialis che prescrive l’inammissibilità della domanda contenente file illeggibili, nonché l’insussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio – sorreggono il rigetto anche del preteso difetto istruttorio in cui sarebbe incorsa la ricorrente per non aver richiesto la produzione dei file in formato non compresso. Con la denominazione di «difetto istruttorio», la società non fa, infatti, che riproporre quanto già precedentemente sostenuto a proposito del vizio (ritenuto insussistente dal Collegio) in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per non aver richiesto la produzione dei file in formato non compresso.
7.‒ Sussistono giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di giudizio, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del carattere risalente della controversia.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 25.09.2025 n. 7541