*Commerciale – Crisi di impresa – Composizione negoziata della crisi di impresa , concessione e revoca delle misure protettiva ex artt. 18 e 19 cc.ii..

*Commerciale – Crisi di impresa – Composizione negoziata della crisi di impresa , concessione e revoca delle misure protettiva ex artt. 18 e 19 cc.ii..

(omissis) S.r.l. depositava – per il tramite dell’apposita piattaforma telematica presso la Camera di Commercio di Caserta – istanza per la nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi ex art. 17 CCII, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII.

In particolare, ivi invocava l’applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i suoi creditori.

La ricorrente esponeva che:

opera dall’anno 2006 nel settore dei trasporti per conto terzi di merci su strada; in particolare, che svolge attività di trasporto di autoveicoli nuovi ed usati con bisarche; si trova attualmente in uno stato di squilibrio economico-finanziario che non le consente di onorare il pagamento del debito tributario né a provvedere al regolare versamento delle imposte dirette ed indirette;

più nello specifico, essa non riesce a provvedere rispetto al debito accumulatosi negli anni precedenti ed attualmente esistente presso l’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.;

inoltre non è stata in grado di provvedere al regolare versamento dell’IVA trimestrale, nonché delle imposte dirette (Ires e Irap);

non risultano a suo carico debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali, mentre si rilevano debiti nei confronti di fornitori e di istituti di credito;

dall’anno 2017 al 2022 ha accumulato perdite di esercizio per euro 270.000 circa ad eccezione del 2020 chiuso con utile di esercizio;

dall’anno 2023 si è registrata una inversione di tendenza con la produzione di utili d’esercizio; tendenza che continua a mantenere tutt’ora;

in data 7 novembre 2024 ha depositato istanza, ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, volta all’avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi;

in data 6 dicembre 2024 la Camera di Commercio di Caserta ha provveduto a nominare quale esperto, ai sensi dell’art. 13 CCII, la dott.ssa (omissis) che ha accettato l’incarico come da iscrizione camerale dell’ 11 dicembre 2024.

Chiedeva, quindi, all’intestata giustizia di voler “in via principale, confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l ‘applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori della Fondazione; in via subordinata, modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell’art. 18 CCII, confermandole nei confronti del Creditore “Erario dello stato” (Agenzia delle Entrate Riscossioni; Agenzia delle Entrate; Regione Campania)'”.

Con decreto del 16 dicembre 2024, lo scrivente fissava l’udienza del 7 gennaio 2025 per la comparizione delle parti e dell’esperto, assegnando al ricorrente il termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto all’esperto nominato, dott.ssa (omissis); assegnava, inoltre, termine di otto giorni per la notifica degli stessi atti a tutti i creditori che stessero intraprendendo azioni in via monitoria, esecutiva c cautelare nei suoi confronti, nonché a tutti gli istituti di credito di cui all’elenco creditori prodotto.

Ciò posto, appare opportuno ricordare che con rimpianto normativo tracciato nel solco del D.L. 118/2021, così come convertito, con modifiche, nella L. 147/2021 e poi trasfuso nel codice della crisi, il legislatore ha inteso assegnare alle misure protettive e cautelari un ruolo peculiare nell’ambito del percorso della composizione negoziata della crisi d’impresa.

Esse sono poste a presidio del tentativo del debitore di addivenire ad una soluzione pattizia della crisi, potendo questi beneficiare di un c.d. automatic stay in virtù del quale dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 18 co. 1, “i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti

Tali misure protettive, tuttavia, sono notoriamente soggette a conferma da parte del Tribunale competente.

Pur essendo espressamente soggette alla disciplina dettata dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, differiscono dai provvedimenti cautelari quanto meno perché potenzialmente destinate ad operare non nei confronti di soggetti ‘passivi’ determinati, bensì -come del resto richiesto in specie – produttive in astratto di effetti nei confronti di una platea indeterminata di destinatari, siano essi creditori o terzi.

Gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’istanza nel R.I. possono dunque permanere a condizione che siano confermati dal provvedimento dell’autorità competente, da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

Ebbene, nonostante raffermata differenza strutturale con i provvedimenti cautelari del codice di rito, il richiamo alla relativa disciplina processuale determina che la conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente possa avvenire solo previo accertamento della possibilità di (omissis) s.r.l. di perseguire, secondo un criterio di ragionevolezza, il proprio risanamento e ciò: (i) sia sotto il profilo del fumus boni iuris, verificando la sussistenza di condizioni oggettive che consentano di perseguire il predetto obiettivo; (ii) sia sotto il profilo del periculum in mora, accertando il rischio che la mancata concessione dell’ombrello protettivo – quindi, il potenziale assoggettamento alle iniziative cautelari ed esecutive dei creditori, ivi compresa l’eventuale ricorso di liquidazione giudiziale a carico dell’imprenditore ovvero alle iniziative contrattuali di cui all’art. 18, co. 5, CCII – potrebbe comportare rispetto allo scopo del ripristino della situazione economica e finanziaria e della tutela della continuità aziendale.

Al fine di esamine i due profili e di verificare anche il necessario rispetto della proporzionalità tra l’ombrello protettivo richiesto ed i sacrifici imposti ai creditori, occorre tenere in debito conto l’esito del test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché il piano di risanamento presentato dalla ricorrente, l’analisi della coerenza del piano di risanamento effettuata dall’esperto attraverso la check-list, le disponibilità finanziarie e l’adempimento degli obblighi a carico della società ricorrente, nonché le conseguenze della mancata conferma dell’applicazione delle misure protettive.

Ciò detto, ritiene il Tribunale che vi sia carenza in specie del fiumus boni iuris, non potendosi ritenere ragionevolmente efficace il piano di risanamento ipotizzato dalla ricorrente, condizionato sostanzialmente alla sola falcidia dei crediti in assenza di nuovo programma industriale.

Occorre rilevare, in proposito, che nel parere reso l’esperto nominato ha formulato le seguenti conclusioni: “In relazione alla concessione delle misure protettive nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, si rileva l’urgenza di adottare provvedimenti tempestivi e mirati, finalizzati alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla tutela degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte. Le misure atte a superare la crisi, come riportate nel Progetto di piano, appaiono percorribili qualora la società avvii immediatamente un nuovo programma industriale e le stesse saranno, ad avviso di chi scrive, concretamente valutabili all’esito della redazione del Piano definitivo. La presente relazione, redatta sulla base delle informazioni fornite e delle risultanze preliminari, analizza gli elementi del piano di risanamento attualmente in fase di definizione, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli obiettivi dichiarati, alla sua fattibilità tecnico-giuridica e alla sua potenziale idoneità a ripristinare condizioni di sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell ‘impresa, anche in considerazione delle dimensioni e complessità operative della stessa. Il risanamento, ad avviso di chi scrive, sarà perseguibile solo laddove venissero raggiunti accordi con i creditori che vedrebbero falcidiati i propri crediti. La richiesta di misure protettive, estesa all’intero ceto creditorio della società (omissis) srl, che nel caso di specie è rappresentato solo dall ‘Erario e Regione Campania, costituisce un presupposto essenziale per garantire la stesura del Piano definitivo in un contesto operativo stabile e funzionale alla predisposizione e all ‘esecuzione del piano di risanamento. La concessione di tali misure rappresenta, inoltre, un elemento necessario per prevenire iniziative giudiziarie che potrebbero compromettere la continuità aziendale e pregiudicare le prospettive di riequilibrio economico-finanziario. Le attività in corso, una volta completate, consentiranno di definire con maggiore precisione il quadro prospettico relativo al riequilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell ‘impresa, fornendo elementi di valutazione più esaustivi e dettagliati per la prosecuzione del percorso di risanamento. Alla luce degli elementi attualmente disponibili e degli accertamenti preliminari condotti, si esprime un parere prudenzialmente favorevole circa la ragionevole perseguibilità degli obiettivi del piano di risanamento, se attuato nei termini prospettati dall ‘impresa, e al superamento della situazione di crisi. Tuttavia, tale valutazione è formulata in termini di ragionevole prognosi, operata sulla base delle informazioni disponibili al momento della redazione della presente relazione e necessariamente soggetta ai limiti della cognizione sommaria derivante dalla natura interlocutoria dell’analisi svolta. Si precisa, inoltre, che il parere espresso è subordinato all’elaborazione definitiva del piano di risanamento e alla successiva integrazione di tutti gli elementi di dettaglio che possano confermare o modificare le valutazioni preliminari espresse”.

Sulla scorta di tali conclusioni si impongono delle preliminari riflessioni in ordine al significato e alla portata delle considerazioni così rese.

In primo luogo, l’esperto sostiene che le misure atte a superare la crisi potrebbero essere percorribili qualora la società avviasse con immediatezza un nuovo programma industriale, con ciò dovendosi intendere l’introduzione di nuove strategie necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, modifiche del modello di business, cessioni di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

La valutazione parte dal presupposto per cui – a tutto concedere sulla effettiva capacità di generane nella misura ipotizzata – risulta evidente una limitata capacità dell’azienda di generare flussi operativi utili per il servizio del debito.

Va detto che i rilievi dell’esperto e le conclusioni cui questi perviene ut supra, fondano sul risultato del test pratico, che valorizza il rapporto tra ammontare del debito pregresso da un lato e flussi medi annui a servizio del debito dall’altro.

Nella circostanza esso esprime, infatti, un alto grado di difficoltà del risanamento di indice pari a 6.6.

Più precisamente, come esplicitato dall’esperto “Nel caso in esame, il test redatto dall’impresa riporta un indice pari a 6,66 per cui esso indica una situazione abbastanza critica ed il risanamento dipende dalla capacità dell’impresa di attuare iniziative straordinarie, ovvero strategicamente in discontinuità rispetto allo status quo precedente. Del resto, come indicato nel Decreto 21/03/2023 del Dipartimento degli affari di giustizia, superato l’indice pari a 5, la presenza di un margine operativo lordo positivo potrebbe non bastare a consentire il risanamento dell’impresa e potrebbe rendersi necessaria l’apporto di finanza esterna, così come prevista nel piano. Dall’analisi del test pratico per la composizione negoziata emergono diverse criticità legate alla situazione finanziaria dell ‘azienda, che appare piuttosto complessa e caratterizzata da un forte squilibrio economico e finanziario. Il debito complessivo da ristrutturare ammonta a circa 679.098 euro, con una parte rilevante rappresentata da debiti scaduti (633.233, di cui € 530.759 con iscrizioni a ruolo)”.

Riprendendo le specifiche parole sul punto dell’esperto, in particolare “Il margine operativo lordo prospettico, stimato in 131.143 euro annui, potrebbe anche essere sufficiente rispetto all ‘entità del debito da ristrutturare “.

Tuttavia un nuovo piano industriale, rilevato quale condicio sine qua non della buona riuscita dei propositi sottesi all’istanza di composizione (ossia la continuità aziendale senza dar corso ad iniziative liquidatorie), non appare affatto contemplato nel progetto di risanamento della ricorrente: unico elemento di novità sarebbe dato dalla sostituzione degli autoarticolati con altri di nuova acquisizione al fine di abbattere i costi di manutenzione.

Sotto altro profilo, la perseguibilità del risanamento appare concretamente condizionata alla falcidia dei crediti.

In merito, giova rimarcare che alcuna trattativa risulta prospettata dalla ricorrente come in corso con i principali creditori.

Con altre parole, non vi sono elementi per ritenere pronosticabile la necessitata riduzione dei crediti erariali.

Al contempo, va immediatamente precisato che l’esperto ha rilevato come la situazione economica finanziaria al 30.9.2024 non include sanzioni ed interessi derivanti dalle iscrizioni a ruolo, ricavandone la non correttezza del patrimonio netto e, per l’effetto, deve comunque ritenersi travisata la rappresentazione della debitoria.

Non può tacersi, sull’aspetto specifico della probabilità di un’effettiva falcidia delle poste a debito della ricorrente, che la centralità delle trattative con i creditori istituzionali emerge anche dalle modifiche apportate con l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 23, CCII, ad opera dell’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a mente del quale “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. […]. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all ‘alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato”.

La disposizione citata fonda sull’evidente presupposto che andava dimostrata l’apertura di un dialogo con detti creditori con i quali intraprendere le trattative, allo stato unica chance di ragionevolezza del piano di risanamento.

In mancanza di indicazioni in tal senso, l’ipotesi di una falcidia delle poste e dei tempi di pagamento del debito ristrutturato convenzionalmente, è rimasta una petizione della società. Più segnatamente, l’assenza di qualsivoglia prova di apertura sul punto a parte dei creditori -invero tutti rimasti contumaci nel presente procedimento – impedisce ogni valutazione prognostica sul relativo esito all’indomani della conferma delle misure richieste vanificando la positiva valutazione in termini di fumus boni iuris della domanda.

Per giunta, l’affidabilità del giudizio prognostico prudenzialmente positivo risulta pure compromessa dalla carenza documentale e di contenuto del piano articolato.

Invero, manca una chiara suddivisione dei costi operativi e dei ricavi, la certificazione unica dei debiti tributari, nonché l’estratto prodotto dalla centrale rischi.

La ricorrente, per giustificare la suddetta condizione economico-patrimoniale ha posto l’accento sul trend post pandemico, su vicende che hanno colpito l’organo gestorio e la compagine sociale, sull’aumento del prezzo del gasolio e dell’inflazione, sull’obsolescenza degli autotreni e, infine, su errori nella compilazione del quadro RU modello redditi 2019 e 2021 che avrebbero determinato consistenti iscrizioni a ruolo.

Quindi, il risanamento dell’azienda in una prospettiva funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa sarebbe perseguibile – secondo la società – sull’onda di un trend favorevole che, però, non è contestualizzato.

Riferisce l’esperto in proposito che: “Tale piano riporta entrate ipotizzate sulla base di un aumento percentuale sul trend storico, ma i motivi che hanno indotto a tale aumento percentuale non vengono spiegati. Tuttavia, per una verifica più approfondita, sarebbe utile comprendere meglio le metodologie utilizzate per le previsioni di fatturato, inclusi i fattori di rischio e le variabili considerate”.

Sotto lo stesso profilo ma per altro aspetto, il piano finanziario è stato articolato in un orizzonte temporale di 5 anni e, sempre ad avviso dell’esperto, si riscontra una posizione finanziaria netta negativa crescente che implicherebbe una maggiore disponibilità liquida rispetto ai debiti con un passaggio da -23.492,00 € nel 2023 a -379.866 € nel 2028.

Lo stesso piano di risanamento reca un patrimonio netto negativo pari ad € 254.805 che verrebbe ricostituito dalla sopravvenienza attiva derivante dalla falcidia dei debiti.

Al riguardo, come detto, la ragionevole perseguibilità del risanamento coì prospettata è smentita sia dal risultato del test pratico esitato nei termini sopra riferiti, sia dall’assenza d’indicazioni di iniziative strategiche rivelatrici di un diverso piano industriale e sia, infine, di elementi concreti che rendano attendibile la rinegoziazione del debito già scaduto.

Da quanto esposto deriva che, anche a prescindere dallo stato delle trattative (peraltro neppure iniziate), gli elementi messi a disposizione dell’esperto sono insufficienti e inadeguati, non consentendo neppure di prospettare concrete proposte ai creditori e di ritenere plausibile l’obiettivo del risanamento.

Attesa la strumentalità del provvedimento richiesto rispetto al “buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell’insolvenza”, le considerazioni sopra esposte comportano il rigetto dell’istanza.

Trib. S.Maria Capua V., III civile, sent., 27.02.2025

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