1. Con il ricorso in esame, depositato in data 6/6/2025, il deducente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui il Comune di Picerno ha respinto l’istanza, da questi presentata in data 8/4/2025, per l’accesso a molteplici atti connessi all’insediamento di un’attività di allevamento di suini per iniziativa della società odierna controinteressata, all’uopo evidenziando di essere residente presso un immobile situato nelle vicinanze di quello dove è destinata ad ubicazione la ridetta attività imprenditoriale.
1.1. Nello specifico è stata richiesta la seguente documentazione:
“– titolo di proprietà dei terreni e/o del capannone ove realizzare l’intervento in favore della società agricola Campitelli ARL presentata a corredo della eventuale SCIA;
– autorizzazione della A.S.L. di Potenza;
– SCIA o altro documento equipollente di comunicazione di inizio attività comprensiva degli allegati progettuali e delle relazioni tecniche;
– eventuale provvedimento di dissequestro dei beni che faranno parte della nuova tipologia di allevamento (superfici, vasche, suolo ecc.) ed ogni altro titolo o documento che abbia contribuito alla formazione della SCIA o di qualunque altro titolo autorizzatorio [comprese autorizzazioni, concessioni, pareri tecnici, relazioni ambientali, ecc];
– laddove esistenti le certificazioni e dichiarazioni poste a corredo della istanza o altra richiesta autorizzatoria;
– laddove esistenti, ulteriori prescrizioni e/o diffide imposte sia dal Comune di Picerno e/o da altri Enti;
– ogni altro atto e/o autorizzazione afferente il presente procedimento”.
L’istanza ostensivaè stata formulata anche ai sensi della disciplina di cui al D.lgs. n. 195/2005.
1.2. Con il richiamato provvedimento reiettivo, il Comune ha negato la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’ostensione degli atti richiesti, escludendo altresì la loro riconducibilità nel perimetro delle informazioni ambientali di cui al citato D.lgs. n. 195/2005.
2. Il gravame è diretto a contestare la legittimità di tale diniego.
3. Il Comune di Picerno e la società controinteressata, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 10/9/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Deve, infatti, ritenersi – in adesione alle censure articolate nel ricorso – che la consumata preclusione al pieno dispiegarsi del diritto all’accesso per cui è causa sia illegittima, per violazione degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 (il che consente di prescindere dalla verifica della sussistenza dei presupposti per l’accesso ambientale di cui al D.lgs. n. 195/2005), atteso che:
– il ricorrente, nella riferita qualitas di residente nelle strette vicinanze (750 metri) del luogo destinato all’ubicazione del ridetto allevamento suinicolo, vanta, indubbiamente, una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, che lo legittima all’acquisizione degli atti sopraindicati (oggetto della richiesta ostensiva), poiché afferenti a situazioni, condizioni e procedimenti amministrativi variamenti funzionali all’insediamento di detta attività imprenditoriale e, quindi, da considerarsi specificamente collegati alla sua posizione;
– l’acclarata vicinitas dei luoghi, intesa quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area nella quale sono destinati a prodursi gli effetti di tale attività imprenditoriale, conduce altresì a riconoscere, in capo al primo, la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato chiesto l’accesso) alla verifica della legittimità amministrativa di tale insediamento, tenuto conto dell’obiettiva incidenza di quest’ultimo e della sua potenziale attitudine a produrre esternalità negative (sotto il profilo ambientale, sanitario ed urbanistico) nella sfera giuridica dell’interessato;
– l’istanza ostensiva non si presenta meramente emulativa, preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa ovvero, come opinato dal Comune, generica, in quanto in essa è stata adeguatamente circostanziata l’esigenza alla quale la richiesta si correla, essendosi evidenziato il timore che dall’insediamento produttivo in questione possa discendere “(…) un aggravamento delle condizioni di vita del ricorrente oltre che un depauperamento del valore della sua proprietà (…)”; né può porsi a carico dell’interessato l’indicazione puntuale e precisa del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare (di cui presume ragionevolmente l’esistenza, pur ignorandone l’effettiva esistenza), con conseguente ingiustificato aggravamento della sua posizione, dovendo ritenersi sufficiente una richiesta, come quella formulata, in grado di consentire all’Amministrazione, senza spendere attività di formazione ed elaborazione di dati, l’individuazione della pratica autorizzatoria di interesse e la conseguente estrapolazione dei relativi atti (nei limiti di quanto effettivamente richiesto);
– gli atti oggetto dell’actio ad exibendum rientrano certamente nell’ampia nozione di “documento amministrativo” di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), della L. n. 241/1990; né vi è evidenza dell’esistenza di alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della medesima legge, anche in considerazione della circostanza per cui l’accesso de quo è funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici (il che gli assicura tendenziale preminenza nell’ottica delineata dal comma 7 dell’art. 24 cit.).
5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento nei sensi indicati e, pertanto, va disposto l’annullamento del provvedimento con esso impugnato, con accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti oggetto dell’istanza dell’8/4/2025; per l’effetto, va ordinato al Comune di Picerno di consentire l’accesso agli stessi, per quanto di competenza, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
TAR BASILICATA, I – sentenza 24.09.2025 n. 442