Procedimento – Elezioni, certificato elettorale presentato tardivamente e applicazione del principio del favor partecipationis

Procedimento – Elezioni, certificato elettorale presentato tardivamente e applicazione del principio del favor partecipationis

Con ricorso ex art. 129 D.Lgs. n. 104/2010, notificato e depositato in data 21 settembre 2025, la Confederazione Nazionale di Forza del Popolo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, al fine di essere ammessa alla competizione elettorale regionale che si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre 2025.

Gli uffici circoscrizionali di Arezzo, Siena, Pisa, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4 non hanno ammesso la lista presentata dalla ricorrente per l’insufficiente numero dei certificati elettorali depositati. I provvedimenti di esclusione sono stati poi reclamati dinanzi all’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze, che li ha confermati.

La ricorrente ha dunque impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati per violazione e falsa applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo (artt. 3 e 18, comma 2, legge n. 241/1990) ed eccesso di potere per mancanza e/o genericità della motivazione e lacunosità dell’istruttoria.

Sostiene l’istante che, attesa la natura accessoria e strumentale dei certificati elettorali rispetto alle sottoscrizioni delle liste dei candidati, il mancato immediato deposito dei primi non consente di ricusare automaticamente una lista che presenti un numero sufficiente di sottoscrizioni, posto che è legittima la produzione non contestuale e successiva dei certificati rispetto al deposito delle firme. In particolare, la ricorrente ha segnalato di essersi trovata nella condizione di materiale impossibilità, per fatto a sé non imputabile, di produrre una parte dei certificati stampati su carta o perché consegnati dagli uffici elettorali comunali a ridosso della presentazione delle liste, o perché non tempestivamente consegnati, nonostante regolare e preventiva richiesta.

Peraltro, si sottolinea nel ricorso, che con riferimento ad alcune circoscrizioni (in particolare, per Arezzo, Firenze 4 e Siena) il ritardo non ha riguardato la produzione dei certificati, bensì la stampa su carta in copia conforme degli stessi. L’amministrazione, in possesso della documentazione, anziché escludere la ricorrente, avrebbe dunque dovuto chiedere agli interessati gli elementi necessari per la ricerca dei documenti ex art. 18, comma 2, legge n. 241/1990.

Con decreto n. 25/2025 è stata fissata l’udienza pubblica straordinaria del 24 settembre 2025 individuando il collegio giudicante.

Si è costituita in giudizio la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha comunque insistito per il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.

Alla pubblica udienza speciale elettorale del giorno 24 settembre 2025, dopo la discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, stante l’inequivoco tenore testuale dell’art. 129 D. Lgs. n. 104/2010 che individua tra i soggetti resistenti anche l’Ufficio Territoriale del Governo.

Deve altresì essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che dal tenore del gravame emergono chiaramente le censure mosse avverso gli atti impugnati e che, in ogni caso, la peculiarità del rito elettorale, connotato da tempi molto ristretti, attenua il rigore dell’onere di specificità dei motivi.

Passando al merito della trattazione, deve innanzitutto essere disattesa l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente poiché incompatibile con il rito che, al fine di consentire il regolare e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali, è caratterizzato da una natura accelerata tale da impedire di procedere ad adempimenti istruttori e, pertanto, grava sulla parte ricorrente l’onere di provvedere alla completa ed esaustiva allegazione degli elementi a sostegno dell’azione (così TAR Lazio, sez. II bis, n. 9714/2021; Cons. di Stato, sez. III, n. 3031/2019 e, di recente, anche TAR Toscana, sez. III, n. 1494/2025).

Nel merito il ricorso è infondato.

Rileva il Collegio che dagli atti di causa emerge che, in prima istanza, le commissioni circoscrizionali di Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Siena, Arezzo e Pisa hanno escluso la lista presentata dalla ricorrente perché dall’esame dei certificati utili e in mancanza di produzione integrativa, il numero dei sottoscrittori della lista ritenuti validi non rientrava nei termini normativamente previsti. Peraltro, costituisce circostanza pacifica che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori sono stati prodotti in parte in formato cartaceo e in parte in formato digitale su supporto USB e tale massiva e disorganizzata produzione documentale, oltre che non di facile consultazione (trattandosi di certificati talvolta di immediata lettura e talaltra consultabili mediante collegamento alla e-mail trasmessa dal Comune) non ha consentito di procedere a una compiuta verifica dei certificati prodotti e al corretto accertamento della corrispondenza di detti certificati con il relativo sottoscrittore.

L’esclusione è stata confermata in sede di reclamo, con i provvedimenti resi in data 18.09.2025 dall’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Firenze, che ha richiamato il disposto dell’art. 5, comma 3 della L.R. 74/2004 che impone ai delegati delle liste, a fronte di contestazioni dell’UCC, di depositare nuovi documenti entro le ore 12 del giorno successivo, nella specie del 15.09.2025, senza che vi sia spazio per successive produzioni documentali, né dinanzi all’UCC né dinanzi all’UCR. Inoltre, a fronte della perentorietà del predetto termine, l’UCR ha anche ritenuto non raggiunta la prova della non imputabilità del ritardo alla ricorrente.

In aggiunta, nel provvedimento di decisione del reclamo, il Collegio ha poi evidenziato la disorganicità della produzione documentale effettuata al momento della presentazione della lista e l’inidoneità/insufficienza di detta documentazione al fine di dimostrare il requisito del numero minimo di sottoscrittori validi, peraltro comprovato dal deposito di ulteriori documenti oltre il termine consentito.

L’UCR ha dunque respinto il reclamo confermando la carenza documentale e la tardività dei depositi effettuati dalla ricorrente in sede di reclamo.

Tale decisione è stata contestata dall’istante che, con il ricorso in esame, ha ribadito la possibilità di produrre documenti, ivi compresi i certificati elettorali, anche successivamente al momento di presentazione delle liste, fino alla chiusura dei lavori preparatori, richiamando – a supporto – quanto statuito dal Consiglio di Stato, con Adunanza Plenaria n. 23 del 1999 che, nell’interpretare gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 570 del 1960, ha ritenuto che non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l’esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione.

Peraltro, nel caso in esame, la ricorrente evidenzia altresì che la mancata integrale produzione dei certificati al momento della presentazione delle liste e, poi, dinanzi alla commissione circoscrizionale è dipesa unicamente dai tempi di trasmissione dei documenti da parte dei Comuni, cui afferma di aver inviato plurime richieste per ottenere la documentazione mancante con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle liste e di aver immediatamente provveduto a depositare i documenti non appena ricevuti dall’ente. La condotta dei comuni, del tutto estranea alla sfera di controllo degli interessati, rende dunque non invocabile il principio di autoresponsabilità ed impedisce che la lista possa essere automaticamente esclusa dalla competizione elettorale per tale motivo.

Pertanto, nonostante il Collegio non ignori l’orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili i principi espressi dalla Plenaria 23/1999 alle consultazioni regionali (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2013 n. 5219; sez. VI, 14 aprile 2000, n. 1895 secondo cui “al contrario di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, nella lettura offertane dall’Adunanza Plenaria n. 23/1999, secondo la quale il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l’esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale, o esserne disposta l’acquisizione dalla Commissione stessa fissando a tal fine un termine per l’adempimento – gli artt. 9 e 10 della l. 17 febbraio 1968 n. 108 impongono ai presentatori delle liste per le elezioni regionali di presentare entro il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni i certificati elettorali attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione; pertanto, legittimamente è esclusa dal procedimento elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto entro il detto termine all’onere di produzione”), tuttavia, il Collegio reputa che il principio del favor partecipationis deve informare il procedimento elettorale nel suo complesso e che tale principio, a maggior ragione, deve essere perseguito per assicurare tutela alla effettiva volontà espressa dai candidati e dai loro sostenitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4216; TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza n. 1089/2024), ritenendo dunque di condividere l’orientamento sopra richiamato e invocato dai ricorrenti secondo cui la produzione dei certificati elettorali può avvenire anche in un momento successivo rispetto alla presentazione delle liste e al termine indicato dall’art. 5 della L. R. 74/2004 allorquando la parte ricorrente dimostri la non imputabilità a sé del ritardo. In tali casi le esigenze di celerità e certezza delle tempistiche devono infatti cedere il passo al principio del favor partecipationis (così Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2016, n. 2068 che nel ricondurre la tempestiva produzione dei certificati elettorali a un preciso onere di diligenza in capo all’interessato fa espressamente salva l’ipotesi esimente del fatto del terzo; così si è espresso anche il TAR Trieste, sez. I, con sentenza 13.05.2024, n. 176).

Ciò posto, osserva tuttavia il Collegio che nel caso di specie la produzione alluvionale di documentazione effettuata dalla ricorrente non è idonea a comprovare la non imputabilità del ritardo, non essendo state fornite in giudizio prove di facile riscontro circa la completezza e della idoneità dei certificati fatti pervenire alla Commissione. La copiosa e confusa produzione in giudizio della documentazione da parte della ricorrente (mediante cartelle zip contenenti innumerevoli files, ivi comprese le pec indirizzate solo ad alcuni Comuni, tra cui Firenzuola, Empoli, Fucecchio, Figline e Incisa Valdarno) non si presta, infatti, a una pronta e facile consultazione da parte del Collegio e non è compatibile con il celere esame proprio del rito elettorale, che richiede tempi immediati per la pubblicazione della sentenza e che non ammette dilazioni temporali per compiere attività istruttoria e risulta pertanto inidonea a provare l’esimente del fatto del terzo, nonché la completezza dei certificati prodotti in sede procedimentale dalla ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1109/2023).

In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite con la parte costituita.

TAR TOSCANA – FIRENZE, III – sentenza 25.09.2025 n. 1503

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