1. Con ricorso in appello notificato il 29 luglio 2025 e depositato in pari data, articolato in tre motivi e contenente altresì domanda cautelare, la società Strade 2010 s.r.l. – partecipante alla procedura aperta, indetta dalla Città di Corleone, per l’affidamento dei lavori di rigenerazione degli ambiti urbani degradati dei “Cammini Religiosi” all’interno del centro storico mediante riqualificazione degli spazi urbani con il recupero dei materiali della tradizione e l’implementazione del verde – ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 1698 del 2025, che ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il suo ricorso proposto per: a) l’annullamento: a.1) del provvedimento comunale di esclusione della ricorrente dalla predetta gara; a.2) di tutti i verbali di gara; a.3) del provvedimento comunale prot. n. 20672 del 30 giugno 2025, di conferma dell’esclusione; a.4) della proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo in favore del Consorzio Stabile Appaltitalia; a.5) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, nella parte in cui non consentirebbero l’eventuale ricorso al subappalto necessario o qualificante; b) il riconoscimento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara in questione; c) la condanna della Città di Corleone al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
2. In particolare il T.a.r., con la gravata sentenza, ha dichiarato il ricorso di primo grado:
a) in parte irricevibile, avendo la ricorrente tardivamente impugnato la clausola (art. 7 del disciplinare di gara), di natura escludente, che aveva limitato il ricorso al subappalto;
b) in parte inammissibile, laddove è stato chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, adottato in esecuzione della predetta clausola escludente tardivamente impugnata, anche in ragione del fatto che non era ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti del controinteressato.
3. La società odierna appellante, con i primi due motivi di gravame, ha impugnato rispettivamente le statuizioni di parziale irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado (con il terzo motivo è stato invece riproposto il motivo di ricorso dedotto in primo grado, in ordine alla lamentata illegittimità del gravato provvedimento di esclusione).
4. In particolare l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, poiché:
i) la clausola contenuta nel disciplinare di gara «che limita il subappalto al 30% dell’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto, e che secondo il primo giudice impedirebbe il ricorso al subappalto qualificante, non si presenta in alcun modo come una clausola chiaramente ed inequivocabilmente escludente», potendosi prestare una «interpretazione ambigua e non univoca», in quanto «la disposizione non afferma è vietata l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di ogni singola categoria, ma si riferisce al plurale ed alle prestazioni di tutte le categorie» (pag. 8 dell’appello): di conseguenza, non avendo natura escludente, la predetta clausola non avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnazione;
ii) per le stesse ragioni il ricorso di primo grado sarebbe stato ammissibile, in quanto proposto avverso il provvedimento di esclusione, immediatamente impugnabile, senza attendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di altro concorrente.
5. Nel presente giudizio si sono costituite il Consorzio Stabile Appaltitalia e la G.N.G. s.r.l., con unico atto di costituzione del 25 agosto 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Si è costituita, altresì, la Città di Corleone, con memoria di costituzione del 29 agosto 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Il Consorzio Stabile Appaltitalia e la G.N.G. s.r.l., con successiva memoria notificata il 29 agosto 2025 e depositata in pari data, da valere anche quale atto di intervento ad opponendum, hanno chiesto il rigetto dell’appello, eccependone altresì l’improcedibilità per mancata impugnazione della determinazione comunale n. 1035 del 6 agosto 2025, di aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore del Consorzio Stabile Appaltitalia («che ha individuato l’impresa G.N.G. srl come impresa cooptata»).
8. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 il Collegio ha avvisato le parti circa la possibile pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa in decisione.
9. A prescindere dalla ritualità di un atto di intervento ad opponendum promosso da chi era già parte del giudizio di primo grado in qualità di controinteressato (Consorzio Stabile Appaltitalia), ed a prescindere dall’eccezione di improcedibilità dell’appello, il Collegio rileva che i primi due motivi di gravame sono manifestamente infondati e devono quindi essere respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza del T.a.r. di parziale irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, cui consegue l’assorbimento del terzo motivo d’appello.
10. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante (non in possesso della qualificazione per la categoria di lavori OG10, oggetto quindi di integrale subappalto), si osserva che l’articolo 7 del disciplinare di gara aveva chiaramente posto un doppio limite per l’ammissibilità del subappalto: i) un primo limite del 30%, da calcolare in relazione all’importo complessivo dei lavori, ii) un secondo limite che impediva comunque che si potesse affidare in subappalto “l’integrale esecuzione delle prestazioni” oggetto delle categorie di lavori.
10.1. Di conseguenza, se anche la categoria dei lavori OG10 rappresenta solo il 9,21% dell’importo totale dei lavori (cfr. pag. 8 del ricorso di primo grado), ciononostante la predetta categoria non avrebbe potuto essere oggetto di integrale subappalto, stante il (secondo) limite sopra indicato (che impedisce appunto il subappalto integrale).
10.2. Il predetto secondo limite, di cui all’art. 7 del disciplinare di gara, era chiaro ed inequivoco e aveva l’effetto di escludere immediatamente dalla gara tutte le imprese che (come appunto l’odierna appellante) avevano intenzione di subappaltare integralmente una categoria di lavori, con conseguente onere di tempestiva impugnazione della clausola immediatamente escludente (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 5050 del 2024; C.g.a.r.s., sez. giur., n. 283 del 2024).
10.3. Pertanto correttamente il T.a.r. ha dichiarato il ricorso di primo grado parzialmente irricevibile, nella parte in cui è stata tardivamente impugnata la clausola del bando immediatamente escludente.
10.4. Allo stesso modo, il T.a.r. ha correttamente dichiarato il ricorso di primo grado parzialmente inammissibile, sia nella parte in cui era stato impugnato il provvedimento di esclusione adottato in esecuzione della clausola della lex specialis tardivamente impugnata, sia laddove era stato impugnato un provvedimento endoprocedimentale (la proposta di aggiudicazione).
11. In definitiva l’appello deve essere respinto.
12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
CGA, GIURISDIZIONALE – sentenza 23.09.2025, n. 722