Giurisdizione e competenza – Il processo minorile alla luce della riforma Cartabia tra verifica della presenza dell’imputato ed estensione della stessa in dibattimento

Giurisdizione e competenza – Il processo minorile alla luce della riforma Cartabia tra verifica della presenza dell’imputato ed estensione della stessa in dibattimento

1. Il ricorso è fondato.

2. Va esaminata in via prioritaria la questione sollevata con il terzo motivo d’impugnazione -e accennata nel primo motivo d’impugnazione- che precede logicamente tutti gli altri motivi d’impugnazione, atteso che la sua soluzione potrebbe rendere irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollecitata e risultare decisiva quanto alla corretta applicazione al caso in esame dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

2.1. Il ricorrente premette che l’imputato compariva nel corso dell’udienza preliminare, dove veniva dichiarata la sua presenza.

Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, emerge che in effetti l’imputato compariva nel corso dell’udienza preliminare, il 28/09/2022 e in quell’occasione veniva sentito dal Presidente del collegio sui fatti contestati e su questi fatti rendeva dichiarazioni.

Va ulteriormente rilevato che nell’epigrafe del verbale di quell’udienza, l’imputato veniva indicato come “libero, presente”.

Sulla base di tale premessa in fatto, il ricorrente sostiene che la presenza verificata in sede di udienza preliminare conserva la sua efficacia anche nel successivo dibattimento,

3. Per dare risposta alla questione così sollevata, occorre stabilire quale sia il rapporto tra udienza preliminare e il dibattimento all’indomani del passaggio dal processo contumaciale al processo in absentia e alla luce della profonda ristrutturazione del sistema processuale attuato con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

A tal fine torna utile richiamare brevemente le ragioni che hanno condotto al passaggio dal processo contumaciale a quello in absentia e rintracciare gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la riforma introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sia pure limitatamente al tema che qui interessa.

3.1. Com’è noto, il superamento del regime contumaciale e l’introduzione del processo in absentia rispondono a due esigenze di fondo: da un lato, assicurare la piena effettività del diritto dell’imputato a partecipare al processo, garantendo che la sua assenza derivi da una conoscenza effettiva e da una volontaria rinuncia; dall’altro, semplificare e razionalizzare il flusso procedurale, evitando duplicazioni e formalismi che avevano caratterizzato il regime contumaciale.

Il processo contumaciale si fondava su presunzioni legali di conoscenza, legate a meccanismi notificatori, e prevedeva che la mancata comparizione fosse automaticamente qualificata come contumacia, con un avvertimento formale inserito nel decreto di citazione a giudizio.

Tale impianto, censurato dalla Corte EDU (sentenze Colozza, Somogyi, Sejdovic), non garantiva che l’imputato fosse realmente consapevole della pendenza del processo.

Tale stato di cose viene superato con il processo in absentia, introdotto dalla Legge 28 aprile 2014, n. 67 e sistematizzato dal già menzionato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd Riforma Cartabia), richiedendosi non più presunzioni formali, ma la verifica sostanziale della conoscenza e della volontaria rinuncia, al fine di realizzare, insieme, una maggiore tutela del diritto di difesa e un processo più lineare ed efficiente.

3.2. Con riguardo specifico al tema che qui interessa, va osservato che la Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022 chiarisce che il filo conduttore della riforma è l’efficienza del processo penale, in vista della riduzione dei tempi e della piena attuazione dei principi costituzionali e convenzionali (cfr. relazione illustrativa, Premessa, pag. 7).

Con specifico riguardo al processo in assenza, nel Capitolo III, la Relazione afferma che, una volta compiuta in udienza preliminare la verifica della conoscenza effettiva e della volontaria rinuncia dell’imputato a comparire, “è del tutto logico collegare a quell’udienza la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione” (Relazione illustrativa, p. 115).

Nella relazione illustrativa il legislatore esprime chiaramente la volontà di superare la distinzione e la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento, che nel regime contumaciale comportava una duplicazione del controllo della costituzione delle parti. Al contempo, e in coerenza con lo scopo perseguito, il legislatore individua nell’udienza preliminare il momento qualificante del rapporto processuale con l’imputato, osservando che in tale sede si compiono le verifiche necessarie circa la sua effettiva conoscenza del processo e la sua volontà di comparire, sicché risulta del tutto logico -nella prospettiva legislativa- che proprio a quel momento venga ancorata la posizione processuale dell’interessato. Ne consegue che, una volta accertata la consapevolezza dell’imputato di essere sottoposto a giudizio, non sussiste la necessità di rinnovare tale verifica nelle fasi successive, le quali costituiscono la mera prosecuzione fisiologica del processo, già nota all’imputato: il giudizio è sempre quello iniziato con l’udienza preliminare, che prosegue, senza soluzione di continuità, nel dibattimento.

In questa prospettiva, la verifica dell’assenza in sede dibattimentale trova applicazione soltanto nei casi in cui manchi l’udienza preliminare, con conseguente operatività delle disposizioni di cui agli artt. 420 ss. cod. proc. pen.; diversamente, quando l’udienza preliminare si sia svolta, in dibattimento assumono rilievo unicamente le norme che disciplinano l’impedimento o l’allontanamento dell’imputato dall’udienza.

3.3. Il legislatore, dunque, assegna alla nuova formulazione dell’art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. il compito di concretizzare l’unitarietà del giudizio così delineato.

In tale direzione, la nuova formulazione dell’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. impone che il decreto indichi “il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”, mentre vengono rimossi i riferimenti alla “comparizione” davanti al giudice del dibattimento e l’avvertimento che “non comparendo sarà giudicato in contumacia”, così segnalandosi il superamento della struttura contumaciale, passandosi, dall’originaria dicotomia, alla continuità tra udienza preliminare e dibattimento.

La continuità tra udienza preliminare e dibattimento viene ulteriormente segnalata dal fatto che il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza vengono indicati nel decreto di rinvio a giudizio per la “prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”, dove il ricorso al sostantivo “prosecuzione”, nel richiamare l’atto e/o l’effetto di continuare qualcosa di già iniziato, esprime l’essenza del sistema congegnato dal legislatore, nel quale il dibattimento non è più sede di un nuovo (duplicato) accertamento preliminare di presenza/assenza, ma il proseguo del segmento già scandito in udienza preliminare, ove la verifica è stata compiuta con standard più elevati (conoscenza effettiva, volontà, ecc.).

Dal suo canto, l’art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen. svolge il ruolo di cerniera tra l’udienza preliminare e il dibattimento, confermando l’unitarietà del giudizio.

La disposizione, infatti, distingue due ipotesi: se l’udienza preliminare c’è stata, il controllo è già avvenuto e si proietta sul dibattimento; se manca l’udienza preliminare, il controllo si svolge in limine al dibattimento.

Nel sistema disegnato con gli artt. 429, comma 1, lett. f) e 484, comma 2-bis cod. proc. pen., il dibattimento costituisce la “prosecuzione” della fase già avviata con l’udienza preliminare, senza necessità di rinnovare la verifica (salvi sopravvenuti impedimenti); nei riti con udienza preliminare, quella sede è il momento qualificato per il controllo sulla presenza/assenza dell’imputato (con le correlate garanzie):la presenza verificata in udienza preliminare vale anche per il giudizio dibattimentale (in quanto prosecuzione), senza necessità di ulteriori verifiche. La verifica dell’assenza in dibattimento si compie solo quando manca l’udienza preliminare

Viene in tal modo cristallizzato il principio di unitarietà, con il superamento della duplicazione tra udienza preliminare e dibattimento, propria del processo contumaciale.

3.4. Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto:

«A seguito della riforma del processo in absentia attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), viene superata la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento propria del giudizio contumaciale, in favore di un sistema unitario che vede il dibattimento come prosecuzione dell’udienza preliminare, con la conseguenza che la verifica dell’effettiva conoscenza e della volontaria assenza dell’imputato svolta in udienza preliminare si estende al dibattimento, senza necessità di ulteriori verifiche, fatte salve le norme sull’impedimento e sull’allontanamento. Verifiche che dovranno essere svolte, invece, nei giudizi introdotti senza udienza preliminare».

4. Al fine di stabilire se il sistema così ricostruito si applichi al caso in esame è tuttavia necessario risolvere un’ulteriore questione di diritto intertemporale, atteso che l’udienza preliminare in verifica è stata celebrata a cavallo dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, in data 30 dicembre 2022.

La prima udienza, infatti, si teneva il 28 settembre 2022, prima dell’entrata in vigore della riforma.

Ai fini della soluzione della questione si rammenta che in tale udienza veniva dichiarata la presenza dell’imputato.

Seguivano rinvii alle udienze dell’8 marzo 2023 e dell’11 ottobre 2023; all’esito di tale ultima udienza, sempre in data 11 ottobre 2023, veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio, quando la riforma Cartabia era già entrata in vigore.

Occorre, dunque, stabilire se la riforma trova applicazione anche al caso in esame, caratterizzato dal fatto che l’udienza preliminare è iniziata prima della sua entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) ed è terminata dopo.

A sciogliere il quesito soccorre l’art. 89, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2022 che, sotto l’intitolazione “Disposizioni transitorie in materia di assenza”, così dispone: «1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».

Dalla piana lettura della norma e con argomentazione a contrario, si evince che il legislatore ha disposto che, in relazione ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la vecchia disciplina resta ferma solo quando vi sia già stata una dichiarazione di assenza, mentre, negli altri casi, ossia quando sia stata dichiarata la presenza ovvero quando non sia stata ancora dichiarata l’assenza, si applica la nuova disciplina.

Ne discende che la nuova normativa trova applicazione al caso in esame, visto che l’imputato -come visto- era già stato dichiarato presente il 28 settembre 2022, prima dell’entrata in vigore della riforma.

5. Quanto alla dichiarazione dello stato dell’imputato quale presente o assente, deve essere fatta un’ulteriore precisazione.

Dall’esame degli atti che, si ribadisce, è consentito in ragione della natura processuale della questione, si rileva che l’imputato veniva dichiarato presente alla prima udienza del 28/09/2022, ma poi veniva dichiarato assente alla successiva udienza dell’8 marzo 2023, all’udienza dell’11 ottobre 2023, nell’epigrafe del decreto di rinvio a giudizio e nell’intestazione della sentenza di primo grado.

Proprio tale intestazione della sentenza di primo grado ha indotto il giudice dell’appello a ritenere che l’imputato fosse stato assente davanti al Tribunale e, conseguentemente, a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione presentata dal difensore d’ufficio privo di procura speciale, avverso una sentenza (che si riteneva) pronunciata nei confronti di un imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.

Va rilevato che l’imputato, comparso e dichiarato presente all’udienza del 28/09/2022, non compariva più alle successive udienze e nel dibattimento.

Tale mancata comparizione, però, non fa ritenere superata la presenza verificata e dichiarata alla prima udienza, alla luce di quanto chiaramente stabilito dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., che così dispone: «salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore».

La norma è chiara nello stabilire che si deve considerare presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontani dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compaia alle successive, come nel caso in esame.

Da ciò discende che le indicazioni successive all’udienza del 28 settembre 2022, quella contenuta nel decreto di rinvio a giudizio e quello dell’intestazione della sentenza di primo grado sono errate, in quanto l’imputato, essendo comparso alla prima udienza, doveva essere considerato e qualificato come presente.

Va rimarcato che tale errata indicazione non può riverberarsi in danno dell’imputato, dovendo essa recedere a fronte della reale condizione processuale, così come verificatasi nel corso dell’udienza preliminare e nel rispetto degli artt. 420 e ss., cod. proc. pen..

L’erronea qualificazione dell’imputato come assente non ha effetti e prevale il dato giuridico sostanziale della presenza di fatto dell’imputato, con la conseguenza che il processo deve intendersi celebrato in presenza dell’imputato, con tutte le garanzie da ciò conseguenti.

da ciò discende che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non poteva essere applicato, visto che esso disciplina l’ipotesi dell’impugnazione presentata da un difensore d’ufficio privo di procura speciale, avverso una sentenza pronunciata nei confronti di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.

Ipotesi che non ricorre nel caso in esame, poiché -per quanto esposto- la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti dell’imputato presente.

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio, in quanto emessa in violazione di legge, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in un’ipotesi non prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Trento per la celebrazione del giudizio.

I restanti motivi restano assorbiti.

Cass. pen., II, ud. dep. 23.09.2025, n. 31829

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live