Autorizzazioni e concessioni – Beni immobili di interesse storico, proprietà privata e alienazione nella disponibilità dello Stato

Autorizzazioni e concessioni – Beni immobili di interesse storico, proprietà privata e alienazione nella disponibilità dello Stato

Con avviso del 12 giugno 2024, nell’ambito della procedura di concordato preventivo della società Paka s.n.c. di F. Savani & C., è stato dato avvio all’iter di vendita giudiziaria dell’immobile sito in Calestano, in Piazzale San Lorenzo n. 4, denominato “Palazzo Tarasconi”, con gara prevista – in caso di pluralità di offerte – per il giorno 25 luglio 2024 presso un Ufficio Notarile Associato di Parma.

L’Avvocato Francesco Coruzzi, procuratore generale della sig.ra Edda Tarasconi, ha partecipato alla gara e si è aggiudicato l’immobile. Poi, con raccomandata del 26 luglio 2024, egli ha comunicato all’Ufficio Notarile di nominare proprietaria dell’immobile la sig.ra Edda Tarasconi.

Successivamente, con comunicazione del 25 settembre 2024, sempre in qualità di procuratore generale della sig.ra Edda Tarasconi, l’Avv. Francesco Coruzzi ha inviato via pec alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza rituale denuncia di trasferimento di proprietà del bene immobile vincolato “Palazzo Tarasconi”, ai sensi dell’art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Analoga denuncia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza ex art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è stata effettuata, in data 30 settembre 2024, dal notaio dr. Guido Trasatti, innanzi al quale era stato stipulato l’atto notarile di compravendita.

Con nota prot. n. 10742 del 3 ottobre 2024, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza ha comunicato, tra l’altro, al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Parma e al Comune di Calestano la «denuncia di trasferimento sottoposta a condizione sospensiva di bene immobile denominato “Palazzo Tarasconi ora Rignani” posto in Comune di Calestano (PR), Piazzale San Lorenzo n. 4», indicando ai citati enti che «nell’ipotesi che codesti Enti intendano proporre la prelazione, gli stessi sono chiamati a formularla direttamente al Segretariato Regionale del MiC (strada Maggiore 80-40125 Bologna) (D.P.C.M.169/2019) e per conoscenza a questa Soprintendenza».

In data 17 ottobre 2024, il Consigliere di minoranza del Comune di Calestano dott. Francesco Peschiera ha inviato all’Amministrazione comunale una e-mail con cui ha espresso le proprie perplessità in ordine all’eventuale acquisizione al patrimonio immobiliare comunale del “Palazzo Tarasconi”.

Con deliberazione n. 35 del 17 ottobre 2024, il Consiglio Comunale di Calestano ha disposto «di voler esercitare (…) ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione relativo all’acquisto dell’immobile posto in Calestano in Piazzale San Lorenzo n. 4 denominato “Palazzo Tarasconi ora Rignani” identificato al N.C.E.U. al Foglio 25 part. 723 categoria a/2, classe 1 vani 17,5 R.C. 948,99 e della proprietà dell’area di sedime e della pertinenza identificate al Catasto Terreni al foglio 25 mappale 723 di ha 0.09.62, ente urbano senza redditi, come descritti nella premessa, per l’importo complessivo di euro 40.100,00».

Con comunicazione del 18 ottobre 2024, il Comune di Calestano ha formulato al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza la proposta motivata di prelazione ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, allegando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17 ottobre 2024.

Con nota del 30 ottobre 2024, il Ministero della Cultura ha comunicato al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna e al Comune di Calestano la «rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione per l’immobile di cui all’oggetto in favore del Comune di Calestano».

Pertanto, con deliberazione n. 37 del 12 novembre 2024, il Consiglio Comunale di Calestano ha disposto «di adottare il provvedimento di prelazione ai sensi dell’art. 62 comma 3 del D.lgs 42/2004, così di esercitare (…) il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, relativo all’acquisto dell’immobile posto in Calestano in Piazzale San Lorenzo n. 4 denominato “Palazzo Tarasconi ora Rignani” (…)».

Con ricorso proposto come in rito, la sig.ra Edda Tarasconi ha impugnato, con richiesta di sospensiva, la deliberazione del Consiglio Comunale di Calestano n. 37 del 12 novembre 2024, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17 ottobre 2024 e gli atti presupposti e connessi, ritenendo illegittimo l’esercizio del diritto di prelazione del Comune di Calestano sul “Palazzo Tarasconi”.

In data 2 gennaio 2025, si è costituito in resistenza il Comune di Calestano.

In data 9 gennaio 2025, ha proposto intervento ad adiuvandum il Consigliere di minoranza del Comune di Calestano dott. Francesco Peschiera, insistendo per l’illegittimità delle deliberazioni consiliari con cui è stato esercitato il diritto di prelazione sul “Palazzo Tarasconi”.

Con memoria del 10 gennaio 2025, il Comune di Calestano si è opposto all’intervento ad adiuvandum del dott. Francesco Peschiera, chiedendone l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione e di interesse.

Con ordinanza n. 8 del 16 gennaio 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze della ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 17 settembre 2025.

Alla pubblica udienza del giorno 17 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

In limine litis, deve essere rigettata l’eccezione di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione e di interesse del dott. Francesco Peschiera, interveniente ad adiuvandum.

Nel processo amministrativo, l’intervento ad adiuvandum ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2022, n. 16). Nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dal cod. proc. civ.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 cod. proc. amm., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr.  Consiglio di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2022 n. 1040).

La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le condizioni che legittimano la proposizione dell’intervento adesivo sono rappresentate: i) dalla alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l’intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione dell’interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale; ii) dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 novembre 2023, n. 6295).

Orbene, nell’atto di intervento ad adiuvandum proposto dal dott. Francesco Peschiera è possibile intercettare detti elementi, dal momento che lo stesso, in qualità di consigliere comunale di minoranza, peraltro non messo dall’Amministrazione comunale nelle condizioni di esercitare il diritto di voto sulla questione, intende ostacolare l’esercizio della prelazione da parte del Comune per ragioni diverse ma collegate a quelle della ricorrente, venendo in rilievo, infatti, l’esigenza di tutelare un suo interesse di fatto – con conseguente vantaggio riflesso in caso di accoglimento del ricorso – legato ad un atto dispositivo del Comune con relativo impegno di spesa adottato, secondo la prospettazione dell’interveniente, in assenza di qualsivoglia specifica progettualità a fini pubblici.

Venendo al merito, il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione di legge per mancato rispetto del combinato disposto degli artt.61 del D. lgs.n.42/2004 e 141 del cpc a seguito di omessa notificazione, quali atti conclusivi del procedimento amministrativo, della deliberazione n.37 del 12/11/2024 e della conseguente dichiarazione di esercizio della prelazione a firma del Sindaco di Calestano presso l’obbligatorio domicilio speciale dichiarato dal notaio rogante dr. Guido Trasatti nell’atto del 30/09/2024 notificato a mezzo pec alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza”.

Con il primo motivo di diritto, la ricorrente, premettendo che nell’atto di denuncia ex art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 il notaio rogante dr. Guido Trasatti aveva dichiarato il domicilio speciale presso il proprio studio ai fini delle notificazioni previste dall’art. 61 del medesimo decreto, lamenta che il Comune di Calestano avrebbe notificato l’atto di esercizio del diritto di prelazione solamente presso i domicili del venditore, dell’acquirente, del procuratore generale dell’acquirente e del commissario giudiziale, così violando il disposto di cui all’art. 141, comma 2, cod. proc. civ. Pertanto, non essendosi provveduto nel termine perentorio di sessanta giorni alla notificazione presso il domicilio speciale dichiarato dal notaio rogante, ciò avrebbe causato l’inefficacia dell’atto di esercizio della prelazione culturale.

Il motivo è infondato.

Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta che in data 30 settembre 2024, il notaio dr. Guido Trasatti ha presentato alla sola Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza la denuncia ex art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, contenente l’elezione di domicilio delle parti (acquirente e venditore) presso il suo studio. Tale denuncia, con relativa elezione di domicilio, non risulta essere stata trasmessa né dal notaio né dalla Soprintendenza al Comune di Calestano, che, quindi, nel comunicare gli atti relativi all’esercizio del diritto di prelazione si è limitato alla trasmissione degli stessi al venditore, all’acquirente, al procuratore generale dell’acquirente e al commissario giudiziale.

Giova peraltro precisare che è incontestata la circostanza che la ricorrente abbia avuto conoscenza di siffatti provvedimenti, ragion per cui, anche laddove dovesse ritenersi sussistente un difetto di notifica presso il domicilio eletto (indicato dal notaio dr. Guido Trasatti nella comunicazione del 30 settembre 2024), si tratterebbe comunque di un vizio non invalidante.

II. “Violazione di legge per omesso rispetto di quanto disposto dall’art. 62, co,2, del D.lgs. n.42/2004 ovvero del termine decadenziale di 20 giorni decorrente dalla denuncia ex art.59 del D.lgs. n.42/2004 per la comunicazione della proposta di esercizio della prelazione culturale da parte dell’ente pubblico territoriale al Ministero della Cultura”.

La ricorrente sostiene che, avendo effettuato la denuncia ex art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in data 25 settembre 2024, il Comune avrebbe dovuto formulare la proposta motivata di prelazione al Ministero della Cultura entro e non oltre il termine decadenziale di 20 giorni da tale data, secondo il disposto di cui all’art. 62, comma 2, del medesimo decreto; ed invece, avendo formulato tale proposta solo in data 18 ottobre 2024 sarebbe incorso in decadenza, con conseguente illegittimità delle deliberazioni del Consiglio Comunale impugnate.

Il motivo è infondato.

Giova chiarire la portata della scansione procedimentale dei termini di cui all’art. 62 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

L’art. 62 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 prevede al comma 1 che «Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (…)»; al comma 2 che «La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione (…)»; al comma 3 che «Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica». 

Dalla descritta sequenza è ragionevole ritenere che, dovendo la Regione e gli enti locali ricevere la comunicazione della denuncia dalla Soprintendenza, il termine di 20 giorni ex art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 decorra dalla “denuncia”, da intendersi quale “ricezione della denuncia”.

Deve ritenersi, poi, che il termine di 20 giorni assegnato agli enti territoriali ai sensi dell’art. 62, comma 2, per formulare al Ministero la proposta di prelazione abbia natura ordinatoria, trattandosi di mero termine endoprocedimentale per la cui violazione nulla dispone il legislatore. Analoga natura ordinatoria, nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, deve attribuirsi al termine, sempre endoprocedimentale, di cui all’art. 62, comma 3, primo periodo, ovvero ai 20 giorni a disposizione del Ministero per rinunciare alla prelazione e trasferirne l’esercizio all’ente territoriale.

Ha, invece, natura perentoria il termine finale, quello previsto dall’art. 62, comma 3, secondo periodo, laddove dispone che «Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima». La natura perentoria del suddetto termine si evince non solo dalla formulazione testuale dell’articolo “entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia”, ma anche secondo un’esegesi teleologica dello stesso, in quanto termine volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.

Quindi, mentre i termini endoprocedimentali riguardanti le interlocuzioni tra Amministrazione centrale, sue articolazioni ed enti territoriali devono ritenersi ordinatori, ma con chiara funzione acceleratoria, è il termine di cui all’art. 62, comma 3, secondo periodo, a dover essere considerato perentorio, ovvero il termine entro cui l’ente territoriale è chiamato ad adottare definitivamente il provvedimento di prelazione.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Comune di Calestano risulta aver rispettato sia i termini ordinatori che il termine perentorio di cui al citato art. 62.

Dalla sequenza procedimentale descritta in punto di fatto emerge che la denuncia di trasferimento di proprietà del bene immobile vincolato “Palazzo Tarasconi”, ai sensi dell’art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, è stata effettuata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza dall’Avv. Francesco Coruzzi, in qualità di procuratore generale della sig.ra Edda Tarasconi, con comunicazione del 25 settembre 2024. Analoga denuncia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza ex art. 59 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è stata effettuata dal notaio dr. Guido Trasatti in data 30 settembre 2024.

Ma solo con la nota prot. n. 10742 del 3 ottobre 2024, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Calestano la «denuncia di trasferimento sottoposta a condizione sospensiva di bene immobile denominato “Palazzo Tarasconi ora Rignani” posto in Comune di Calestano (PR), Piazzale San Lorenzo n. 4». Sicché il termine di 20 giorni previsto dall’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 deve ritenersi decorrere dalla data del 3 ottobre 2024, con la conseguenza che il Comune di Calestano, avendo trasmesso la proposta di prelazione in data 18 ottobre 2024, risulta averlo ampiamente rispettato.

Ed infatti, con deliberazione n. 35 del 17 ottobre 2024, il Consiglio Comunale di Calestano ha disposto «di voler esercitare (…) ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione relativo all’acquisto dell’immobile posto in Calestano in Piazzale San Lorenzo n. 4 denominato “Palazzo Tarasconi ora Rignani” identificato al N.C.E.U. al Foglio 25 part. 723 categoria a/2, classe 1 vani 17,5 R.C. 948,99 e della proprietà dell’area di sedime e della pertinenza identificate al Catasto Terreni al foglio 25 mappale 723 di ha 0.09.62, ente urbano senza redditi, come descritti nella premessa, per l’importo complessivo di euro 40.100,00»; e con comunicazione del 18 ottobre 2024, il Comune di Calestano ha formulato al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza la proposta motivata di prelazione ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, allegando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17 ottobre 2024.

Il Comune di Calestano ha poi rispettato anche il termine perentorio dei 60 giorni di cui all’art. 62, comma 3, secondo periodo citato, dal momento che il Consiglio Comunale ha deciso «di adottare il provvedimento di prelazione ai sensi dell’art. 62 comma 3 del D.lgs 42/2004, così di esercitare (…) il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, relativo all’acquisto dell’immobile posto in Calestano in Piazzale San Lorenzo n. 4 denominato “Palazzo Tarasconi ora Rignani” (…)» con la deliberazione n. 37 del 12 novembre 2024, adottata quindi entro il termine di sessanta giorni non solo dalla comunicazione della denuncia di prelazione (avvenuta, come precisato, in data 3 ottobre 2024), ma dalle stesse denunce di prelazione alla Soprintendenza avvenute in data 25 e 30 settembre 2024.

III. “Violazione di legge e/o eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione della deliberazione consiliare notificata n. 37/2024 e della presupposta deliberazione consiliare n. 35/2024 in violazione del combinato disposto degli artt. 62 D.Lgs. n. 42/2004 e 3 Legge n. 241/1990”.

Con il terzo motivo di diritto, la ricorrente denuncia il difetto di motivazione della deliberazione consiliare n. 37 del 12 novembre 2024, che richiama la presupposta deliberazione consiliare n. 35 del 17 ottobre 2024, ove l’interesse sotteso alla prelazione è così motivato: “considerato che l’Amministrazione comunale ritiene prioritario che l’immobile in oggetto in quanto palazzo storico rimanga di proprietà pubblica e venga adibito a struttura polivalente per attività sociali e culturali a servizio della comunità tramite una ristrutturazione con il reperimento di finanziamenti pubblici”.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale formulazione sarebbe inidonea a sorreggere la scelta dell’Amministrazione comunale di esercitare la prelazione per l’acquisto del compendio immobiliare, mancando l’indicazione delle precise progettualità ai fini pubblicistici, tese alla valorizzazione del bene.

D’altra parte, secondo la prospettazione attorea, la destinazione del bene a centro sociale polivalente comporterebbe un inevitabile stravolgimento architettonico dell’immobile, in evidente contrasto con la connotazione storica di dimora privata dello stesso.

Assume, quindi, la violazione non solo dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ma anche dell’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal momento che non sarebbero state indicate “le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene”, non risultando ammissibile la mera acquisizione ai fini proprietari.

Il motivo è infondato.

Giova precisare che secondo la giurisprudenza amministrativa il provvedimento di prelazione da parte dello Stato e degli Enti territoriali relativamente a beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, riconducibile nella categoria dei provvedimenti ablatori reali di natura discrezionale, richiede – seppure in forma succinta – la motivazione circa la rilevanza dell’acquisto del bene, ai fini della funzione pubblica che questo deve svolgere nell’ottica dell’interesse pubblico storico-ambientale.

Nella fattispecie in esame, l’onere motivazionale risulta adempiuto con l’indicazione, nella deliberazione consiliare n. 35 del 17 ottobre 2024 (richiamata per relationem dalla successiva deliberazione consiliare n. 37 del 12 novembre 2024), che «l’Amministrazione comunale ritiene prioritario che l’immobile in oggetto in quanto palazzo storico rimanga di proprietà pubblica e venga adibito a struttura polivalente per attività sociali e culturali a servizio della comunità tramite una ristrutturazione con il reperimento di finanziamenti pubblici». Orbene, il dichiarato obiettivo di destinare l’immobile in questione a struttura polivalente per attività sociali e culturali a servizio della comunità, esaltando e sfruttando in tal modo il suo valore storico, risulta supportare adeguatamente, sotto il profilo motivazionale, l’esercizio del diritto di prelazione, escludendo al contempo una non ammissibile acquisizione ai soli fini dominicali.

È vero che il citato art. 62 del Codice dei beni culturali richiede una motivazione, da parte del soggetto pubblico che intenda esercitare la prelazione, circa le “specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene”, ma è anche vero che, considerato soprattutto il breve termine per esprimersi in tal senso (20 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero), non si potrebbe giammai pretendere un più specifico ed articolato “progetto di valorizzazione” del bene stesso (distinto ossia per mission, finalità, obiettivi e programmi individuati con relativa stima dei costi), essendo a tal fine sufficiente che siano anche brevemente e sommariamente enunciate le attività che ivi si intende svolgere, e quindi, entro questi stessi termini, il “progetto di valorizzazione” non deve certamente essere del tutto obliterato ma lo stesso può anche essere declinato in chiave più ampia e generale, senza doversi necessariamente concentrare sugli aspetti più particolareggiati delle modalità di impiego dell’immobile interessato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2023 n. 10651 che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1399).

Ritiene il Collegio che il Comune, nell’indicare la volontà di realizzare nell’immobile una struttura polivalente per attività sociali e culturali a servizio della comunità e in coerenza con il pregio storico del bene, abbia adeguatamente espresso il “progetto di valorizzazione” richiesto dalla disciplina normativa succitata.

Non è persuasiva, infine, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il progetto di realizzare nell’immobile una struttura polivalente per attività sociali e culturali a servizio della comunità colliderebbe con la destinazione storica del palazzo a “dimora privata”, dal momento che la pregressa modalità di utilizzazione dell’immobile non è elemento idoneo a condizionare la progettualità che definisce l’interesse pubblico alla prelazione.

IV. “Eccesso di potere e/o violazione di legge per omesso rispetto del combinato disposto degli artt.42, n.4 e 175 n.4 del TUEL – D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 – laddove il Consiglio comunale di Calestano nella deliberazione impugnata n.35 del 17/10/2024 ha provveduto a deliberare la presupposta essenziale variazione di bilancio in via d’urgenza in assenza di competenza in quanto esclusivamente assegnata alla Giunta comunale dalle norme sopra richiamate nel caso di delibere di variazioni di bilancio connotate dall’urgenza con conseguente annullabilità del detto atto amministrativo sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990”.

Con il quarto motivo di diritto la ricorrente sostiene che la variazione di bilancio prevista dall’art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 sarebbe stata illegittimamente adottata dal Consiglio comunale e non dalla Giunta comunale competente; e che, pertanto, l’illegittimità dell’atto di approvazione della variazione di bilancio determinerebbe l’illegittimità derivata della deliberazione consiliare di esercizio della prelazione.

Il motivo è infondato.

L’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) prevede che «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie (…)».

L’art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede al comma 2 che «Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater»; al comma 4 che «Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine».

Dalle disposizioni del T.U.E.L. emerge, quindi, la competenza in via generale del Consiglio comunale alle variazioni di bilancio, che solo eccezionalmente e per ragioni di urgenza possono essere adottate dalla Giunta comunale, ferma restando la necessità della ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare.

V. “Violazione di legge e/o eccesso di potere per mancato rispetto dei principi della buona amministrazione nell’interesse pubblico ovvero dell’economicità, dell’efficacia, dell’imparzialità e della trasparenza per come enunciati dalla legge n.241/1990”.

La ricorrente, dopo aver premesso le perplessità espresse dal Consigliere Dr. Francesco Peschiera circa l’opportunità dell’esercizio della prelazione da parte del Comune, sostiene che la scelta dell’Amministrazione comunale sia contraria ai principio di buona amministrazione, economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto: i) l’esercizio della prelazione comporta un ingente “danno erariale” per il Comune, sia per l’acquisto che per la ristrutturazione dell’immobile; ii) sussiste già idonea area funzionale all’esercizio di attività socio-culturali (Casa del Popolo); iii) l’azione del Comune sarebbe fondata su “una deteriore logica privatistica (vietata per l’Amministratore pubblico) tesa unicamente ad acquisire un vetusto immobile per, poi, avventurosamente tentare di ottenere ingenti fondi pubblici al fine di poterne commissionare l’onerosa ristrutturazione con la fumosa finalità di renderlo idoneo in un lontano futuro a non meglio precisati pubblici scopi socio culturali”.

Il motivo è infondato.

Giova precisare che la scelta di esercitare la prelazione è espressione di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, non suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, se non per i casi di illogicità o irrazionalità manifeste o travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie.

La convenienza dell’acquisto, resa evidente dal raffronto tra il valore di mercato dell’immobile (oltre € 600.000,00, per come stimato dalla perizia prodotta dal Comune) e il prezzo di acquisto (€ 40.100,00), e la volontà di procedere a ristrutturazione previo reperimento di finanziamenti pubblici, escludono un evidente cattivo esercizio del potere discrezionale nella scelta dell’Amministrazione comunale, in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa. Né può assumere rilievo la circostanza che nel medesimo Comune sia già presente un’area socio-culturale, dal momento che rientra nelle prerogative discrezionali dell’Amministrazione comunale anche quella di individuare una ulteriore se non più opportuna sede finalizzata ad attività sociali e culturali, anche alla luce del pregio storico dell’immobile.

Allo stesso modo sono irrilevanti le valutazioni espresse dal Consigliere dr. Francesco Peschiera, che in passato, quale Sindaco del Comune di Calestano, si era espresso in senso contrario all’acquisto del bene al patrimonio comunale, dal momento che per sua stessa natura l’esercizio della prelazione culturale ha un carattere in parte ‘occasionale’, fondandosi anche su valutazioni rese dall’Amministrazione comunale hic et nunc al momento della denuncia di trasferimento della proprietà dell’immobile, tenendo conto, quindi, delle circostanze contingenti che in quel preciso momento valgono a supportare la scelta se acquisire o meno il bene culturale al patrimonio dell’ente pubblico.

Quanto alle argomentazioni contenute nell’atto di interventum ad adiuvandum, il Consigliere dr. Francesco Peschiera ha sostenuto l’illegittimità delle determinazioni comunali di esercizio della prelazione per l’acquisto del “Palazzo Tarasconi”, deducendo i vizi di “violazione di Legge e/o eccesso di potere per omessa motivazione anche in punto di carenza di evidenziazione dell’impegno di spesa in violazione dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 congiuntamente all’art. 3 della Legge n. 241 del 1990 con conseguente lesione dello ius ad officium del Consigliere comunale di minoranza”, dal momento che le deliberazioni consiliari impugnate risulterebbero carenti di motivazione, in quanto prive “di specifica argomentazione circa il futuro utilizzo pubblico del bene sottoposto a prelazione” nonché “di qualsivoglia evidenziazione del futuro impegno di spesa per rendere il bene fruibile per scopi pubblici”.

La questione posta dall’interveniente è stata superata sulla base delle ragioni già espresse dal Collegio nella disamina dei motivi di ricorso, cui si rinvia quindi per questioni di economia processuale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite.

TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA, I – sentenza 23.09.2025 n. 392

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