i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile con Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304, Cass., 22/09/2023, n. 27100), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabile attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nel quadro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, come nel caso, il limite preclusivo della doppia decisione conforme dei giudici di merito, stabilito dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., e poi riversato nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.;
ciò posto, la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non anche che il medesimo, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire un significato logico e fattuale, tra quelli plausibilmente possibili, diverso da quello atteso dalla parte, o maggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);
al contempo, la difesa ricorrente:
– non ha dimostrato che le decisioni dei due giudici di merito siano state tra loro diverse, con piena operatività del divieto di deduzione dell’omesso esame (cfr., solo ad esempio, Cass., 20/09/2023, n. 26934);
– richiede esplicitamente una differente valutazione del peso probatorio delle risultanze istruttorie riservato come detto al giudice di merito, ed estraneo alla presente sede di sola legittimità (v. inoltre, sullo specifico punto, tra le molte, da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956);
va per completezza sottolineato:
– quanto all’indicazione di basso rischio di suicidio evocata, la stessa risulta da una scheda che va da una indicazione di “minimo” a una di “massimo”, avendo quindi uno spettro che esclude una certa esclusione, sicché la Corte territoriale si è chiaramente riferita a un rischio imminente, espressamente escluso come rimarcato anche dalle emergenze documentali richiamate dal controricorso dell’azienda sanitaria (pagg. 16-17), in un quadro concretamente apprezzabile, in tal senso dovendo evincersi una ponderata esclusione, implicita ma univoca, della correttezza dell’omessa applicazione di un regime di maggiore sorveglianza ancor più limitativo dei residui spazi di libertà come già evidenziato dal Tribunale, senza che sia neppure ipotizzabile un effettivo omesso esame laddove, pertanto, le censure finiscono col mancare misurarsi compiutamente con la ragione decisoria complessivamente decifrabile;
– quanto alla considerazione della concreta portata dei protocolli, non costituendo essi norma di legge, integrano l’apprezzamento della diligenza in chiave fattuale, ancora una volta riservata alle valutazioni del giudice di merito quando, come nel caso, plausibili e pienamente riconoscibili;
spese secondo soccombenza;
va disposto che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli originari attori e di A.C.F..
Cass. civ., III, ord., 22.09.2025, n. 25795