i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;
la stessa difesa ricorrente indica e documenta che, come pacifico, non si trattò di una delega del giudice togato a quello onorario, ma si un’assegnazione a quest’ultimo del procedimento;
non vengono quindi gioco i limiti di cui all’art. 10, comma 12, d.lgs. n. 116 del 2017, ma quelli di cui all’art. 11, stesso testo legislativo, i cui divieti non sussistono nella fattispecie in esame;
ciò posto, questa Corte ha chiarito che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, stante la piena assimilazione, ai sensi dell’art. 106 Cost., dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sicché deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (Cass., 12/11/2024, n. 29237);
non vi è allora alcuno spazio per un’assimilazione, quale quella pretesa da parte ricorrente, all’ipotesi di difetto di sottoscrizione di un giudice ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., previsione che, in combinato disposto con l’art. 354, cod. proc. civ., avrebbe legittimato la regressione in primo grado senza il potere e dovere della Corte di appello di decidere, come correttamente ha fatto, nel merito;
il terzo, quarto, quinto e settimo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
innanzi tutto, il fatto che il Tribunale abbia affrontato il tema della raccomandazione dell’uso degli occhiali protettivi non implica in alcun modo una valutazione di ammissibilità di una domanda quale quella svolta ricostruendo i fatti nella prospettiva dell’art. 2050, cod. civ., atteso che si tratta di profilo pienamente allegabile dalla parte e leggibile dal giudice alla luce qualificatoria dell’art. 2043, cod. civ.;
al contempo, la locuzione utilizzata dalla Corte di secondo grado nel senso dell’imposizione dell’uso dei dispositivi in parola non implica alcun travisamento, nel complessivo contesto dell’accertamento esplicitamente riferito, in conclusione, alla raccomandazione (v. ad es. a pag. 13);
premesso, poi, che, nella chiave prospettica della ragione decisoria incentrata sulla responsabilità da attività pericolosa, l’accettazione del contraddittorio ad opera delle controparti così come le risultanze istruttorie nulla rilevano, la prima perché si tratta di profilo di ordine pubblico processuale, le seconde perché attengono al momento successivo e distinto rispetto alle attività assertive, la Corte territoriale ha per converso vagliato le circostanze ritenute rilevanti nel quadro dei presupposti per la qualificata responsabilità generale ex art. 2043, cod. civ., e da questo punto di vista correttamente posto che solo l’analisi ai sensi dell’art. 2050, cod. civ., era divenuta tamquam non esset una volta dichiaratane l’inammissibilità per tardività (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf., da ultimo, ad esempio, Cass., 12/12/2024, n. 32092);
ciò posto, il Collegio di seconde cure, senza alcuna omissione di pronuncia sui beni della vita oggetto di domanda, ha valutato, a ben intendere la motivazione, che:
– la raccomandazione, che non essendo norma ordinamentale non è oggetto di giudizio in iure, in ordine all’uso dei dispositivi protettivi era rivolta ai giocatori utilizzatori, con conseguente esclusione di ogni non previsto obbligo di vigilanza e controllo, peraltro rimesso, quest’ultimo, con riguardo alla qualità del prodotto, espressamente ed esclusivamente ai contendenti come ammesso dalla stessa difesa istante;
– per il resto, si era trattato di azione di gioco, fallosa o meno, ma funzionalmente collegata ad esso, nella dinamica di repentini e veloci movimenti implicitamente quanto univocamente ritenuti, quindi, assorbenti rispetto alle ipotesi d’intervento arbitrale per interrompere la partita, certamente possibile, dunque, ma, nel quadro ricostruito, non tale da potersi dire atto ad escludere contatti quali quello che aveva occasionato il danno, senza, cioè, che tali fatti lasciassero residuare il rilievo di alcuna ultronea posizione di garanzia correlata a cautele ulteriori rispetto al canone di normalità rapportabile a quella pratica sportiva;
ora, la c.d. scriminante sportiva, centrata sul collegamento funzionale con l’attività di gioco e in questo senso con il rischio accettato, con valutazione della violenza del gesto gradualmente riferita alla natura necessaria o eventuale del contatto sportivo (Cass., 08/08/2002, n. 12012, Cass., 15/02/2023, n. 4707), non viene messa in discussione se non con una richiesta di nuova valutazione fattuale, inammissibile in questa sede di sola legittimità, qual è quella fondata sulla valutazione del movimento del braccio di T.M., alla luce delle dichiarazioni dello stesso cui si suggerisce di attribuire un certo significato, ovvero proponendo una nuova lettura, sempre in fatto, sia della portata in specie soggettiva della raccomandazione dell’uso di occhiali protettivi, sia assumendo, in particolare, che:
– la vittima fosse giocatore inesperto solo perché, al di là del tempo della pratica e del fatto di giocare un torneo, iscritto ad associazione amatoriale con lezioni praticate al contempo da un istruttore;
– l’arbitro avrebbe avuto non solo il potere e obbligo regolamentare, ma la concreta possibilità d’intervenire così repentinamente da agire inserendosi tempestivamente, pur in dinamiche collocate in spazi così ristretti, nel segmento di gioco che portò all’incidente;
è chiara la natura fattuale delle censure;
il sesto motivo è inammissibile;
il giudizio di causalità materiale e giuridica è riservato – quanto ai profili fattuali ovvero diversi dai criteri legali che sovrintendono la conseguente analisi in iure – al giudice di merito (cfr. Cass., 30/06/2021, n. 18509, in tema di responsabilità contrattuale);
la Corte distrettuale, ancora una volta in fatto, ha vagliato che il contratto di abbonamento e quello per la prestazione delle lezioni non avessero alcun collegamento con l’episodio quale sopra ricostruito nei termini di un gesto pienamente rientrante nell’attività di gioco prescelta e praticata pur venendo meno, da parte di giocatore esperti a sufficienza, alla discussa raccomandazione, come tale non imposizione, secondo quanto sottolineato anche da parte ricorrente;
l’ottavo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.;
la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr., tra le moltissime, Cass., 26/04/2019, n. 11329);
la motivazione data sul punto è pertanto irrilevante, una volta applicata la regola della soccombenza;
la suddetta soccombenza, inoltre, dev’essere valutata rispetto all’esito finale della lite, senza avere riguardo a questioni pregiudiziali o preliminari (Cass., 02/09/2014, n. 18503, Cass., 03/09/2024, n. 23639), peraltro nel caso affatto accolte quanto alla questione di nullità della sentenza pronunciata dal giudice onorario, atteso che la Corte di appello ha indicato che la causa andava decisa nel merito, senza regressioni, “anche ammesso” che quella questione (anzi indicata come inidonea a determinare nullità) fosse “configurabile”;
spese secondo soccombenza, considerando, sul punto, che la s.r.l. (OMISSIS) e M. P. con le rispettive memorie si sono limitati a riportarsi alle deduzioni svolte.
Cass. civ., III, ord., 22.09.2025, n. 25789