Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato e il provvedimento prefettizio impugnato sembra legittimo, non dovendo essere basato sul pericolo di infiltrazioni mafiose o di condizionamenti mafiosi nella gestione dell’impresa individuale del ricorrente, essendo stato – a ben vedere – solo accertato (con provvedimento avente carattere vincolato), nei confronti della predetta Impresa individuale, la sussistenza di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e ss.mm., in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 67, 83 e 84 del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e ss.mmm., posto che è stata – effettivamente – presentata nella specie dall’Agenzia delle Entrate un’esplicita richiesta alla Prefettura di Taranto di rilascio di documentazione antimafia (emergendo, peraltro, l’avvenuto utilizzo di credito d’imposta) e che, a parte il rilievo che l’impresa ricorrente non risulta iscritta nell’apposito Albo delle Imprese Artigiane (vedi l’esibita attestazione in tal senso della C.C.I.A.A. di Brindisi/Taranto), comunque, l’art. 83 comma 3 del citato Decreto Lgs. n. 159/2011 (richiamato dalla parte ricorrente) non vieta alle P.A. di acquisire (discrezionalmente) la documentazione antimafia anche in relazione alla possibile concessione di erogazioni a favore delle imprese individuali che espletano attività artigianale; nel mentre vanno disattese anche le ulteriori censure formulate nel ricorso, sia in quanto il provvedimento prefettizio gravato ha carattere rigidamente vincolato (essendo state, comunque, valutate e disattese le osservazioni presentate in sede amministrativa dall’interessato), in ragione della misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo dell’A.G.O. (e attualmente in corso) a carico del titolare dell’impresa individuale del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, (sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per anni cinque, confermata con decreto della Corte d’Appello di Lecce in data 14 Novembre 2023), avendo dunque l’A.G.O. irrogato a carico del predetto, con pronuncia definitiva, una delle misure di prevenzione personale previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 (come previsto dall’art. 67 primo comma del medesimo Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159), sia perché si ritiene mal calibrato il riferimento operato dalla parte ricorrente all’art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 (“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”) che riguarda, invece, la differente ipotesi di accertamento da parte della Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa, di carattere occasionale, nell’impresa, con previsioni normative chiare e ragionevoli; in relazione alle quali appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente (nella memoria difensiva finale), difettando (con ogni evidenza) nell’ipotesi contemplata dal combinato disposto degli artt. 67 e 84 comma 2 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm. la possibilità di configurare tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa individuale di carattere occasionale, poiché la “comunicazione antimafia” fotografa il cristallizzarsi di una situazione di permeabilità mafiosa – non occasionale – contenuta nel provvedimento giurisdizionale, ormai definitivo, con cui l’A.G.O. ha applicato nei confronti del titolare della stessa la misura di prevenzione personale prevista dal Codice Antimafia (sino alla scadenza del termine di durata di quest’ultima misura di prevenzione).
TAR PUGLIA – LECCE, III – ordinanza 18.09.2025 n. 439