*Giurisdizione e competenza – Sospensione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato per proposizione del ricorso in Cassazione ex art. 110 c.p.a

*Giurisdizione e competenza – Sospensione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato per proposizione del ricorso in Cassazione ex art. 110 c.p.a

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 21 febbraio 2022 e depositato il 2 marzo 2022, la Abbott s.r.l. esponeva:

– di essere stata esclusa, con comunicazione del Presidente della commissione giudicatrice del 21 gennaio 2022, dalla procedura di gara aperta (lotto 1-Area siero) per la fornitura in service di reagenti e materiale di consumo da destinare alle UU.OO. di Patologia Clinica dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania;

– che l’esclusione era motivata in ragione della non conformità dell’offerta alle caratteristiche minime del capitolato tecnico sotto un duplice profilo: «(i) i reattivi anche se pronti all’uso in quanto non prevista la loro ricostituzione, non sono alloggiabili direttamente sullo strumento senza manipolazione da parte dell’operatore; (ii) determinazione difforme di alcuni dosaggi analitici su campioni di liquor (Albumina e IgC) rispetto a quanto richiesto per gli Hub di Acireale e Caltagirone» (pag. 2 del ricorso);

– che la commissione giudicatrice aveva quindi autonomamente deciso di non ammettere la Abbott alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica;

– che la medesima commissione aveva dato avvio ad una fase interlocutoria postuma, comunicando ad Abbott di presentare osservazioni entro il 3 febbraio 2022;

– di aver risposto in data 28 gennaio 2022, chiedendo all’amministrazione di annullare in autotutela il provvedimento di esclusione;

– di non aver ricevuto riscontro alle osservazioni proposte.

2. La ricorrente impugnava quindi la predetta comunicazione del Presidente della commissione giudicatrice, tramessa il 21 gennaio 2022, recante «Comunicazione esclusione procedura di gara – Ditta Abbott».

3. Il ricorso introduttivo di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti tre motivi:

i) incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare provvedimenti di esclusione, violazione del decreto legislativo n. 50/2016, eccesso di potere per incompetenza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta;

ii) illegittima esclusione con riferimento al primo requisito: fornitura di reagenti pronti all’uso alloggiati direttamente sullo strumento senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90%, violazione della lex specialis, del principio di par condicio, del principio del contraddittorio, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, incompetenza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta;

iii) illegittima esclusione con riferimento al secondo requisito: asserita determinazione difforme di alcuni dosaggi analitici su campioni di liquor (Albumina e IgC) rispetto a quanto richiesto per gli Hub di Acireale e Caltagirone, violazione della lex specialis, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, vizio di incompetenza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta.

4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, contenente altresì domanda cautelare, notificato il 2 marzo 2022 e depositato il giorno successivo, la ricorrente esponeva:

– che per il lotto n. 1 avevano presentato domanda anche il r.t.i. costituito da Beckman Coulter s.r.l., Heartlife Croce Amica s.r.l. e Quidel s.r.l. [d’ora in avanti r.t.i. Beckman, n.d.e.] ed il r.t.i. Roche Diagnostics s.p.a. e Co.Disan s.p.a., [d’ora in avanti r.t.i. Roche, n.d.e.];

– che anche l’offerta tecnica del r.t.i. Roche era stata giudicata non conforme;

– che solo l’offerta tecnica del r.t.i. Beckman era stata giudicata conforme;

– che in data 24 febbraio 2022 vi era stata la seduta pubblica della commissione giudicatrice, nella quale era stata resa pubblica l’esclusione delle offerte della ricorrente e del r.t.i. Roche.

4.1. La ricorrente pertanto impugnava altresì:

a) il verbale della seduta pubblica di gara n. 6 del 24 febbraio 2022, unitamente alla relazione della commissione giudicatrice del 17 febbraio 2022;

b) i verbali di gara n. 1, n. 2, n. 5 e n. 6, e per quanto occorrer possa, i verbali di gara n. 3 e n. 4;

c) la comunicazione dell’ASP di Catania-U.O.C. Provveditorato prot. n. 182446 del 17 febbraio 2022.

4.2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti la Abbott, oltre a ribadire le tre censure già articolate con il ricorso introduttivo, deduceva altresì l’illegittimità delle sedute e dei verbali di gara, violazione del decreto legislativo n. 50/2016, violazione dei principi di continuità e di concentrazione delle sedute, dei principi di concorrenza, di correttezza e buona fede, eccesso di potere per difetto di competenza, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, contenente altresì domanda cautelare, notificato il 22 marzo 2022 e depositato in pari data, la ricorrente Abbott – esponendo di aver appreso il contenuto della relazione della commissione giudicatrice del 17 febbraio 2022 – impugnava la comunicazione dell’ASP di Catania prot. n. 260032 del 15 marzo 2022, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, di esclusione della Abbott dalla gara, ribadendo i due motivi di illegittimità della predetta esclusione, che era motivata sulla base dell’asserita non conformità dell’offerta tecnica della ricorrente.

6. Nel giudizio di primo grado si costituivano l’Azienda sanitaria provinciale di Catania e il r.t.i. Beckman, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

7. La ricorrente, con un terzo ricorso per motivi aggiunti, contenente altresì domanda cautelare, notificato il 28 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022, impugnava i medesimi atti e provvedimenti già gravati, articolando un’ulteriore censura sempre con riferimento all’illegittimità del provvedimento di esclusione, relativamente alla prima ragione di asserita non conformità dell’offerta tecnica di Abbott.

8. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 203 del 15 aprile 2022, respingeva la domanda cautelare articolata nel ricorso introduttivo e nei primi tre ricorsi per motivi aggiunti.

8.1. L’ordinanza cautelare del T.a.r. veniva confermata dal C.g.a.r.s. che, con ordinanza n. 174 del 2022, respingeva l’appello cautelare di Abbott per difetto di fumus boni iuris, poiché – quanto al fatto che i “reattivi” non sono alloggiabili direttamente sullo strumento senza manipolazioni da parte dell’operatore – «il dato saliente non sia costituito dal capovolgimento della confezione che li contiene, ma dalla circostanza che il dispositivo deve essere tenuto in posizione verticale per un’ora prima dell’uso, così da assicurare la sparizione (od il riassorbimento) di ogni eventuale formazione gassosa, con la conseguente attesa di un tempo (1 h) inconciliabile con le esigenze di un laboratorio analisi che, in quanto hub, è chiamato a rispettare particolari performance diagnostiche».

9. La Beckman Coulter s.r.l, in proprio e quale mandataria del relativo r.t.i., proponeva ricorso incidentale, notificato il 30 marzo 2022 e depositato in pari data, deducendo ulteriori ragioni di esclusione della Abbott per non conformità alla lex specialis di gara, sia per inidoneità «a garantire il servizio di trasporto nel rispetto delle modalità indicate nel capitolato» (pag. 7 del ricorso incidentale), sia per la mancanza dello specifico requisito di qualificazione e di dettagliata capacità tecnico-professionale per il trasporto di campioni (cfr. pag. 9 del ricorso incidentale).

10. La Abbott, con un quarto ricorso per motivi aggiunti, contenente altresì domanda cautelare, notificato il 24 giugno 2022 e depositato l’8 luglio 2022, impugnava la deliberazione dell’ASP di Catania n. 936 del 25 maggio 2022, recante «Approvazione atti di gara a procedura aperta per la fornitura in service di reagenti e materiale di consumo da destinare alle U.U.O.O. di Patologia Clinica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania indetta con deliberazione n. 505 del 9/0472021», nella parte in cui il lotto n. 1-Area Siero era stato aggiudicato al r.t.i. Beckman.

10.1. La Abbott chiedeva, altresì, la rinnovazione della fase di valutazione della sua offerta tecnica, l’aggiudicazione della gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il r.t.i. Beckman, nonché il subentro nel relativo contratto; in subordine chiedeva il risarcimento del danno per equivalente monetario.

10.2. La ricorrente Abbott deduceva, oltre a motivi di illegittimità in via derivata, anche i seguenti due motivi avverso l’offerta tecnica del r.t.i. Beckman:

i) violazione del principio di par condicio, del principio del contraddittorio, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, in quanto l’offerta tecnica del r.t.i. Beckman non sarebbe stata conforme ai requisiti del capitolato, poiché «come dimostra l’analisi degli strumenti offerti dall’aggiudicataria, l’utilizzo del suo reagente richiede l’esecuzione di alcune manipolazioni effettiva e numerose da svolgere per poter alloggiare il prodotto sul macchinario. […]. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, è chiaro che Beckman non solo non possiede il requisito perché immediatamente prima del caricamento deve capovolgere più volte il kit ma anche perché deve attendere almeno due ore dal termine del capovolgimento per poterlo caricare a bordo» (pagg. 9 e 10);

ii) erronea collocazione del sistema di preanalitica AutoMate 2550 e del sistema di automazione DxA 5000 offerti dal RTI Beckman nel presidio di Acireale, violazione della lex specialis, di principi di concorrenza, correttezza e buona fede, eccesso di potere per illogicità, incongruenza manifesta, contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, stante la difformità degli “spazi di lavoro” progettati nel presidio ospedaliero di Acireale rispetto a quelli prescritti dai manuali di utilizzo del sistema di preanalitica AutoMate 2550 e del sistema DxA5000.

11. Il T.a.r., con ordinanza istruttoria n. 3019 del 22 novembre 2022, disponeva una verificazione sui seguenti due quesiti «1) se le offerte, sia della ricorrente che dell’aggiudicataria Beckman Coulter s.r.l., anche sulla base delle schede tecniche e della documentazione dalle stesse parti allegate, possano ritenersi conformi, distinguendo le diverse fasi di movimentazione dei prodotti, alla previsione del capitolato tecnico di gara secondo cui l’alloggiamento dei reagenti sullo strumento per i sistemi di immunometria in chemiluminescenza e elettrochemiluminescenza deve avvenire senza “alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90%”; 2) se, con riferimento alle previsioni Capitolato e alle tabelle ad esso allegate, intese nel loro significato letterale e alla luce degli standard tecnico scientifici attualmente dominanti, sia corretto ritenere l’offerta della ricorrente, con riferimento agli hub di Acireale e Caltagirone, insufficiente ed inadeguata in relazione all’impossibilità di effettuare anche su liquor i test di Albumina e Immunoglobulina IgC».

12. Il medesimo T.a.r., a seguito della verificazione depositata il 21 gennaio 2023, con successiva ordinanza collegiale n. 691 del 2 marzo 2023, invitava il verificatore a fornire i chiarimenti chiesti dalle parti (chiarimenti forniti il 18 aprile 2023).

13. La ricorrente Abbott, con un quinto ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 marzo 2023 e depositato il 10 marzo 2023, impugnava le delibere dell’ASP di Catania n. 2005 del 20 dicembre 2022 e n. 109 del 26 gennaio 2023, concernenti la determinazione a stipulare il contratto con il r.t.i. Beckman per il lotto n. 1, nonché la rettifica allo schema di contratto.

14. Il predetto T.a.r., con la gravata sentenza n. 2586 del 2023, ha:

a) dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la comunicazione del Presidente della commissione giudicatrice del 21 gennaio 2022 è stata superata dal provvedimento dell’ASP di Catania n. 260032 del 15 marzo 2022;

b) dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, per difetto di interesse, in quanto concernente atti aventi natura endoprocedimentale;

c) accolto il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti, sulla base degli esiti della verificazione, relativamente alle censure dedotte da Abbott avverso le due ragioni poste alla base del provvedimento di esclusione adottato dall’ASP di Catania n. 260032 del 15 marzo 2022;

d) accolto il quarto ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione dell’ASP di Catania n. 936 del 25 maggio 2022, di aggiudicazione del lotto n. 1;

e) annullato pertanto il provvedimento di esclusione della Abbott, nonché il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1 al r.t.i. Beckman;

f) disposto la rinnovazione della procedura di gara;

g) respinto la domanda di risarcimento del danno;

h) dichiarato inammissibile il quinto ricorso per motivi aggiunti, per difetto di interesse;

i) respinto il ricorso incidentale proposto da Beckman Coulter;

l) compensato le spese di lite.

15. Con ricorso in appello notificato il 22 settembre 2023 e depositato il 27 settembre 2023, contenente altresì domanda cautelare ed istanza istruttoria di rinnovazione della verificazione, la Beckman Coulter s.r.l., in proprio e quale mandataria del relativo r.t.i., ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2586 del 2023, criticandone l’impianto motivazionale, ed ha:

i) dedotto, quale primo motivo d’appello, error in iudicando, vizio di legittimità per violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, violazione del principio di par condicio, per aver il T.a.r., mediante l’acritico richiamo alla relazione del verificatore, valutato i reagenti offerti da Abbott e da Beckman in possesso delle medesime caratteristiche di alloggiabilità diretta sugli analizzatori, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, in quanto il primo giudice «aderendo alle conclusioni cui giunge il verificatore nel rispondere ai quesiti e ai chiarimenti rinvenibili nelle ordinanze istruttorie, ritiene che i reagenti offerti da Abbott per eseguire gli esami di immunometria siano rispondenti alle prescrizioni capitolari nel senso che non necessitino di “alcuna manipolazione da parte dell’operatore almeno al 90%. Il Capitolato tecnico non richiedeva però come caratteristica essenziale solo che i reagenti in questione non necessitassero di alcuna manipolazione prima del loro utilizzo, ma richiedeva altresì che gli stessi fossero “…pronti all’uso alloggiabili direttamente sullo strumento senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore …”» (pag. 11 dell’appello); infatti «le I.F.U. acronimo di Instruction for Users) dei reattivi offerti da Abbott, richiedono all’utilizzatore il capovolgimento del Kit (contenitore di materiale plastico all’interno del quale si trova il reagente) di 180° per ovviare al rischio di sedimentazione connesso all’attività di trasporto per poi riporlo sugli scaffali in posizione verticale onde poi trascorsa almeno 1 ora in detta posizione caricarlo sullo strumento analitico» (pag. 12 dell’appello); pertanto «la risposta logica e corretta al quesito a) è che quando i kit dei reagenti di Abbott attivano in laboratorio, dopo il capovolgimento, che non è manipolazione, devono attendere un’ora in posizione verticale prima di poter essere collocati a bordo dello strumento, ergo non sono in quel momento direttamente alloggiabili» (pag. 14 dell’appello);

ii) riproposto, con il secondo e con il terzo motivo d’appello, i due motivi del ricorso incidentale respinti dal T.a.r (cfr. § 9 della presente sentenza).

16. L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si è costituita nel presente giudizio, con memoria di costituzione del 9 ottobre 2023, chiedendo l’accoglimento del primo motivo d’appello ed aderendo alla domanda di rinnovazione della verificazione.

17. La Abbott s.r.l. ha proposto appello incidentale, notificato il 10 ottobre 2023 e depositato in pari data, chiedendo il rigetto dell’appello principale, ed ha altresì:

i) lamentato la erroneità delle declaratorie del T.a.r. di improcedibilità del ricorso introduttivo e di inammissibilità del primo e del quinto ricorso per motivi aggiunti;

ii) riproposto, anche ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure articolate in primo grado (cfr. quarto ricorso per motivi aggiunti, § 10.2 della presente sentenza) avverso l’aggiudicazione disposta in favore del r.t.i. Beckman, e la sua mancata esclusione dalla gara.

18. L’appellante principale, con memoria del 7 novembre 2023, ha controdedotto in merito a quanto lamentato dall’appellante incidentale.

19. L’ASP di Catania ha depositato memoria nella medesima data del 7 novembre 2023, chiedendo il rigetto dell’appello incidentale.

20. La Sezione, con ordinanza n. 361 del 10 novembre 2023, ha respinto la domanda cautelare.

21. L’appellante principale ha depositato memoria il 12 febbraio 2024, insistendo nelle proprie difese e nella domanda istruttoria.

22. L’appellante incidentale Abbott ha depositato memoria nella medesima data del 12 febbraio 2024, eccependo l’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, in ottemperanza alla sentenza impugnata, l’ASP di Catania aveva riavviato la procedura di gara ed aveva proceduto al riesame dell’offerta tecnica di Abbott, che era stata nuovamente esclusa dalla commissione giudicatrice, con conseguente conferma dell’aggiudicazione del lotto n. 1-Area Siero al r.t.i. Beckman (deliberazione dell’ASP di Catania n. 127 del 22 gennaio 2024), con la conseguenza che l’appellante principale Beckman «non potrebbe conseguire alcuna utilità dalla riforma della sentenza appellata, che non avrebbe altro effetto che ripristinare l’esclusione di Abbott dalla procedura e, quindi, ottenere un bene della vita che, allo stato, ha già conseguito».

23. L’ASP di Catania, con memoria del 16 febbraio 2024, ha insistito nelle proprie difese.

24. L’appellante principale e l’appellante incidentale, nella medesima data del 16 febbraio 2024, hanno depositato memoria di replica, insistendo nelle rispettive difese.

25. La Sezione, con ordinanza istruttoria n. 300 del 22 aprile 2024, ha disposto la rinnovazione della verificazione, ponendo al nuovo verificatore i medesimi due quesiti già articolati dal T.a.r.

26. L’appellante incidentale Abbott, con istanza del 26 aprile 2024, ha chiesto la rettifica dei quesiti posti al verificatore, stante la parziale non contestazione degli esiti della verificazione disposta in primo grado, limitatamente al secondo quesito (istanza respinta dalla Sezione con ordinanza n. 723 del 23 settembre 2024, in quanto «ogni questione relativa all’effetto devolutivo dell’appello e alla conseguente perimetrazione del thema decidendum del presente giudizio sarà esaminata in sede di merito»).

27. Il verificatore, in data 11 novembre 2024, ha depositato la relazione di verificazione unitamente agli allegati.

28. L’appellante principale e l’appellante incidentale, nella medesima data del 10 febbraio 2025, hanno depositato memorie difensive; l’appellante incidentale Abbott, in particolare, ha contestato gli esiti della verificazione ed ha lamentato la violazione del contraddittorio nell’ambito della verificazione, poiché il verificatore «ha omesso di invitare le parti a procedere alla nomina dei propri consulenti e, per l’effetto, a confrontarsi sul contenuto della verificazione».

29. L’appellante principale e l’appellante incidentale hanno replicato con memorie depositate nella medesima data del 14 febbraio 2025, insistendo nelle rispettive difese.

30. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

31. In via preliminare il Collegio osserva che:

a) deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’attività medio tempore svolta dall’ASP di Catania (conclusasi con la deliberazione della predetta ASP n. 127 del 22 gennaio 2024, di esclusione di Abbott dalla gara e di conferma dell’aggiudicazione del lotto n. 1 Area-Siero al r.t.i. Beckman) è stata posta in essere in stretta ottemperanza alla sentenza impugnata, con conseguente persistente interesse dell’appellante principale ad eliminare dal mondo giuridico l’effetto conformativo della predetta sentenza;

b) non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna lesione del contraddittorio nell’ambito della verificazione, dal momento che la Abbott ha nominato il proprio consulente di parte con comunicazione dell’8 luglio 2024, ben potendo quindi interloquire con il verificatore (che ha depositato la relazione di verificazione nel novembre 2024), ferma restando, in linea generale, la minore rilevanza che il contraddittorio assume in sede di verificazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 160 del 2024; id., sez. V, n. 96 del 2024);

c) sulla base di quanto dedotto nell’appello principale (pagg. da 11 a 20) e nell’appello incidentale (pagg. da 10 a 22), nel thema decidendum del presente giudizio rientra solo la quaestio facti che è stata oggetto del primo quesito posto al verificatore, con esclusione pertanto dell’esame del secondo quesito (che fuoriesce dal perimetro del presente giudizio, in quanto non oggetto di gravame).

32. Venendo ora all’esame del primo motivo dell’appello principale, il Collegio ne rileva la fondatezza.

32.1. Infatti:

a) il capitolato tecnico per il lotto n. 1-Area siero richiedeva (cfr. pag. 9) «reagenti pronti all’uso alloggiabili direttamente sullo strumento senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90%»;

b) il primo quesito posto al verificatore ha riguardato la conformità o meno delle offerte tecniche di Beckman Coulter e di Abbott con riguardo a tale specifica tecnica prevista nel capitolato;

c) il verificatore (cfr. pag. 2 della relazione) ha:

c.1) premesso che «i reattivi forniti dalle Ditte Abbott e Beckman Coulter non richiedono alcuna manipolazione o procedura che possa alterare la loro composizione originale, come specificato nelle relative Istruzioni per l’uso (IFU)»;

c.2) rilevato, per quanto concerne l’offerta tecnica di Abbott, che «i reagenti devono essere capovolti cinque volte e lasciati in posizione verticale per un’ora per eliminare eventuali bolle d’aria, che potrebbero compromettere il funzionamento dello strumento e il risultato del dosaggio dell’analita»;

c.3) accertato, per quanto concerne l’offerta tecnica di Beckman Coulter, che «i reagenti possono essere alloggiati direttamente sullo strumento dopo il capovolgimento, senza ritardare il dosaggio dell’analita. […]. Il kit offerto da Beckman Coulter, che arriva già a temperatura controllata, consente agli operatori di allocare direttamente i reagenti sullo strumento dopo il capovolgimento. Questo processo risulta più appropriato per garantire un esame tempestivo in situazioni di urgenza e pertanto soddisfa i requisiti richiesti nel capitolato tecnico della gara in quanto pronti all’uso e direttamente alloggiabili sullo strumento […]»;

d) il verificatore ha quindi risposto al primo quesito, rilevando che i reagenti offerti da Abbott e da Beckman Coulter, pur essendo entrambi “pronti all’uso”, si differenziano in relazione alla “diretta alloggiabilità”, poiché «i kit della Beckman Coulter sono utilizzabili senza attese, a differenza dei kit della Ditta Abbott, la cui diretta alloggiabilità è ritardata di un’ora» (cfr. pag. 11 della relazione);

e) il Collegio fa proprie le conclusioni cui è giunto il verificatore in sede di rinnovazione della verificazione, avendo l’ausiliario del giudice compiutamente spiegato l’iter logico seguito per rispondere al primo quesito, mediante un razionale e coerente percorso logico, non intaccato dalle contestazioni della Abbott.

32.2. Pertanto il primo motivo dell’appello principale deve essere accolto per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti:

a) il secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso il provvedimento dell’ASP di Catania prot. n. 260032 del 15 marzo 2022, di esclusione della Abbott dalla gara in questione-lotto n. 1;

b) il terzo ricorso per motivi aggiunti, avverso il medesimo provvedimento di esclusione della Abbott;

c) il primo motivo del quarto ricorso per motivi aggiunti, avverso la deliberazione dell’ASP di Catania n. 936 del 25 maggio 2022, di aggiudicazione al r.t.i. Beckman della gara in questione-lotto n. 1.

33. Stante l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale – con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione della Abbott dalla gara de qua (poiché i reagenti non sono direttamente alloggiabili sullo strumento) – si possono dichiarare improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i restanti due motivi dell’appello principale, con i quali la Beckman Coulter – riproponendo i due motivi del ricorso incidentale di primo grado – ha dedotto ulteriori ragioni di esclusione della Abbott.

34. Passando ora all’esame dell’appello incidentale della Abbott, il Collegio ne rileva l’infondatezza in quanto il T.a.r. ha correttamente dichiarato:

a) improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la gravata comunicazione del Presidente della commissione giudicatrice del 21 gennaio 2022 era stata superata dalla comunicazione di esclusione prot. n. 260021 del 15 marzo 2022;

b) inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, per difetto di interesse, avendo la Abbott impugnato unicamente atti aventi natura endoprocedimentale (verbali di gara, relazione istruttoria, note di convocazione);

c) inammissibile il quinto ricorso per motivi aggiunti, per difetto di interesse, trattandosi di provvedimenti dell’ASP di Catania concernenti l’approvazione dello schema di contratto (e sua successiva rettifica) concernenti un rapporto contrattuale inter alios.

34.1. Devono pertanto essere confermate le declaratorie in rito di improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado e di inammissibilità del primo e del quinto ricorso per motivi aggiunti.

35. Con riferimento al secondo motivo del quarto ricorso per motivi aggiunti (riproposto nell’appello incidentale, cfr. pag. 28 e ss.), il Collegio nel rileva l’infondatezza poiché il rispetto degli spazi di lavoro, nel presidio di Acireale, tra i macchinari e le pareti è dimostrato dai documenti depositati da Beckman in primo grado (doc. 23 e doc. 24 depositati il 28 settembre 2022).

35.1. Pertanto il secondo motivo del quarto ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

36. In definitiva, respinto integralmente l’appello incidentale, l’appello principale deve essere in parte accolto (primo motivo) ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (secondo e terzo motivo) e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che per il resto deve essere confermata), devono essere respinti il secondo, il terzo ed il quarto ricorso per motivi aggiunti, con conseguente legittimità dei provvedimenti dell’ASP di Catania: a) prot. n. 260021 del 15 marzo 2022, di esclusione della Abbott; b) prot. n. 936 del 25 maggio 2022, di aggiudicazione del lotto n. 1 al r.t.i. Beckman.

37. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della Beckman Coulter, sussistendo invece giuste ragioni per compensarle integralmente con l’ASP di Catania.

38. Le spese della verificazione, nella misura indicata in dispositivo, devono essere definitivamente poste a carico della Abbott.

CGA – GIURISDIZIONALE – ordinanza 19.09.2025 n. 310

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