– coglie nel segno il ricorrente, allorquando denuncia la violazione dell’art. 35, comma 1, del bando di concorso;
– tale disposizione stabiliva, in particolare, che: «Ultimata la prova orale, la Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando la media dei voti conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova scritta e il voto conseguito nella prova orale»;
– prevedeva, cioè, che la «votazione complessiva riportata da ciascun candidato» dovesse ottenersi dalla somma, da un lato, della «media dei voti conseguiti nella prima prova scritta» e «nella seconda prova scritta» e, d’altro lato, del «voto conseguito nella prova orale»: ‘in claris non fit interpretatio’;
– il perspicuo tenore letterale della lex specialis non avrebbe potuto, quindi, obliterarsi a beneficio di un’applicazione con esso discordante;
– ed invero, se – come ritenuto dalla Commissione esaminatrice – detta votazione complessiva avesse dovuto calcolarsi in base alla media aritmetica dei voti riportati dai candidati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale il bando di concorso avrebbe dovuto recitare nei seguenti termini, diversi da quelli adoperati: “La graduatoria viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta calcolando la media dei voti conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova scritta e nella prova orale”;
– in questo senso, è appena il caso di rammentare che, per ius receptum, il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, i quali resterebbero frustrati, ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; e che, quindi, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a ricavare da esse esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1148/2019; sez. VI, n. 1788/2021; sez. III, n. 3637/2023; sez. V, n. 4123/2025; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2296/2021; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 12394/2023; sez. II, n. 16776/2023; sez. I, n. 4412/2024; n. 9982/2024; n. 11477/2024);
– d’altronde, la dianzi accreditata interpretazione letterale si rivela tutt’altro che illogica sotto il profilo della ponderazione valutativa delle prove sostenute dai candidati;
– essa riflette, infatti, una regola di azione che, seppure fondata su una disposizione non più in vigore (art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 487/1994, nella versione anteriore alla novella operata dall’art. 1 del d.p.r. n. 82/2023: «Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio»), conserva la propria valenza orientativa nel senso che «le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi» (Cons. Stato, sez. V, n. 4922/2013), e rimane, quindi, applicabile dall’amministrazione nell’esercizio del relativo potere discrezionale di elaborazione della lex specialis disciplinante l’indetta procedura selettiva;
– ciò posto, è da ritenersi che erroneamente la Commissione esaminatrice abbia calcolato il punteggio delle prove di esame in favore dei singoli candidati in base alla media aritmetica dei voti riportati dai candidati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale, così da collocare il V. al quarto, anziché al secondo posto della graduatoria concorsuale;
– in dettaglio, alla stregua del corretto criterio di calcolo propugnato da parte ricorrente, la graduatoria avrebbe dovuto essere articolata nei termini seguenti:
1) M. M.: media prove scritte (23,5 + 28 / 2) 25,75 + prova orale 22,75 + valutazione titoli 3,5 = punteggio complessivo 52; 2) V. L.: media prove scritte (25,5 + 27 / 2) 26,25 + prova orale 24,8 + valutazione titoli 0,4 = punteggio complessivo 51,45; 3) A. A.: media prove scritte (21 + 21 / 2) 21 + prova orale 22 + valutazione titoli 6,6 = 49,6; 4) T. L.: media prove scritte (21 + 21 / 2) 21 + prova orale 23 + valutazione titoli 5,24 = 49,24;
Ritenuto, in conclusione, che:
– stante la ravvisata fondatezza dell’ordine di doglianze dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, nella parte in cui il punteggio attribuito per le prove di esame è stato calcolato in base alla media aritmetica dei voti riportati dai candidati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale, anziché sommando la media aritmetica dei voti riportati dai candidati nelle due prove scritte al voto riportato dagli stessi nella prova orale;
– va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di M. M.
– quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
TAR CAMPANIA – SALERNO, III – sentenza 18.09.2025 n. 1522