Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di igiene e sanità, giurisdizione del G.O.

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di igiene e sanità, giurisdizione del G.O.

1.Con ricorso notificato e depositato in data 19 aprile 2024 la dott.ssa Di Donato Michela, in riassunzione del proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, agisce per l’annullamento del verbale della Commissione ex art. 20, comma 5, ACN 2020 del 22 settembre 2023 avente ad oggetto i “turni vacanti di specialistica ambulatoriale richiesti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere Universitarie, dall’ Inail, operanti nell’ambito zonale” relativi al 2° trimestre 2023, con particolare riguardo ai “turni riservati ai laureati in Odontoiatria con relativa specializzazione e in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione” pubblicati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli, nonché degli atti connessi e presupposti ivi inclusi gli atti di nomina della Commissione ex art. 20, comma 5, ACN 2020 del 22 settembre 2023.

2. Avverso gli atti gravati ha formulato i seguenti motivi:

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6-BIS DELLA L. 241/1990 E DELL’ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. CARENZA DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO;

2. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. CARENZA DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA

3. Si è costituita in resistenza la Asl Napoli 1 Centro eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto giurisdizione e, in via subordinata, l’inammissibilità della domanda azionata per carenza di interesse. Nel merito ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

4. Si sono altresì costituiti in giudizio per contestare l’avversa domanda l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nonché il dott. Rullo Francesco e la dott.ssa Marra Paola Martina nella qualità di controinteressati.

5. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

6. Come correttamente eccepito dall’Amministrazione aslina intimata il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

7. Come anticipato, la presente controversia attiene alla procedura di assegnazione dei turni vacanti di specialistica ambulatoriale richiesti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere Universitarie, dall’Inail, operanti nell’ambito zonale relativi al 2° trimestre 2023, con particolare riguardo ai “turni riservati ai laureati in Odontoiatria con relativa specializzazione e in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione” pubblicati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.

8. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10360 del 20 agosto 2021 hanno confermato – in sede di conflitto di giurisdizione sollevato dal giudice ordinario avverso pronuncia del T.A.R. Campania (declinatoria della giurisdizione) – che in ipotesi analoga a quella all’esame “si è in presenza di una fattispecie negoziale complessa, nell’ambito di una procedura demandata all’autonomia delle parti, che esula dagli schemi tipici del pubblico concorso per l’assunzione di pubblici dipendenti: non è infatti prevista la nomina di una commissione giudicatrice, non è adottata una procedura selettiva comparativa, non vi è un giudizio di idoneità finale dei candidati“.

9. All’esito di ricostruzione di quanto previsto dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali in tema di conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in regime di convenzione con le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, la Suprema Corte ha confermato i principi già enunciati con l’ordinanza n. 21599/2018 ed affermato che gli stessi possono trovare applicazione anche allorché venga in rilievo la previsione di cui all’art. 18, comma 5, dell’ACN 2015, la quale introduce un segmento valutativo tecnico del possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie per l’attribuzione degli incarichi.

10. Le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato che “il termine “concorsuale” deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei”.

11. In sostanza, “sono concorsuali sia le procedure connotate dall’espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi, sia i concorsi per soli titoli. Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito“.

12. L’insegnamento delle Sezioni Unite è stato altresì recepito da parte della Prima Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere n. 1150/2023, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità di un ricorso straordinario per essere non devoluta al giudice amministrativo (bensì alla giurisdizione del giudice ordinario) una controversia nella quale si discuteva della legittimità di atti in materia di assegnazione di turni di specialistica ambulatoriale.

13. Di tale orientamento ha fatto applicazione anche recente giurisprudenza amministrativa di primo grado (ex multis, T.A.R. Sardegna, I Sez., 21 marzo 2024, n. 223, T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 1° dicembre 2022, n. 7520).

14. I principi suesposti (su cui peraltro concorda la stessa parte ricorrente, cfr. memorie di replica) sono pienamente applicabili al caso di specie, tenuto conto che le previsioni in materia di conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in regime di convenzione con le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale contenute nell’ACN 2020 (sul quale si è fondata la procedura i cui esiti vengono contestati nel presente giudizio) rispecchiano per quanto di rilievo in buona parte lo stesso contenuto dell’ACN 2015 che aveva dato luogo alla vicenda giudiziaria poi esaminata dalle Sezioni Unite, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in materia” (T.A.R. Salerno, sez. III, 16 settembre m 2024, n. 1669, richiamato da Tar Roma, Sezione III quater, sentenza del 5 dicembre 2024, n. 22013; in termini, Tar Bari, II Sezione, sentenza del 22 gennaio 2025, n. 87).

15. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo in relazione alla fattispecie in esame la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

16. Sussistono giusti motivi, tenuto anche conto della parziale novità delle questioni prospettate, per disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, IX – sentenza 18.09.2025 n. 6234

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