I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) motivo: violazione delle norme sulla competenza territoriale e segnatamente dell’art. 341 c.p.c. e dell’art. 7 r. d. l. n. 1611 del 1933 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c.
Il ricorrente afferma che il Tribunale di Napoli ha errato a ritenersi competente a conoscere della controversia, poiché l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 radicava la competenza in via ordinaria e non in applicazione delle regole sul foro erariale, cosicché competente a conoscere della controversia in fase di impugnazione doveva ritenersi essere il Tribunale di Nola
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Napoli per avere il giudice applicato in modo errato le regole sul riparto dell’onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali.
Il ricorso è infondato e inammissibile, con riferimento a entrambi i motivi, per le ragioni che si vanno a esporre.
In ordine al primo motivo di impugnazione deve ribadirsi, con la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, che l’appello avverso le sentenze del Giudice di pace nelle quali sia parte un’amministrazione dello Stato, quale, nella specie, il Ministero dell’Istruzione, si propone al Tribunale competente in base alle norme sull’individuazione del foro erariale (Cass n. 17579 del 9/08/2007; Cass n. 19781 del 17/07/2008; Cass. n. 17701 del 29/07/2010), tranne i casi di opposizione a ordinanza ingiunzione per le violazioni del codice della strada (Sez. U n. 23285 del 18/11/2010 Rv. 615040 – 01 Cass. n. 10677 del 5/06/2020).
Nella specie, pertanto, l’appello è stato legittimamente proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, avendo sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel capoluogo del distretto di Corte d’appello nel cui ambito ricade l’Ufficio del Giudice di pace di Nola.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché l’inciampo del minore è circostanza imprevedibile e nei confronti della quale, oltre ad assicurare, come è stato, un’adeguata vigilanza mediante la presenza di una collaboratrice scolastica, nelle more del breve ritardo della maestra titolare sulla classe, l’Istituto scolastico non poteva apprestare alcuna idonea misura preventiva. Sul punto al fine dell’esclusione della responsabilità della scuola vale richiamare la giurisprudenza di questa Corte, resa in relazione a circostanze fattuali sostanzialmente simili a quelle oggetto di giudizio in questa sede e segnatamente nel caso di caduta di una bambina, durante le ore di lezione, da una a sedia, con rottura di due incisivi (si veda, Cass. n. 24456 del 18/11/2005 Rv. 587952 – 01).
Il giudice di merito ha con motivazione logica e coerente, affermato che le modalità dell’accaduto, consistente nell’autonomo inciampo del bambino nel locale della propria classe di appartenenza era evento che non poteva essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e (ove vi fosse stata) dell’insegnante titolare e integrava, pertanto, il caso fortuito, escludente la responsabilità, correttamente inquadrata come contrattuale, dell’Istituto scolastico, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Il motivo, peraltro, sebbene formulata sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.c. in concreto chiede una diversa valutazione delle circostanze di fatto, apprezzate dal Tribunale in modo difforme da quanto fatto dal Giudice di pace, ma sulla base degli atti di causa e segnatamente delle relazioni della direttrice scolastica e della collaboratrice scolastica presente direttamente al fatto, che il primo giudice aveva ritenuto adeguate a fondare la sussistenza della responsabilità della parte pubblica e dovendosi, inoltre, ribadire che (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali.
Il secondo motivo di impugnazione non contiene, tuttavia, censure idonee, in diritto, a infirmare il ragionamento del Tribunale, che ha individuato nell’omessa idonea allegazione e nel difetto di prova esaustiva dell’accaduto come riconducibile a una negligenza dell’apparato scolastico le ragioni per giungere al rigetto della domanda formulata in primo grado.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
L’esito alterno delle fasi di merito consente di disporre la compensazione delle spese anche di questa fase di legittimità.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Scolastico (OMISSIS), che sono rimasti intimati.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cass. civ., III, ord., 16.09.2025, n. 25337