10. – Al fine di giungere alla decisione sul merito del ricorso, va sgombrato il campo dalle numerose questioni preliminari sottoposte dalle parti.
10.1. – Innanzitutto, il Tribunale ravvisa l’opportunità di definire autonomamente l’odierno giudizio, senza disporne la riunione a quello iscritto al n. 494 del 2025 R.G.
Quest’ultimo, infatti, non riguarda il profilo del possesso, da parte di Salvatore Paolo Putrino Gallo, dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui si tratta, oggetto dell’odierno giudizio; ma attiene alla legittimità della scelta, da parte del Comune di Rende, di inserirlo nella graduatoria finale di merito, sia pure con riserva, e al mancato scioglimento della riserva da parte dell’amministrazione che ha bandito la procedura prima dell’utilizzo, da parte di altra amministrazione, il Comune di Lamezia Terme, della graduatoria.
In sostanza, pur essendosi un’innegabile connessione tra i due giudizi, le valutazioni da svolgere in questa sede non risentono delle questioni poste nel più recente giudizio proposto da Adriano Licenziati.
10.2. – L’interesse del ricorrente al ricorso sussisteva al momento della sua proposizione e sussiste tutt’ora.
Egli mira alla rimozione della clausola dell’avviso pubblico che ostacolava la partecipazione alla procedura selettiva. L’accoglimento del ricorso non comporta di per sé la demolizione dell’intera procedura, che, peraltro, ha visto vittorioso altro candidato, bensì il consolidamento della sua posizione in graduatoria. Tale effetto risponde alla natura della giurisdizione soggettiva, producendosi gli effetti eventualmente favorevoli della sentenza solo in capo a chi abbia agito in giudizio.
La graduatoria approvata, per altro verso, non è lesiva della posizione del ricorrente, che ne viene ricompreso con riserva, proprio perché l’auspicato accoglimento dell’azione di annullamento, indirizzata alla clausola escludente dell’avviso pubblico, comporterebbe il venir meno della riserva.
10.3. – Di converso, gli intervenuti, che sono in realtà controinteressati sopravvenuti, hanno un chiaro e giuridicamente rilevante interesse al mantenimento del requisito di carattere speciale, perché esso determinerebbe, ove confermato, l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria.
Né occorreva, da parte loro, presentare specifici mezzi di impugnazione, essendo sufficiente, sotto questo specifico profilo, opporsi alla domanda giurisdizionale del ricorrente.
10.4. – La partecipazione alla procedura concorsuale nonostante la presenza, nell’avviso pubblico, di una clausola escludente tempestivamente impugnata non determina, evidentemente, acquiescenza alla propria inevitabile esclusione dalla stessa, invero contrastata secondo gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale.
10.5. – Quanto alla dichiarazione – non corrispondente al vero – del ricorrente di possesso di quel requisito di carattere speciale, oggetto in questa sede di contestazione, si osserva, da un lato, che l’amministrazione non ha inteso adottare un provvedimento espulsivo, sicché è escluso che questo Tribunale possa esercitare, in via sostitutiva, un potere di esclusione di cui l’amministrazione non si è avvalsa.
Dall’altro lato, gli intervenuti non hanno inteso presentare autonoma impugnazione, sotto questo specifico profilo, dell’ammissione, sia pure con riserva, del ricorrente alla procedura concorsuale, né della graduatoria conclusiva. La questione, quindi, non può essere affrontata da questo Tribunale in via incidentale, sol perché proposta da una mera difesa processuale.
In ogni caso, da un lato il ricorrente ha adeguatamente illustrato, senza contestazione sul punto, che la domanda di partecipazione alla procedura selettiva doveva essere presentata attraverso una procedura informatizzata (quella disciplinata dall’art. 4 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), in cui occorreva dichiarare il possesso del requisito de quo al fine di perfezionare la domanda. Dall’altro lato, ha apertamente dichiarato il mancato possesso del requisito con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, così rendendo comunque innocua la dichiarazione non veritiera.
Più radicalmente, l’auspicato accoglimento del ricorso, con rimozione del requisito di carattere speciale, renderebbe del tutto ininfluente la dichiarazione contestata, che quindi non potrebbe portare a un esito espulsivo del candidato.
11. – Venendo al merito, occorre premettere in via generale che, in sede di redazione dei bandi di concorso, l’amministrazione gode di ampissima discrezionalità nel fissare i requisiti di partecipazione (TAR Sardegna, Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 105, che ha ritenuto ragionevole la richiesta di una esperienza di ricerca svolta in un ente a carattere scientifico/universitario, in quanto volta ad assicurare in termini generali un percorso formativo di perfezionamento dei candidati).
D’altra parte, se è comune l’opinione che la regola del pubblico concorso debba considerarsi rispettata allorquando le selezioni non siano caratterizzate dall’irragionevolezza dei parametri di scelta del personale o da irrazionali e arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a prendervi parte, è altrettanto consolidato l’orientamento secondo cui le norme del bando che prescrivono i requisiti di partecipazione devono essere coerenti sia con le professionalità che si vogliono acquisire sia con la procedura concorsuale. Da quanto precede deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitole dalla legge, può individuare particolari requisiti di professionalità o di esperienza lavorativa volti a soddisfare le particolari esigenze che hanno dato luogo all’indizione della procedura di reclutamento (Cons. Stato, Sez. II, 12 dicembre 2016, n. 2587).
12. – Come sottolineato dal ricorrente, però, per gli Enti locali è il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi a individuare i requisiti di accesso all’impiego.
Nel caso di specie, il regolamento in vigore al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico non prevedeva, per la figura dell’istruttore direttivo avvocato, l’attuale iscrizione all’Albo degli avvocati per un periodo specifico di tempo.
Peraltro, non convince la tesi dell’amministrazione comunale, per cui il PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Comunale del 4 aprile 2024, n. 65, introducendo la figura del funzionario avvocato, avrebbe modificato sul punto il regolamento comunale. Ciò, se non altro, perché in nessun punto il PIAO prevede che ai fini dell’accesso alla procedura assunzionale per la figura di funzionario avvocato sia necessaria l’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.
13. – Più radicalmente, la previsione sembra non possedere quel requisito di ragionevolezza che non può mancare nelle decisioni discrezionali dell’amministrazione.
Innanzitutto, il requisito riguarda un profilo squisitamente formale, e cioè l’iscrizione all’Albo, che presuppone soltanto il superamento dell’esame di abilitazione, e non un dato sostanziale, quale l’effettivo esercizio della professione forense.
Quindi, due soggetti egualmente abilitati all’esercizio della professione legale, ma che non abbiano svolto in concreto l’attività tipica della professione di avvocato, debbono essere – secondo la previsione dell’avviso pubblico – discriminati, rispetto all’ammissione alla procedura concorsuale, a seconda che siano o meno formalmente iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.
L’irragionevolezza della previsione, peraltro, emerge con ancora più chiarezza ove si consideri che essa determina l’esclusione dalla procedura concorsuale di chi abbia una effettiva e duratura esperienza professionale, sol perché – per le più varie ragioni – non sia più iscritto a relativo Albo.
14. – Sul punto, è opportuno richiamare una recente sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I (sentenza del 3 dicembre 2024, n. 21777) relativa al concorso per referendario di Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è ammessa la partecipazione degli «avvocati iscritti all’albo da otto anni».
Secondo il Tribunale, richiedere l’attualità dell’iscrizione all’Albo per gli avvocati, «non solo non ha quale effetto pratico quello di selezionare i candidati che abbiano un’esperienza forense più duratura, ma paradossalmente può portare proprio ad escludere coloro che siano stati iscritti per un periodo più lungo di altri, se, per avventura, essi si sono cancellati dall’albo in prossimità della pubblicazione del bando di concorso.
L’effetto irrazionale che può derivare dalla previsione di tale requisito è, in altri termini, quello di ammettere al concorso un avvocato che abbia un’esperienza professionale più breve, rispetto ad un altro che possa vantarne una più duratura, solamente perché il primo è attualmente iscritto all’Albo, mentre il secondo si è cancellato.
Tuttavia, l’attualità dell’iscrizione all’Albo degli avvocati è una circostanza “neutra”, che nulla aggiunge in termini di selezione dei canditati aventi una più solida e aggiornata competenza professionale.
L’esperienza e competenza professionale, infatti, viene acquisita dall’avvocato con l’esercizio effettivo della professione per il numero di anni richiesto (otto), e non può ragionevolmente ritenersi che la stessa venga persa, ex abrupto, in conseguenza della sola cancellazione dall’Albo.
L’opposta tesi, argomentata in atti dalle Amministrazioni, non convince né in termini astratti, né in concreto.
In astratto, deve osservarsi che coloro che sono stati iscritti all’albo degli avvocati, e poi si sono cancellati, possono reiscriversi ed esercitare la relativa professione, senza doversi sottoporre ad un nuovo esame di abilitazione (cfr. art. 17, legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Ciò significa che l’avvenuta cancellazione non è considerata dalla legge una circostanza che determina, in sé e per sé, la perdita delle competenze richieste per esercitare la professione forense.
Se si dovesse ritenere, peraltro, che solo l’iscrizione all’Albo garantisca l’“aggiornamento e [l’] attualizzazione delle conoscenze delle dinamiche processuali” del candidato-avvocato, così come affermato dalle Amministrazioni, allora si dovrebbe anche ammettere che l’avvocato, cancellatosi dall’Albo qualche mese prima, o finanche qualche giorno prima del concorso, non abbia più una preparazione tecnica sufficientemente adeguata per partecipare ad esso.
Conclusione, quest’ultima, che appare tanto paradossale, quanto illogica».
15. – In ragione delle argomentazioni sin qui esposte, da cui emerge l’irragionevolezza della clausola contestata, il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento parziale dell’avviso pubblico.
Nondimeno, la particolarità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite.
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 16.09.2025 n. 1466