1. – È censurata, nel presente giudizio, con ricorso promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la condotta omissiva del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in ordine al procedimento amministrativo avviato in data 18 dicembre 2024, avente a oggetto la proposta di conferimento del titolo di “Professore emerito” in favore della ricorrente, approvata dal Consiglio di Dipartimento (al quale afferisce) di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo con deliberazione n. -OMISSIS-.
2. – Il silenzio del Rettore, secondo quanto dedotto in ricorso, violerebbe apertamente la prescrizione dell’art. 4, comma 4, del “Regolamento” varato dall’Ateneo“per la proposta di riconoscimento del Titolo di Professore Emerito e di Professore onorario” (Decreto rettorale n. -OMISSIS-), a mente del quale il Rettore, ottenuta la delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento, come avvenuto nella specie, è tenuto a inoltrare la proposta de qua al Ministro competente, quale organo deputato all’adozione dell’atto finale (“4. La proposta, ottenuta la Delibera favorevole da parte del Consiglio del Dipartimento, è inoltrata dal Rettore al Ministro competente”).
2.1. – Di qui, per un verso, la dedotta configurabilità di un espresso obbligo di provvedere alla trasmissione della proposta in capo al Rettore (così definendo il procedimento per quanto di competenza dell’Università) e, dall’altro, la correlata illegittimità dell’arresto procedimentale determinatosi per effetto della censurata inerzia dell’Organo, essendo trascorsi oltre tre mesi dall’adozione della cit. delibera da parte del Consiglio di Dipartimento.
3. – Si è costituita in resistenza l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha depositato documentazione e svolto difese per contrastare l’assunto di parte ricorrente in ordine alla ricorrenza, nel caso in esame, di un illegittimo silenzio inadempimento.
4. – Alla Camera di consiglio del 25 giugno 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
6. – Nessun dubbio, ad avviso del Collegio, può persuasivamente sollevarsi in punto di legittimazione attiva alla proposizione del gravame.
6.1. – Non coglie nel segno il rilievo della difesa dell’Ateneo partenopeo che contesta la titolarità di un interesse differenziato in capo alla ricorrente rimarcandone l’assenza della qualità di “soggetto proponente”, non avendo la medesima dato avvio, con istanza di parte, al procedimento alla cui conclusione ambisce, finalizzato al riconoscimento nei suoi confronti del titolo di “Professore emerito”.
6.2. – Viene in rilievo, infatti, (anche) per la ricorrente (oltreché, in misura maggiore, per lo stesso Ateneo, atteso il “lustro” che riceve dal provvedimento: Cons. Stato, Sez. VII, 7/7/2023 n. 6665), la possibilità di conseguire un atto ampliativo, a contenuto favorevole, rispetto al quale non può disconoscersi, pertanto, la ricorrenza di un interesse, in capo alla medesima, qualificato e differenziato alla definizione del relativo procedimento, qualunque ne sia l’esito (rimesso alle valutazioni ministeriali), non essendo sul punto dirimente l’assenza di una norma specifica che le attribuisca un autonomo potere di iniziativa procedimentale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/1/2022, n. 520; T.A.R. Roma, sez. II, 3/12/2020, n. 12924).
7. – Nemmeno può validamente dubitarsi della configurabilità di un obbligo di provvedere in capo al Rettore.
7.1. – L’omissione di un atto, alla quale consegua, come nella specie, un illegittimo arresto procedimentale, costituisce, infatti, violazione del dovere di provvedere tanto nei casi in cui non venga dato avvio al procedimento, quanto in quelli in cui lo stesso non venga concluso con l’emanazione del provvedimento finale (Cons. Stato, Sez. II, 21/11/2023, n. 4694; T.A.R. Brescia, sez. I, 07/06/2022, n. 566).
7.2. – È erroneo, in particolare, l’assunto dell’Università resistente che esclude, in astratto, la possibile formazione di un silenzio inadempimento “con riguardo alla fase di proposta rimessa all’Ateneo”, essendo vero, di contro, che il mancato espletamento di siffatta “fase” preclude, determinandone l’arresto, la prosecuzione dell’iter procedimentale, per ciò stesso rendendo l’inazione dell’Organo competente “giustiziabile” con il rito speciale ex artt. 31 e 117 c.p.a., nella specie configurandosi una condotta confliggente con l’espressa e inequivoca previsione dell’art. 4 del cit. Regolamento di Ateneo; del tutto legittimamente, dunque, la ricorrente si duole della lesione connessa alla mancata prosecuzione del procedimento, lamentando, più propriamente, la violazione del “dovere di procedere” della P.A., logicamente e cronologicamente antecedente al “dovere di provvedere”, dovere al quale la P.A. è tenuta in forza della disciplina di cui la stessa si è dotata.
7.3. – L’orientamento tradizionale del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 10/3/1978, n. 10; più di recente, ex plurimis, T.A.R. Roma, sez. III, 22/5/2022, n. 5394) è nel senso di ritenere che l’obbligo giuridico di provvedere debba derivare da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo.
7.4. – Ricorre, allora, nella specie, un obbligo di provvedere (recte: di procedere) in capo al Rettore, siccome puntualmente stabilito dal Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario di cui al cit. decreto rettorale n. -OMISSIS-(art. 4).
8. – Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della P.A., inoltre, non vi sono ragioni di sorta – nemmeno quelle che rimontano alle peculiarità della fattispecie, riguardante il riconoscimento di “un encomio, ossia un tributo di onore ed ammirazione, rivolto ad un soggetto quale ricompensa per aver svolto una carriera meritevole”(Cons. Stato, Sez. VII, n. 6665/2023, cit.) – che impediscano l’applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 e della disciplina, di portata generale e trasversale, dei termini di conclusione del procedimento ivi stabilita, in particolare del termine suppletivo di 30 giorni (art. 2, comma 2), destinato a operare in difetto, come nel caso di specie (il dato è pacifico), di una diversa regolamentazione adottata da parte della P.A.
8.1. – Di qui l’intervenuta scadenza dei termini per la conclusione del procedimento di competenza dell’Università resistente (ergo l’illegittimità dell’inerzia), il cui atto terminale è da individuarsi, una volta ottenuta la delibera favorevole da parte del Consiglio del Dipartimento, nell’inoltro della proposta da parte del Rettore al Ministro competente (art. 4, comma 4, del cit. “Regolamento”).
9. – Benché, poi, non possa disconoscersi, secondo la ricostruzione che pare preferibile, la facoltà del Rettore, adeguatamente motivando la relativa decisione, di non dare immediatamente corso alla trasmissione della proposta al Ministro, richiedendo ad es. al Consiglio di Dipartimento un supplemento di indagine o di verifica (così adottando un atto istruttorio), pena, altrimenti, l’assoluto svilimento del ruolo riconosciuto a quest’ultimo (irragionevolmente ridotto a mero “passacarte” del Consiglio di Dipartimento), nella specie non può convenirsi con la tesi secondo cui “[l]a denunciata inerzia risulta superata per effetto dell’adozione di un atto a firma del Rettore (nota prot-OMISSIS- che rinvia la proposta al Dipartimento proponente, chiedendo di riesaminarla alla luce del fatto che la prof.ssa -OMISSIS-risulta tuttora in servizio quale professore straordinario presso altro Ateneo, e tenendo conto del nuovo regolamento in materia, di recente adottato”.
9.1. – Trattasi, come è evidente, di un atto di carattere meramente interlocutorio, diretto a sollecitare una rinnovata e diversamente calibrata istruttoria del Consiglio di Dipartimento che, certamente, non vale a definire il procedimento, concludendolo, con la conseguenza che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della P.A., non è predicabile alcuna improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
9.2. – È solo, infatti, l’emanazione di un “provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato od in ossequio all’obbligo di legge” a rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento (od il comportamento conforme all’interesse del privato) intervenga nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 14/4/2016 n. 1502).
9.3. – Nel caso in parola, invece, come peraltro ammesso dalla stessa difesa della P.A. (v. note di udienza dep. il-OMISSIS- p. 2), la cit. nota rettorale n. -OMISSIS- con la quale la proposta è stata rinviata al Dipartimento per un supplemento di analisi, rappresenta un mero “approfondimento istruttorio” che non vale ad assolvere l’obbligo stabilito dall’art. 4 del cit. “Regolamento” e soprattutto non consente, comunque, di superare la situazione di impasse procedimentale.
Di qui la reiezione dell’eccezione di improcedibilità.
10. – Il ricorso, sulla scorta di quanto sopra osservato, è fondato e merita, dunque, accoglimento.
10.1. – Va disposto, per l’effetto, che il Rettore, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, assuma una determinazione espressa sulla proposta del Consiglio di Dipartimento riguardante il conferimento del titolo di “Professore emerito” alla ricorrente, dando corso, alla luce degli approfondimenti istruttori sopra menzionati, disposti in pendenza di giudizio, cioè a dire il “riesame” del caso richiesto al Consiglio di Dipartimento, se confermativo, alla relativa trasmissione al Ministro competente.
10.2. – Siffatta trasmissione è prescritta dal cit. art. 4 del “Regolamento”, la cui formulazione è, sul punto, inequivoca, imponendo al Rettore, senza condizioni, l’inoltro della proposta approvata dal Consiglio di Dipartimento dell’Università al Ministro competente, eventualmente corredata dai rilievi (anche critici) e dalle osservazioni che a quest’ultimo il Rettore ritenga doveroso sottoporre – salva l’effettuazione, come accennato, in corso di procedimento, di legittimi (e tempestivi) approfondimenti istruttori (si v. § 9) che il Rettore intenda compiere, anche sollecitando (come avvenuto) una riconsiderazione dell’intervenuta approvazione della proposta da parte del Consiglio di Dipartimento rispetto alla quale abbia manifestato il suo motivato dissenso.
11. – Per il caso di perdurante inadempimento della P.A., nella persona del Rettore, il Collegio si riserva, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., di nominare un Commissario ad acta, come richiesto da parte ricorrente.
12. – La regolazione delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza, come per legge.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 17.09.2025 n. 6218