Giurisdizione e competenza – Natura eccezionale della remissione in termini ex art. 37 c.p.a e accertamento della presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto

Giurisdizione e competenza – Natura eccezionale della remissione in termini ex art. 37 c.p.a e accertamento della presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto

1. I ricorrenti, nella loro qualità di proprietari di fondi ubicati nel Comune di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, sono stati destinatari del decreto di asservimento n. 1250/2023 – notificato unitamente allo stralcio planimetrico e alla determinazione provvisoria della indennità di servitù – adottato da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“Terna”) in esecuzione del decreto n. 239/EL-227/266/2018 del 19 febbraio 2018 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto a 380 kV in singola terna denominato “Paternò-Priolo ed opere connesse”, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, inamovibilità, indifferibilità e apposizione coattiva del vincolo preordinato all’esproprio sui beni interessati dalla realizzazione del progetto approvato.

1.1. Terna, non essendo riuscita a concludere i lavori entro il termine di validità quinquennale previsto dal decreto di autorizzazione innanzi citato, ha chiesto alla competente amministrazione ministeriale la proroga del termine di validità dei provvedimenti necessari per la ultimazione dei lavori inerenti all’elettrodotto in questione.

1.2. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“Mase”), con decreto n. 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023, pubblicato sul sito Internet di tale Dicastero e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 1° dicembre 2023 ha quindi disposto:

– la proroga di quattro anni, decorrenti dal 19 febbraio 2023, del termine per l’ultimazione dei lavori stabilito dal punto 6 dell’articolo 4 del decreto di autorizzazione;

– la proroga di quattro anni dell’efficacia del titolo autorizzativo;

– la proroga di quattro anni, sempre decorrenti dal 19 febbraio 2023, del termine di validità della dichiarazione della pubblica utilità del progetto relativo all’elettrodotto “Paternò-Priolo e opere connesse”;

– la proroga di quattro anni, anch’essa decorrente dal 19 febbraio 2023, dell’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e della delega all’esercizio dei poteri espropriativi ex articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 327/2001.

La proroga del decreto VIA di cui al d.m. n. 352 del 28 novembre 2013 era, invece, già stata disposta dal Mase con il decreto n. 347 del 20 luglio 2023.

1.3. Terna, dopo aver conseguito tali proroghe, con decreto n. 1375 del 2 luglio 2024, ha disposto l’occupazione temporanea fino al 19 febbraio 2027, ai sensi dell’articolo 49 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327, delle aree di proprietà dei ricorrenti che, benché non fossero soggette alla procedura di asservimento, risultavano necessarie alla corretta esecuzione dei lavori, con particolare riferimento all’accesso ai nuovi tralicci contraddistinti dai nn. P.99, P.100 e P.101.

Terna, in data 25 settembre 2024, in esecuzione del decreto di occupazione temporanea n. 1375/2024 si è immessa nel possesso delle aree di proprietà dei ricorrenti.

2. I ricorrenti, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, hanno impugnato il decreto di occupazione temporanea, l’avviso di immissione in possesso, il decreto di proroga adottato dal Mase (decreto n. 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023), la delega all’esercizio dei poteri espropriativi devoluti a Terna e la proroga del d.m. n. 352/2013.

2.1. Il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 368/2025 pubblicata in data 3 febbraio 2025 ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale, ritenendo che la controversia rientrasse tra quelle devolute dal legislatore alla competenza funzionale inderogabile del T.a.r. Lazio ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. f), c.p.a.

2.2. I ricorrenti, con atto di riassunzione notificato e depositato in data 19 febbraio 2025, hanno riassunto dinanzi a questo Tribunale il giudizio già instaurato dinanzi al T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania.

2.2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 del dpr 327/2001; violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 e s.m.i.; violazione dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di collaborazione e di buona fede; mancanza e/o insufficienza di motivazione; istruttoria carente; difetto di presupposti; eccesso di potere sotto il profilo della mancanza di adeguati accertamenti istruttori e dell’inadeguatezza del procedimento; violazione del principio di comprensibilità dell’azione e delle scelte amministrative; violazione della L.r. 16/1996 e del D.Lgs. 227/2001, dell’art. 134 (lett. b) segg., dell’art. 142 D.Lgs. 42/2004 e del D.M. 07.12.2017 (in G.U. 296 del 20.12.2017), nonché degli artt. 6-7 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (VInCA) e dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.; Violazione del D.Lgs 152/2006, del D.Lgs. 4/2008, del D.Lgs. 104/2017; invalidità derivata e violazione degli artt. 13, 13bis e 42bis del DPR 327/2001”.

Con tale mezzo di gravame è stata innanzitutto contestata la legittimità del gravato decreto di occupazione temporanea per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti di legge, sull’assunto che non siano state esplicitate le ragioni che hanno condotto Terna ad occupare temporaneamente le aree di proprietà dei ricorrenti, né i motivi della durata di tale occupazione. Del pari non sarebbero state esattamente individuate le particelle catastali effettivamente interessate dalla occupazione temporanea.

I ricorrenti, inoltre, hanno dedotto che il giudizio di compatibilità ambientale contenuto nel d.m. n. 352/2013, ed avente efficacia quinquennale, non riguarderebbe i lavori da realizzare durante l’occupazione temporanea. Ciò, quindi, si tradurrebbe in un ulteriore profilo di illegittimità del gravato decreto, in quanto sulle aree interessate dall’occupazione temporanea sono stati apposti svariati vincoli di inedificabilità assoluta, ragion per cui la realizzazione di qualsivoglia attività edificatoria necessiterebbe del previo pronunciamento delle amministrazioni competenti sulla compatibilità ambientale delle opere da realizzare.

I ricorrenti, con un ulteriore profilo di censura, hanno poi lamentato l’illegittimità del gravato decreto di occupazione temporanea in via derivata dalla asserita illegittimità del decreto n. 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023, con il quale il Mase ha prorogato la validità di atti e provvedimenti necessari per la ultimazione dei lavori inerenti all’elettrodotto “Paternò-Priolo ed opere connesse”.

2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “Violazione degli artt. 13, 13bis e 42bis del DPR 327/2001; difetto di istruttoria e carenza motivazionale”.

Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata dedotta l’illegittimità del decreto di proroga n. 239/EL-227/266/2018-PR, adottato dal Mase in data 22 settembre 2023, sia sulla scorta dei medesimi profili di censura articolati avverso il gravato decreto di occupazione temporanea, sia perché la proroga sarebbe stata concessa tardivamente e, comunque, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per la sua adozione.

2.3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Terna si sono costituite in resistenza nel presente giudizio.

2.4. I ricorrenti, con memoria depositata in data 12 giugno 2025, hanno controdedotto alla eccezione di tardività già sollevata da Terna dinanzi al T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, evidenziando come la riassunzione del giudizio risulti tempestiva in quanto operata nel termine di trenta giorni assegnato da tale giudice con la sentenza n. 368/2025, unico termine da doversi considerare perentorio nel caso di specie a mente di quanto previsto dall’articolo 52 c.p.a.

Con tale memoria, inoltre, i ricorrenti hanno formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’articolo 37 c.p.a. evidenziando che:

– la prevalenza del termine legale su quello assegnato dal giudice opererebbe solo nel caso in cui il giudice abbia assegnato un termine inferiore;

– il fondamento dell’errore scusabile è dato dall’assenza di colpa della parte onerata dal compimento dell’adempimento processuale. Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti asseriscono di essere stati tratti in inganno dal termine erroneamente assegnato dal T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 368/2025, atteso che con tale pronuncia il giudice ha ordinato il compimento di un adempimento processuale prescrivendo modalità temporali erronee.

2.5. Terna, con memoria depositata in data 13 giugno 2025, ha eccepito:

– l’inammissibilità del ricorso in riassunzione per l’inosservanza del termine previsto dal combinato disposto degli articoli 15, comma 4, e 119, comma 1, lett. f) ed l), c.p.a., decorrente dalla comunicazione della sentenza n. 368/2025 del T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con conseguente tardività del gravame ed estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. a), c.p.a.;

– l’irricevibilità delle censure proposte contro il decreto di proroga n. 239/EL-227/266/2018-PR, adottato dal Mase in data 22 settembre 2023;

– l’infondatezza dell’intero gravame.

2.6. Il Mase, con memoria depositata in data 15 giugno 2025, ha eccepito:

– la tardività dell’impugnazione sia del decreto di proroga n. 239/EL-227/266/2018-PR, adottato dal Mase in data 22 settembre 2023, sia del d.m. n. 347 del 20 luglio 2023, sia ancora del decreto n. 1375 adottato da Terna in data 2 luglio 2024;

– l’infondatezza di tutte le censure articolate con il ricorso in esame.

2.7. I ricorrenti, con memoria di replica depositata in data 18 giugno 2025, hanno:

– controdedotto alle eccezioni sollevate dalle controparti processuali;

– chiesto di essere rimessi in termini ai fini della riassunzione del giudizio, per essere incorsi in un errore scusabile;

– specificato le proprie doglianze e insistito per l’accoglimento del ricorso.

2.8. Terna, con memoria di replica depositata in data 20 giugno 2025, ha controdedotto alle argomentazioni difensive svolte dai ricorrenti con la propria memoria di replica e ha insistito per la reiezione del gravame alla luce delle eccezioni sollevate con i precedenti scritti difensivi.

2.9. Tanto i ricorrenti, quanto Terna, hanno depositato istanza di passaggio in decisione della controversia sulla base degli atti e scritti depositati in giudizio.

2.10. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.

3. Il Collegio ritiene che il presente giudizio debba essere dichiarato estinto per tardiva riassunzione dello stesso in seguito alla sentenza n. 368/2025 pubblicata in data 3 febbraio 2025, con la quale il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale.

Ciò, invero, è stato oggetto di una specifica eccezione di Terna che, con la propria memoria difensiva del 13 giugno 2025, ha prospettato l’inammissibilità del presente ricorso per tardiva riassunzione, in ragione della inosservanza del termine previsto dal combinato disposto degli articoli 15, comma 4, e 119, commi 1, lett. f) ed l), e 2 c.p.a., con conseguente estinzione del giudizio.

Il Collegio, di conseguenza, ritenendo di accogliere siffatta eccezione non può che dichiarare estinto il presente giudizio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, lett. a), c.p.a., a mente del quale “Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice”.

3.1. Più in dettaglio, ad avviso del Collegio l’eccezione sollevata da Terna risulta fondata in quanto i ricorrenti, in seguito alla sentenza del T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 368/2025 pubblicata in data 3 febbraio 2025, hanno notificato e depositato il ricorso in riassunzione in data 19 febbraio 2025, quindi oltre il termine di quindici giorni applicabile nel caso di specie ai fini della riassunzione del giudizio.

In proposito, occorre evidenziare che il codice del processo amministrativo, all’articolo 15, comma 4, riferendosi al rilievo dell’incompetenza dispone che “Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. […]”.

Atteso che il giudice originariamente adito ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi sulla domanda di tutela esperita dai ricorrenti, declinando la propria competenza con la citata sentenza n. 368/2025, è dalla data di pubblicazione della stessa, ossia dal 3 febbraio 2025, che ha iniziato a decorrere il termine per la riassunzione di cui all’articolo 15, comma 4, c.p.a.

3.2. Detto termine, poi, nella fattispecie in esame non è pari a trenta giorni, bensì risulta essere dimidiato per effetto di quanto previsto dall’articolo 119, comma 2, c.p.a.

Tale disposizione normativa, invero, nel riferirsi al rito abbreviato comune a determinate materie comprendenti, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lett. f) ed l), c.p.a., anche quelle oggetto della presente controversia (trattandosi di giudizio in materia espropriativa e che riguarda una infrastruttura facente parte della rete di trasmissione nazionale), prevede che “tutti i termini processuali sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.

3.3. I ricorrenti non hanno rispettato detto termine dimidiato di riassunzione, in quanto il ricorso in riassunzione è stato spedito a mezzo pec per la notifica solo in data 19 febbraio 2025, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 4, c.p.a., in combinato disposto con l’articolo 119, comma 2, c.p.a.

Che il ricorso in riassunzione soggiaccia alla dimidiazione dei termini prevista dall’articolo 119 c.p.a. in relazione ai ricorsi per i quali si applica il rito abbreviato, trova anche conforto negli orientamenti pretori del giudice amministrativo, che in proposito ha avuto modo di affermare che in ragione dell’afferenza della controversia alle materie di cui all’articolo 135, comma 1, lett. f), c.p.a., appartenenti alla competenza funzionale, inderogabile ex lege, del T.a.r. Lazio (tra le quali rientra anche la fattispecie in esame, giusto quanto stabilito dal T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 368/2025, non impugnata nei termini e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 5, c.p.a.), la riassunzione deve essere effettuata nel rispetto del termine dimidiato di 15 giorni (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 5941 del 6 aprile 2023, passata in giudicato, e giurisprudenza ivi citata).

3.4. L’applicazione al caso di specie del termine dimidiato di quindici giorni per la riassunzione del giudizio, peraltro, non può essere esclusa dal mero errore materiale in cui è incorso il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, consistente nel mero richiamo al termine di trenta giorni previsto dall’articolo 15, comma 4, c.p.a., atteso che nel processo amministrativo la scelta del rito ordinario o speciale non rientra nella disponibilità delle parti o del giudice, essendo imposti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, sicché i termini di decadenza correlati all’applicazione di un rito speciale – operante, nella specie, in quanto la presente controversia rientra tra quelle di cui all’articolo 119, comma 1, lett. f) ed l), c.p.a. – non possono essere superati da un’eventuale erronea indicazione del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5774 del 21 agosto 2019).

3.5. La declaratoria di estinzione del giudizio, in accoglimento dell’eccezione sollevata da Terna, investendo l’intero gravame non rende necessaria la delibazione delle ulteriori eccezioni di rito e di merito sollevate nel presente giudizio dalle amministrazioni ministeriali resistenti e dalla stessa Terna – che, per mera completezza espositiva, verranno successivamente trattate solo in parte –.

4. Il Collegio, inoltre, ritiene che l’istanza di rimessione in termini, formulata dai ricorrenti in corso di causa ai fini della riassunzione del giudizio, non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinta.

4.1. Innanzitutto, giova evidenziare che “la rimessione in termini per errore scusabile disciplinata dall’art. 37 c.p.a. è un istituto di carattere eccezionale che deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione. Per tale ragione, è di stretta interpretazione e applicabile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che l’istituto presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022 n. 6816; 20 dicembre 2021, n. 8458; 3 giugno 2021, n. 4257; 6 aprile 2021, n. 2764; sez. IV, 2 novembre 2021, n. 7292; 16 novembre 2020, n. 7042; 28 agosto 2018, n. 5066)” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 8889 del 18 ottobre 2022).

La giurisprudenza amministrativa ha, poi, anche chiarito che la rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di stretta interpretazione, la cui operatività deve ritenersi limitata “alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati – di regola – dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8726 del 6 ottobre 2023).

4.2. Ordunque, nel caso di specie, attesa la già evidenziata indisponibilità, per le parti processuali e per il giudice, della scelta del rito applicabile, con conseguente assoggettamento alle conseguenze processuali all’uopo previste dalla legge, nonché la circostanza per cui la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come non sia ravvisabile un errore scusabile “in presenza di norme processuali che impongono un termine decadenziale in modo univoco e che non sono lambite da ragionevoli incertezze interpretative” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 6623 del 4 ottobre 2021), i ricorrenti non possono predicare che la tardiva notifica del ricorso in riassunzione sia avvenuta incolpevolmente, in quanto determinata dalla erronea indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza n. 368/2025 del T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania.

Dai documenti in atti, infatti, risulta che tale adempimento sia stato compiuto dal difensore di fiducia della parte ricorrente, il quale è tenuto ad eseguire il proprio mandato con il grado di diligenza richiesto dalla natura dell’attività da compiere – dato, nella specie, dall’assistenza tecnica dei ricorrenti in un giudizio amministrativo – quindi con la diligenza professionale di cui all’articolo 1176, comma 2, cod. civ. (vid., in generale, Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 24956 del 6 novembre 2020).

Orbene, non sussistendo oggettive ragioni di incertezza in ordine alla dimidiazione del termine di riassunzione del giudizio nei casi in cui il codice del processo amministrativo preveda l’applicazione del rito speciale, in quanto non vi è alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla portata dell’articolo 119, comma 2, c.p.a. – a mente del quale “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo” – ed essendo noto al difensore dei ricorrenti che la presente controversia rientri tra quelle per le quali trova applicazione il rito speciale di cui all’articolo 119, comma 1, c.p.a., atteso che già il giudizio innanzi al T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, era stato celebrato nelle forme dell’articolo 119 c.p.a. (tanto è vero che il patrono di parte ricorrente aveva provveduto a depositare dinanzi al Tribunale originariamente adito tanto il ricorso, quanto le successive memorie, entro termini dimidiati, come evidenziato da Terna nella propria memoria difensiva del 13 giugno 2025), non può ritenersi scusabile l’errore commesso dai ricorrenti, in sede di riassunzione del giudizio.

4.3. Il Collegio, quindi, sulla scorta delle suesposte considerazioni, non ritiene sussistenti le condizioni per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dai ricorrenti con la memoria del 12 giugno 2025, in quanto la tardività della riassunzione del presente giudizio va ascritta ai ricorrenti.

Infatti, ai fini della tempestività di tale adempimento non può spiegare alcuna idonea valenza causale la presenza di un mero refuso all’interno della sentenza n. 368/2025 del T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania in ordine all’indicazione del termine entro il quale avrebbe dovuto compiersi la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale.

In assenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezze normative ovvero di una vera e propria oscurità del dato legislativo, la presenza del predetto errore materiale non può essere tale da condizionare in toto la condotta processuale dei ricorrenti, tenuto conto del fatto che il compimento dell’adempimento della riassunzione è demandato (ed è stato effettivamente realizzato) dal difensore tecnico, tenuto a svolgere il proprio incarico professionale con un grado qualificato di diligenza, implicante anche la conoscenza dei termini processuali applicabili alle controversie rientranti tra quelle assoggettate dal legislatore al rito speciale di cui all’articolo 119 c.p.a.

A conforto dell’impostazione che il Collegio intende seguire nel caso di specie, inoltre, soccorre un precedente giurisprudenziale formatosi su un caso assimilabile a quello in esame, in relazione al quale il giudice amministrativo ha avuto modo di affermare che “non c’è sicuramente margine per la concessione dell’errore scusabile sotto il profilo della incolpevole ignoranza della soggezione di tale tipo di controversia al rito speciale dei contratti pubblici. Né, sotto diverso profilo, è dato individuare – nel caso specifico – un’obiettiva oscurità del dato normativo, ovvero delle obiettive oscillazioni della giurisprudenza, oppure ancora un qualche comportamento ambiguo dell’amministrazione pubblica idonei ad indurre in errore la parte o il giudice (in termini, Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3). Né, oggettivamente, integrerebbe i presupposti richiesti la presenza di un evidente refuso (peraltro, neppur riportato nel dispositivo del provvedimento) contenuto nell’ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 2980 del 15 marzo 2018, laddove si indica erroneamente il termine di trenta giorni per la riassunzione del processo innanzi al giudice ritento competente, trattandosi pur sempre di evenienza che non esclude ex se la doverosa applicazione del rito effettivamente stabilito dalla legge” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5774/2019, cit.).

5. In ogni caso, ad abundantiam, il ricorso in esame risulta anche infondato per le seguenti ragioni di diritto.

5.1. In primo luogo, risulta infondato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti hanno contestato la legittimità del decreto di occupazione temporanea n. 1375 del 2 luglio 2024 per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti di legge.

Tale decreto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta ampiamente e congruamente motivato, nonché adottato all’esito di una istruttoria adeguata (tenuto anche conto degli allegati grafici e del piano particellare allegato), in quanto dallo stesso sono agevolmente evincibili i presupposti di fatto e di diritto sulla scorta dei quali Terna ha proceduto alla sua adozione.

Infatti, da tale decreto e dalla documentazione ad esso allegata, che reca anche i riferimenti all’iter autorizzativo delle opere da realizzare, emerge come Terna abbia dovuto disporre l’occupazione temporanea anche delle aree di proprietà dei ricorrenti non soggette ad asservimento, essendo ciò necessario per accedere alle aree direttamente interessate dalla realizzazione di alcuni tralicci dell’elettrodotto per cui è causa e per ivi posizionare i mezzi d’opera e le attrezzature di lavoro necessarie a ultimare i lavori.

Ciò, in particolare, emerge dalle planimetrie allegate al gravato decreto di occupazione temporanea, che danno conto della contiguità dei fondi di proprietà dei ricorrenti con le aree interessate dai lavori inerenti ai tralicci dell’elettrodotto, nonché dal piano particellare, che fa espressamente riferimento alle “Piste di accesso ai sostegni 99-100-101-102-103-115-116-117”.

A ciò va anche aggiunto che Terna, nel gravato decreto di occupazione temporanea, ha espressamente indicato che detta occupazione riguarda aree non soggette alla procedura di asservimento “ma necessarie alla corretta esecuzione dei lavori”. Del pari, nell’allegato decreto di determinazione dell’indennità provvisoria di occupazione, viene indicato che l’occupazione temporanea riguarda anche i fondi di proprietà dei ricorrenti “necessari alla realizzazione dell’opera, sino al 19.02.2027, salvo eventuali proroghe, ai sensi dell’art. 49 DPR 327/2001”.

Dalla complessiva disamina del gravato provvedimento di occupazione temporanea emerge, quindi, come l’occupazione dei fondi di proprietà dei ricorrenti risulti strumentale e necessaria all’esecuzione delle opere assentite e che la stessa avrà una durata esclusivamente temporanea, essendo stato espressamente indicato il termine di scadenza, al decorrere del quale i fondi in questione verranno restituiti ai ricorrenti, salvo che non sia necessario disporne una proroga per garantire l’ultimazione dei lavori.

5.1.1. Risultano, quindi, integrati tutti i requisiti previsti dall’articolo 49 del d.P.R. n. 327/2001 per la legittima adozione di un provvedimento di occupazione temporanea.

In proposito, giova evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia già avuto modo di affermare che l’articolo 49 del d.P.R. n. 327/2001 “individua come presupposti per l’occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà: l’area da occupare deve essere strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione. Per questo l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio si distingue del vincolo preordinato all’esproprio, il quale postula invece che sull’espropriante venga realizzata in tutto o in parte l’opera pubblica oppure che il detto rapporto di strumentalità necessaria sia destinato ad avere una durata tendenzialmente illimitata e non temporanea” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8714 del 12 ottobre 2022; in senso analogo anche Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2874 del 15 maggio 2018).

5.1.2. Peraltro, stante le peculiarità del caso di specie, nel quale la motivazione del gravato provvedimento va ricostruita prendendo in considerazione sia il contenuto del decreto di occupazione, sia quello degli altri atti e provvedimenti ad esso allegato, sia ancora gli allegati grafici e le planimetrie catastali in esso contenute, giova altresì rilevare come la giurisprudenza amministrativa di prime cure, proprio con riferimento alla motivazione del provvedimento di occupazione temporanea, abbia affermato che “la motivazione di un determinato provvedimento amministrativo, anziché dover essere necessariamente espressa in termini linguistici, possa evincersi dalla documentazione allegata allo stesso, dalla quale risulti – così come nel caso di specie – tanto la localizzazione dell’opera pubblica da realizzare, quanto dell’area dove dovrà essere impiantato un cantiere provvisorio ex art. 49 del D.P.R. n. 327/2001” (cfr. T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, sent. n. 3756 del 12 novembre 2024, passata in giudicato).

5.2. I ricorrenti, con un secondo profilo di censura, hanno dedotto che il giudizio di compatibilità ambientale contenuto nel d.m. n. 352/2013, ed avente efficacia quinquennale, non riguarderebbe i lavori da realizzare durante l’occupazione temporanea.

Ciò si tradurrebbe in un ulteriore profilo di illegittimità del gravato decreto, in quanto sulle aree interessate dall’occupazione temporanea sono stati apposti svariati vincoli di inedificabilità assoluta, ragion per cui la realizzazione di qualsivoglia attività edificatoria necessiterebbe del previo pronunciamento delle amministrazioni competenti sulla compatibilità ambientale delle opere da realizzare.

5.2.1. Al fine di far emergere l’infondatezza di tale censura è sufficiente evidenziare come il Mase, di concerto con il Ministero della cultura, con il decreto n. 347 del 20 luglio 2023 ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2028 dei termini di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso con il d.m. n. 352/2013.

Il predetto decreto n. 347/2023 non è stato impugnato dai ricorrenti e, quindi, gli stessi non possono validamente censurare la legittimità del gravato decreto di occupazione temporanea postulando la mancanza di un valido e vigente giudizio di compatibilità ambientale sulle opere interessate dalla ultimazione dei lavori.

Invero, un siffatto giudizio di compatibilità ambientale risulta sussistente nel caso di specie e, inoltre, essendo l’occupazione temporanea solo ancillare al completamento dei lavori relativi all’elettrodotto per cui è causa, il prorogato giudizio di compatibilità ambientale si appalesa pienamente sufficiente a rendere legittimi i lavori che Terna deve compiere ai fini della realizzazione dei tralicci dell’elettrodotto “Paternò-Priolo e opere connesse”.

5.3. I ricorrenti, con un ulteriore profilo di censura, hanno poi lamentato l’illegittimità del gravato decreto di occupazione temporanea in via derivata dalla asserita illegittimità del decreto n. 239/EL-227/266/2018-PR del 22 settembre 2023, con il quale il Mase ha prorogato la validità di atti e provvedimenti necessari per la ultimazione dei lavori inerenti all’elettrodotto “Paternò-Priolo ed opere connesse”.

Ad avviso del Collegio, tale profilo di doglianza deve essere necessariamente esaminato con il secondo motivo di ricorso, in quanto è con tale mezzo di gravame che i ricorrenti hanno esplicitato le censure mosse avverso il predetto decreto di proroga.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità del decreto di proroga n. 239/EL-227/266/2018-PR, adottato dal Mase in data 22 settembre 2023, sia sulla scorta dei medesimi profili di censura articolati avverso il gravato decreto di occupazione temporanea, sia perché la proroga sarebbe stata concessa tardivamente e, comunque, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per la sua adozione.

5.3.1. Orbene, come specificamente eccepito dalle amministrazioni resistenti nel corso del giudizio, l’impugnazione di tale decreto risulta irricevibile per tardività, in quanto lo stesso è stato pubblicato in foma integrale sul sito web del Ministero emanante in data 6 ottobre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 1° dicembre 2023 e della sua pubblicazione è stata poi data notizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, mediante la pubblicazione di un Avviso al pubblico sugli albi pretori dei Comuni territorialmente interessati (avvenuta per il Comune di Catania dal 28 febbraio 2024 al 28 marzo 2024, per il Comune di Carlentini dal 27 febbraio 2024 al 28 marzo 2024, per il Comune di Augusta dal 29 febbraio 2024 al 29 marzo 2024, per i Comuni di Melilli, Priolo Gargallo, Motta Sant’Anastasia e Paternò dal 28 febbraio 2024 al 29 marzo 2024, per il Comune di Belpasso dal 29 febbraio 2024 al 30 marzo 2024 (cfr. docc. da 19 a 27 della produzione di Terna), nonché sul sito Internet istituzionale della Regione Siciliana in data 29 febbraio 2024 (cfr. doc. 28 della produzione di Terna) e in data 28 febbraio 2024 anche sui quotidiani “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” “Il Giornale di Sicilia” e “La Sicilia” (cfr. docc. da 29 a 32 della produzione di Terna).

Il Collegio ritiene che del gravato provvedimento di proroga sia stato dato debitamente avviso ai proprietari dei fondi incisi grazie alle modalità di cui agli articoli 17, comma 2, e 52-ter del d.P.R. n. 327/2001 – possibile nel caso di specie in quanto i destinatari, nominativamente indicati nell’avviso, congiuntamente ai dati catastali dei fondi di loro proprietà, risultavano essere in numero superiore a cinquanta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 494 del 4 febbraio 2014) – sicché i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il decreto di proroga n. 239/EL-227/266/2018-PR entro il termine decadenziale previsto dalla legge, da computare almeno dalla scadenza della pubblicazione del predetto Avviso sull’albo pretorio del Comune di Priolo Gargallo (avvenuta tra il 28 febbraio 2024 e il 29 marzo 2024).

I ricorrenti, viceversa, hanno provveduto a notificare il presente ricorso solo in data 22 ottobre 2024, quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 29 c.p.a. per l’esperimento dell’azione di annullamento, donde l’irricevibilità delle censure mosse avverso il decreto di proroga n. 239/EL-227/266/2018-PR adottato dal Mase, di concerto con il Ministero della cultura.

5.3.2. In ogni caso, risultano comunque infondati i profili di censura mutuati dal primo motivo di ricorso, trattandosi di doglianze infondate per le ragioni già esposte in precedenza e alle quali integralmente si rimanda in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali sancito dal codice di rito.

5.3.3. Risultano, poi, infondati i restanti profili di censura che appuntano sull’assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’adozione del gravato decreto di proroga, atteso che dalla piana lettura del gravato provvedimento di proroga emerge il corretto apprezzamento, da parte delle competenti amministrazioni ministeriali, delle ragioni all’uopo previste dall’articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 (i.e., casi di forza maggiore o altre giustificate ragioni).

In particolare, il Mase ha ritenuto fondate le ragioni poste da Terna a fondamento dell’istanza di proroga, consistenti, inter alia, nella maggiore e imprevedibile complessità delle operazioni tecniche da svolgere, nella peculiarità dei siti interessati con conseguente ampliamento delle tempistiche per l’accesso alle aree dove svolgere le attività di indagine e gli studi di dettaglio, nonché nelle criticità legate alla emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus SarS-CoV-2, che hanno rallentato le attività amministrative relative al conseguimento dei permessi e dei nullaosta necessari per la gestione dei cantieri.

Le suddette ragioni, favorevolmente apprezzate dal Mase, risultano essere tali da legittimare l’adozione del provvedimento di proroga contestato nel presente giudizio, tenuto conto del fatto che la previsione di cui all’articolo 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 consente l’adozione di una proroga anche per “altre giustificate ragioni”, che ben possono consistere nell’obiettiva e comprovata insorgenza di una non prevedibile complessità del procedimento espropriativo, ipotesi questa che sicuramente ha avuto luogo nel caso di specie già solo considerando le difficoltà insorte a causa della emergenza pandemica.

6. In definitiva, sulla scorta delle anzidette considerazioni il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, per tardiva riassunzione, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

7. Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. nei termini indicati in dispositivo.

Nulla per le spese di lite sostenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in ragione del fatto che tale amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente.

TAR LAZIO – ROMA, III – sentenza 16.09.2025 n. 16295

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live