Ambiente – Illeciti ambientali, ordine di bonifica e provvedimento adottato nei confronti di più società

Ambiente – Illeciti ambientali, ordine di bonifica e provvedimento adottato nei confronti di più società

La Società Eni S.p.A. (da qui in poi soltanto “Eni”) espone quanto segue.

La stessa è stata titolare di un distributore di carburante sito in Comune di Bultei (SS), via Nazionale dagli anni ’70 sino al 18 dicembre 2002, quando ne aveva trasferito la proprietà alla Società Petrolifera Adriatica S.r.l. (da qui in poi soltanto “Petrolifera”), poi divenuta Pad Multienergy S.p.A.

In data 14 agosto 2001 Eni aveva comunicato alle Autorità competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. art. 7 del D.M. n. 471/1999, di avere rilevato uno sversamento di gasolio di “modeste quantità”, probabilmente causato da “foratura del serbatoio interrato” (da qui in poi “1° evento di contaminazione”). All’esito del relativo procedimento -svoltosi ai sensi dell’art. 249 del d.lgs. n. 152/2006 e nel corso del quale era stato attivato il monitoraggio periodico delle acque sotterranee- in data 11 dicembre 2003 il progetto di bonifica proposto da Eni era stato approvato e poi regolarmente attuato dall’interessata.

In data 30 gennaio 2006 (dopo oltre tre anni, dunque, dalla cessione dell’impianto a Petrolifera), nel corso del monitoraggio avviato a seguito del precedente evento di contaminazione, Eni aveva comunicato alle Autorità competenti la presenza di prodotto in fase libera”, presumibilmente “benzina SSPb” (da qui in poi “”2° evento di contaminazione”), invitando Petrolifera a effettuare una nuova comunicazione ai sensi dell’art. art. 7 del D.M. n. 471/1999, considerato che i valori di idrocarburi presenti nell’area di riferimento risultavano drasticamente aumentati, essendo tornati ai livelli critici del 2001.

Petrolifera, dal canto suo, dopo avere comunicato l’evento alle Autorità competenti in data 3 febbraio 2006, non aveva concretamente avviato le necessarie attività di bonifica, per cui con nota del 20 febbraio 2008 -nel comunicare la propria disponibilità a farsi carico anche della seconda bonifica e del ripristino ambientale “nonostante il nuovo sversamento di benzina verificatosi nel gennaio 2006” fosse da considerare “imputabile a Petrolifera Adriatica attualmente proprietaria dell’impianto di distribuzione carburanti”, e perciò riservandosi di rivendicare il risarcimento del relativo danno- Eni aveva chiesto l’avvio di una Conferenza di Servizi per l’integrazione del progetto di bonifica già approvato l’11 dicembre 2003.

Con determinazione 18 giugno 2009, n. 64, il Comune di Bultei, sulla base degli atti della Conferenza di Servizi nel frattempo avviata e del parere favorevole espresso dalla stessa, aveva approvato il Rapporto Tecnico delle Attività di Bonifica, “autorizzando gli interventi con le prescrizioni previste nel verbale” della Conferenza di servizi in data 5 marzo 2009, prot. n. 1107.

In data 9 giugno 2010 Eni aveva eseguito due scavi idonei al posizionamento di un nuovo parco serbatoi per sostituire quello preesistente, riuscendo, in tal modo, a riportare nella norma i valori degli idrocarburi presenti in sito.

Tuttavia in data 24 aprile 2012, mentre era in corso l’istruttoria per l’identificazione del responsabile del 2° evento di contaminazione, Eni aveva segnalato a Petrolifera la presenza di un ulteriore sversamento di gasolio in fase libera causato da perdite al sistema di connessione della tubazione dal serbatoio all’erogatore, dandone notizia anche alle Autorità competenti in data 30 aprile 2012 (da qui in poi “3° evento di contaminazione”).

A quel punto la Conferenza di Servizi -preso atto del 3° evento di contaminazione (cfr. la nota della Regione Sardegna 12 settembre 2013, prot. n. 20205)- aveva ordinato a Petrolifera di adottare misure idonee alla messa in sicurezza dell’area, nonché di presentare il necessario Piano di Caratterizzazione.

Nella seduta del 12 settembre 2013 la Provincia di Sassari aveva, altresì, preannunciato l’avvio di un procedimento tendente all’individuazione delle responsabilità per gli eventi inquinanti intervenuti nel 2005 e nel 2012.

Nella successiva seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 28 novembre 2013, Petrolifera si era impegnata a prendere in carico la procedura di bonifica per il nuovo sversamento, sollevando Eni da qualsiasi onere ripristinatorio.

Successivamente, però, il procedimento di identificazione del responsabile non si era concluso e Petrolifera non aveva concretamente realizzato la bonifica, tanto che il sito è rimasto tuttora caratterizzato dalla presenza di idrocarburi oltre i valori massimi consentiti.

Nell’anno 2021 la Provincia di Sassari aveva avviato un nuovo procedimento per la ricostruzione delle responsabilità relative ai sopra descritti eventi inquinanti, benché il precedente procedimento relativo al 3° evento inquinante, aperto dalla stessa Provincia nell’anno 2013 (vedi supra), non fosse stato mai formalmente concluso.

Nel corso del nuovo procedimento, esattamente in data 18 febbraio 2022, Eni aveva prodotto una dettagliata Relazione Tecnica (e relativi allegati A “Cessione ramo d’azienda a Petrolifera Tirrena_85 impianti-2002”, B “AUT-38924-verbale cds 28_11_13”, C “AUT-356-Comun del 20_02_08; All.”, D “AUT-6262-07579_OR_CUF_DTAP_0_20090618“Annesso 1 (planimetria impianto)”“Annesso 2 (esiti monitoraggio PV agosto 2001 – novembre 2021), evidenziando, qui in sintesi, che: – nel sito erano ancora presenti idrocarburi, composti per l’80% da gasolio (oggetto del 1° e del 3° evento di contaminazione) e per il restante 20% da benzina (oggetto del 2° evento di contaminazione); – i relativi valori erano stati riportati alla normalità a seguito della bonifica condotta da Eni dopo il 1° evento di contaminazione, ma il 2° e il 3° evento di contaminazione avevano, poi, vanificato tali effetti benefici; – il 2° e il 3° evento erano da considerare imputabili soltanto a Petrolifera, ormai divenuta proprietaria dell’impianto.

Con nota interlocutoria del 17 maggio 2022, intitolata “Anticipazione risultanze istruttorie post contraddittorio”, la Provincia di Sassari, dopo avere premesso di non attribuire rilievo causale al 3° evento di inquinamento e di non poter individuare un solo ed univoco responsabile dell’inquinamento, a causa delle “commistioni” gestionali e dominicali sopra descritte tra Eni e Petrolifera, ha comunicato quanto segue: “sul presupposto che la quantità di carburante sversato sia direttamente proporzionale alla durata del fenomeno che è cessato solo a seguito di interventi manutentivi sui serbatoi. Tenendo conto dei periodi di possesso/gestione del PV da parte delle società coinvolte […] e del fatto che lo sversamento del 2005 ha riguardato solo benzina, a differenza del precedente che ha riguardato anche gasolio, si è stimato che ad ENI sia da imputare il 95% della responsabilità a fronte del 5% di Petrolifera Adriatica”

Con successiva determinazione 11 agosto 2022, n. 2313, la Provincia di Sassari ha concluso il procedimento, ripartendo la responsabilità tra le due società nei termini dianzi descritti (cfr. doc. 3 prodotto dalla difesa di Eni).

Con successiva PEC del 9 settembre 2022, la stessa Provincia ha notificato a Eni l’ordinanza 9 settembre 2022, n. 1, con la quale, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, ha ingiunto a entrambe di provvedere al ripristino dell’area contaminata, attivando, in particolare un più efficace sistema di recupero del prodotto dai piezometri PZ6 e PZ8, nonché assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica per la presentazione congiunta di una variante al progetto di bonifica condiviso tra le due società, significando che “nelle more del raggiungimento di un accordo tra le due società per l’unificazione dei due procedimenti ambientali in essere sul sito PV carburanti n. 7895 di Bultei in capo ad un unico soggetto (auspicabilmente la società attualmente titolare dell’impianto), le responsabilità ambientali derivanti dalla messa in sicurezza d’emergenza e dalla bonifica sulla contaminazione residua delle acque sotterranee del sito […] saranno ripartite tra le due società secondo l’incidenza percentuale stabilita nel provvedimento n. 2313 del 11/08/2022 (95% Eni S.p.A., 5% Pad Multienergy S.p.A.)”.

Dopo aver formulato, in data 14 ottobre 2022 istanza di accesso agli atti, in data 29 ottobre 2022 Eni ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento dei sopra descritti esiti procedimentali.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Sassari, l’U.T.G. – Prefettura di Sassari e la Pad Multienergy S.p.A. (già Pad Multienergy S.p.A.), opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Dopo avere ottenuto dalla Provincia di Sassari, esattamente in data 15 novembre 20222, accesso integrale agli atti del procedimento, con atto notificato in data 12 gennaio 2023 ha proposto motivi aggiunti.

In data 16 novembre 2022 Eni S.p.A. e PAD Multienergy S.p.A., al fine di dare esecuzione, pur senza acquiescenza, a quanto era stato loro ingiunto con la determinazione della Provincia di Sassari 11 agosto 2022, n. 2313 e con l’ordinanza della stessa Provincia 9 settembre 2022, n.1, hanno trasmesso al Comune di Bultei il Progetto Unico di Bonifica ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e del D.M. n. 31/2015.

È stata perciò riconvocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea, e in modalità sincrona, la quale, preso atto dei pareri trasmessi dalle amministrazioni interessate, ha espresso parere favorevole sul Progetto, statuendo che i “proponenti dovranno produrre garanzia finanziaria in misura del 40% di € 356.000,00 e pertanto pari a € 142.400,00, di cui il 95% a carico di ENI S.p.A. e il 5% a carico di Pad Multienergy”, ribadendo, come da verbale del 31 gennaio 2023, poi approvato con determinazione 10 febbraio 2023, n. 43, di ritenere Eni responsabile degli eventi inquinanti nella misura del 95%.

Con atto di motivi aggiunti notificato in data 14 aprile 2025, Eni ha esteso l’impugnativa al verbale dianzi descritto, formulando, altresì, istanza istruttoria, testualmente nei seguenti termini: “Come riferito in premessa, il Progetto Unico di Bonifica ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del D.M. 31/2015 circa il Punto Vendita ex Eni/AGIP 7895 di Bultei è stato adottato a seguito dell’adozione dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dalle seguenti Amministrazioni: – A.R.P.A. SARDEGNA – Dipartimento di Sassari e Gallura, parere del 27.01.2023; – R.A.S. Ass.to della difesa dell’ambiente, Direzione generale dell’Ambiente, Settore bonifica Siti Inquinati, parere del 31.01.2023; – Provincia di Sassari Settore 5_Ambiente e Agricoltura Nord-ovest Servizio III Pianificazione, gestione rifiuti e tutela dell’aria Ufficio Bonifica Siti Inquinati; – Comune di Bultei Ufficio tecnico; Eni S.p.A. insiste affinché il Comune di Bultei e/o le Amministrazioni competenti mettano a disposizione i succitati pareri favorevoli”.

Con memoria del 23 maggio 2023, la difesa della Provincia di Sassari si è opposta a tale richiesta definendola impossibile da soddisfare in quanto “Come si evince anche dal documento 27 odiernamente impugnato dalla ricorrente, la rappresentante della Provincia, collegatasi da remoto durante la Conferenza dei Servizi del 31/01/2023, non ha proceduto alla stesura di pareri scritti contenuti in documenti producibili ma ha espresso verbalmente il parere dell’Amministrazione (giusta delega Prot. n.4123 del 30/01/2023) in sede di riunione. Fatti conoscibili da parte della ricorrente che partecipava in detta sede con ben rappresentanti. Si insiste, quindi, affinché il Tribunale adito ne dichiari l’inammissibilità per evidente impossibilità”.

In data 5 settembre 2024 ENI S.p.A. e Pad Multienergy S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Operativo per la corretta esecuzione delle attività di bonifica, dando atto che “La percentuale 95% Eni S.p.A. e 5% Pad Multienergy S.p.A. potrà essere rivista in funzione degli esiti del ricorso pendente”, e che la suddetta scrittura privata “non vale ai fini dell’accettazione e/o riconoscimento del riparto di responsabilità in relazione all’evento di inquinamento, il cui accertamento è – ad oggi – ancora sub judice”, e su tali presupposti, con nota d’udienza del 5 novembre 2024, Eni ha ribadito di avere interesse alla decisione del ricorso ora in esame.

Con memorie difensive ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

In particolare Pad Multienergy S.p.A. ha eccepito l’inammissibilità dell’intera domanda processuale proposta da Eni, in quanto volta a contestare il riparto interno delle responsabilità per gli eventi inquinanti operato dalla Provincia, riparto che, però, non avrebbe effetti autoritativi e, perciò, non impedirebbe, se del caso, alla ricorrente di agire in rivalsa dinanzi al giudice ordinario per contestare le relative percentuali di responsabilità.

Inoltre sia la Provincia di Sassari che la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per “abuso del processo”, considerata -oltre alla già rilevata assenza di lesività immediata degli atti impugnati- l’inutile ripetitività delle nuove censure proposte rispetto al contenuto del ricorso.

La difesa di parte ricorrente, oltre a replicare alle eccezioni sopra descritte, ha subordinatamente richiesto la nomina di un consulente tecnico, nei termini di seguito testualmente riportati: “Sull’evidenza istruttoria e sull’istanza subordinata di consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67, c.p.a. Le evidenze istruttorie fornite dalla Ricorrente risultano ampiamente sufficienti, se non a collocare con certezza al 2012 il terzo evento di inquinamento, quantomeno ad attestarne l’avvenuta verificazione in epoca certamente successiva al 2005, comunque riconducibile esclusivamente alla controinteressata. In rigoroso subordine, sommessamente, ritiene la scrivente difesa che possa l’Ecc.mo Collegio valutare la nomina di un ausiliario del Giudice, terzo e imparziale, che consenta accertare: – l’effettiva sussistenza e datazione di un terzo evento di inquinamento, successivo al 2005 e, se del caso, coincidente con l’evento notificato nel 2012; – la natura, la qualità e la datazione degli inquinanti rinvenuti nei piezometri; – la riconducibilità causale dei contributi contaminanti ai soggetti coinvolti; – la conseguente ripartizione percentuale delle responsabilità ambientali”.

Alla pubblica udienza del 30 luglio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione nel merito.

In apice merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità dell’intera domanda processuale proposta da Eni, formulata dalla controinteressata Petrolifera.

Occorre partire dalla premessa che la difesa di Eni, nel formulare le proprie censure, non ha escluso in radice l’esistenza di una -seppur minima- responsabilità propria per l’attuale situazione di inquinamento del sito, ritenendo, però, che detta responsabilità debba essere fortemente ridimensionata, essendo imputabile a ENI, a tutto voler concedere, i soli effetti del 1° evento inquinante, verificatosi quando la stessa era ancora proprietaria del sito, mentre l’attuale situazione di inquinamento sarebbe in gran parte da ricondurre al 2° e al 3° evento, entrambi intervenuti quando il distributore era ormai divenuto di proprietà della Petrolifera.

Su tali presupposti, dunque, la stessa Eni sostiene che il riparto delle responsabilità operato dalla Provincia, nella misura del 95% a carico di Eni e del 5% a carico di Petrolifera, sia erroneo e contraddetto dalle stesse risultanze istruttorie, deducendo, pertanto, vizi di difetto di motivazione e istruttoria, nonché del legittimo affidamento e, in subordine, di violazione del fondamentale principio generale secondo cui, in caso di obbligazione solidale passiva, i più condebitori devono essere presunti corresponsabili nella misura del 50% ciascuno.

Come già si è anticipato, il Collegio ritiene che Eni non abbia alcun concreto interesse a coltivare la propria iniziativa processuale nei suddetti termini, quanto meno allo stato attuale e nella presente giurisdizionale, condividendo la relativa eccezione sollevata dalla parte controinteressata.

Al riguardo l’analisi deve necessariamente partire da una corretta interpretazione del dispositivo del provvedimento conclusivo adottato dalla Provincia, oggetto specifico del presente giudizio, con cui la stessa afferma “1. di disporre la chiusura del procedimento, avviato con la comunicazione Prot. n.44338 del 08/10/2021, per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione derivante dalla presenza di prodotto idrocarburico in fase libera nel piezometro denominato PZ6 del Punto Vendita carburanti ex Agip n.7895 di Bultei (SS) a partire dall’aprile 2012, ai sensi dell’art.245, comma 2, del d.lgs. 152/2006; 2. di individuare in concorso le società ENI S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma, e Pad Multienergy S.p.A., con sede legale in via Cefalonia n.70 – 25124 Brescia; 3. di stabilire, ai fini dell’emissione dell’ordinanza prevista dall’art.244 del d.lgs 152/2006, che l’azione di bonifica gravi sui responsabili secondo le rispettive percentuali di responsabilità: ENI S.p.A. 95%, Pad Multienergy S.p.A. 5%…”.

Il Collegio osserva, in primo luogo, come l’espressione utilizzata nel secondo capoverso di tale dispositivo, al fine di descrivere la compartecipazione delle due società all’obbligazione di bonifica – testualmente definita “in concorso”, senza ulteriori precisazioni- debba essere correttamente intesa come implicante l’esistenza di un regime di solidarietà passiva tra le due condebitrici, con la conseguente possibilità per la Provincia di esigere nei confronti di ciascuna l’esecuzione della prestazione di bonifica per l’intero.

Depongono, infatti, in questo cinque concorrenti ragioni:

– la prima è che, oltre a non essere stata escluso in radice neppure dalla stessa ricorrente (vedi supra), l’esistenza di un contributo causale di entrambe le società all’attuale situazione di inquinamento emerge inequivocamente dagli atti di causa, i quali descrivono l’esistenza di fattori inquinanti ripetuti e dai rispettivi impatti non ben precisati, il tuttonella pressoché costante compresenza fattuale nel sito di entrambe le società, ENI quale proprietaria prima e gestore della bonifica e Petrolifera una volta divenuta proprietaria del distributore a decorrere dall’anno 2003 (vedi supra);

– la seconda ragione è che, in tale contesto, una prestazione così complessa come quella di bonifica, implicante complesse e molteplici operazioni tutte funzionalmente convergenti in vista dell’unitario risultato finale, si appalesa come ontologicamente indivisibile e, come tale, in presenza di più condebitori, soggiace al regime delle obbligazioni solidali dal lato passivo: è regola generale, infatti, cristallizzata normativamente all’art. 1317 del codice civile, quella secondo cui “Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti”, né tale disciplina trova ostacolo nel fatto che l’obbligazione risarcitoria ora in esame è espressione di responsabilità aquiliana, sia perché, come noto, l’art. 2055 cc. sottopone anche questo tipo di obbligazione plurisoggettiva al regime della solidarietà passiva sia (e tanto più) perché quello avente a oggetto la bonifica dei siti inquinati è un obbligo risarcitorio in forma specifica, avente a oggetto una prestazione di facere, come tale necessariamente soggetto alla regola generale di cui sopra, la quale, infatti, soddisfa un’insopprimibile esigenza pratica, prima ancora che giuridica, non potendosi neppure immaginare in che modo la Provincia -laddove, all’opposto, si riconducesse l’obbligazione al regime delle obbligazioni parziarie- potrebbe concretamente esigere da ciascuna delle condebitrici la sola porzione di prestazione ad essa parziariamente riferibile;

– la terza ragione è che l’ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa si pone nei termini sin qui prospettati, affermando che “L’illecito ambientale -sebbene foriero di obbligazioni miranti primariamente al ripristino materiale della qualità dei suoli piuttosto che al risarcimento per equivalente pecuniario- è una fattispecie assimilabile alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., con conseguente applicazione del connesso art. 2055 cod. civ. sulla responsabilità solidale. In proposito, la giurisprudenza amministrativa si esprime in linea con il preferibile orientamento della giurisprudenza civile, che ha escluso la sussistenza di una responsabilità parziaria quando più condotte -benché autonome e non cooperanti- abbiano prodotto un medesimo evento lesivo. In altri termini, per l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ., è necessario e sufficiente che ricorra un “unico fatto dannoso imputabile a soggetti diversi, cioè un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte” (Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623). In conclusione, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili “paga per quanto ha inquinato”, essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L’azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità”: così, testualmente, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15 ottobre 2021, n. 2236; conformi, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172; T.A.R. Torino, Sez. I, 9 giugno 2017, n. 717).

– la quarta ragione è che la Provincia, pur non definendo come “solidale” il concorso di responsabilità delle due società nel dispositivo del provvedimento impugnato, l’ha, invece, descritto in termini di solidarietà in seno alla motivazione del provvedimento stesso, testualmente osservando che “Non essendo possibile separare “fisicamente” la porzione di contaminazione attribuibile all’evento riscontrato nel 2001 dall’ulteriore contributo prodottosi successivamente e manifestatosi nel 2005, dovrà necessariamente continuare ad essere condotta un’unica azione di bonifica. In tal senso, la giurisprudenza recente viene in aiuto (Con. St. n. 172/2021; TAR Lombardia n. 273/2022 e n. 1352/2022) poiché ha sancito che, se non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative dell’inquinamento di un sito e, conseguentemente, porvi rimedio con altrettanto singole azioni, il ripristino ambientale non può che tradursi in un’unica azione di bonifica essendo solidale la responsabilità dei soggetti che hanno concorso alla contaminazione ma, dal punto di vista economico, la relativa spesa dovrà poi essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità”;

– la quinta ragione è, infine, che la stessa ricorrente, nel proporre la quarta censura del ricorso principale, ha dato sostanzialmente per scontata la qualificazione della propria corresponsabilità in solido con l’altra condebitrice Petrolifera.

Una volta correttamente ricostruito l’esatto tenore precettivo del provvedimento impugnato, emerge chiaramente il difetto di interesse processuale che inficia la domanda processuale di annullamento proposta dalla ricorrente.

Ciò in quanto, una volta accertata, nei termini illustrati, la volontà sostanziale della Provincia di considerare le due società solidalmente responsabili dell’esecuzione della prestazione di bonifica, deve necessariamente disconoscersi qualunque valore precettivo/autoritativo alla seconda parte del dispositivo provvedimentale, ove la responsabilità delle due condebitrici è stata, rispettivamente, quantificata nel 95% a carico di ENI e nel restante 5% a carico di Petrolifera.

Difatti, a fronte di un’obbligazione plurisoggettiva solidale dal lato passivo, diviene privo di qualunque rilievo per la parte creditrice il riparto interno delle due responsabilità, il quale -come sempre avviene in ogni rapporto debitorio soggetto a solidarietà- può semmai ritrovare rilevanza giuridica nei rapporti interni tra i condebitori, laddove quello che abbia eseguito per intero la prestazione intenda agire in regresso nei confronti dell’altro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1299 del codice civile, con azione da proporsi di fronte al competente giudice ordinario.

Nel caso di specie nulla del genere si è verificato: la Provincia ha ravvisato una responsabilità solidale tra le due società, per poi -invero senza esservi tenuta e senza neppure averne il potere, trattandosi di profilo, come detto, afferente ai rapporti interni tra le condebitrici- indicare la misura percentuale applicabile nei loro rapporti interni, ma senza che tale parte del dispositivo provvedimentale possa effettivamente incidere, per le ragioni dianzi esposte, sulla sfera giuridica delle due società, le quali restano, comunque, entrambe tenute nei confronti della Provincia stessa a eseguire per intero la bonifica richiesta.

Non possono, dunque, condividersi le argomentazioni difensive sviluppate sul punto dalla ricorrente, laddove sostiene che la sopra descritta ripartizione percentuale delle responsabilità leggibile nel provvedimento, per un verso, la costringerebbe ad accollarsi (quasi) per intero, almeno inizialmente, gli oneri di bonifica e, per altro verso, se non annullata nella presente sede processuale, non potrebbe più essere messa in discussione dal giudice ordinario nell’ipotetico giudizio di regresso avviato per recuperare le somme eccedenti l’effettiva responsabilità di Eni nella causazione del danno.

Difatti tali argomentazioni si basano entrambe sull’erronea premessa secondo cui la ripartizione percentuale della responsabilità, leggibile nel provvedimento provinciale, avrebbe portata autoritativa, laddove, invece, la stessa, come detto, deve essere certamente esclusa, avendo a oggetto i rapporti interni tra le condebitrici, per definizione estranei alla sfera di interesse (e allo stesso potere autoritativo) esercitato dalla Provincia.

A ciò consegue, dunque, che, all’esito della presente pronuncia, la Provincia ben potrebbe esigere per intero l’esecuzione della bonifica da ciascuna delle società e che quella destinataria di tale richiesta l’interessata, una volta eseguita interamente la prestazione, ben potrebbe -come del resto è fisiologico nei rapporti obbligatori plurisoggettivi soggetti al regime della solidarietà- agire in regresso innanzi al giudice ordinario, il quale, a sua volta, non sarebbe certamente vincolato dal criterio di ripartizione delle responsabilità indicato nel provvedimento impugnato nella presente sede processuale, come detto non espressivo , sul punto, di alcun potere autoritativo dell’Amministrazione procedente.

Per quanto premesso, dunque, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse, con spese di lite compensate tra le parti, vista l’obiettiva complessità della res controversa.

TAR SARDEGNA, II – sentenza 15.09.2025 n. 731

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