Urbanistica e edilizia – Immobile totalmente privo di titolo legittimante e sostituzione della sanzione demolitoria con quella eccezionale di natura pecuniaria

Urbanistica e edilizia – Immobile totalmente privo di titolo legittimante e sostituzione della sanzione demolitoria con quella eccezionale di natura pecuniaria

Evidenziato:

– che l’immobile di cui si controverte è pacificamente privo di titolo legittimante, ossia non risultano rilasciate licenze o concessioni né permessi, e neppure sono state presentate istanze di condono edilizio;

– che sul primo motivo di gravame, come statuito con da questa Sezione con sentenza 20/11/2024 n. 3187 (la quale non risulta ritualmente appellata), è “…. opinione consolidata che nessun tipo di affidamento può essere rivendicato dalla parte privata in ordine alla demolizione ingiunta nei riguardi di opere che sarebbero esistite da lungo tempo, dal momento che (come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – 17/10/2017 n. 9) il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione: ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 12/5/2022 n. 1096). Ha sottolineato il giudice di prime cure nella pronuncia da ultimo citata che <<Il carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione (che deve essere adottato a seguito della Sola verifica dell’abusività dell’intervento) fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l’interesse pubblico sotteso a tale determinazione; infatti il provvedimento di demolizione non deve motivare in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opus (Cons. Stato, VI, 21.3.2017, n.1267). Nemmeno occorre motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione: infatti l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (in tal senso Cons. Stato, IV, 28.2.2017, n. 908; VI, 13.12.2016, n. 5256). L’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile, ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare (Cons. Stato, 28.2.2017, n. 908; IV, 12.10.2016, n. 4205; 31.8.2016, n. 3750)>>”;

– che i principi suddetti sono stati confermati dal Consiglio di Stato, sez. VI – 11/2/2022 n. 1002 e, ancora, dalla sez. VI – 2/7/2024 n. 5815;

– che l’invocata pronuncia del giudice penale non può interferire con le autonome valutazioni del giudice amministrativo, fermo che la locuzione “Su conforme parere del G.C. si consente la permanenza del manufatto” non costituisce in alcun modo un’attestazione di legittimità della costruzione;

Considerato:

– che, quanto alla seconda censura, l’art. 10 della L. 6/8/1967 n. 765 ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza per tutti gli interventi edilizi (intesi quali nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione) eseguiti sul territorio comunale (Consiglio di Stato, sez. II – 4/4/2024 n. 3075), in disparte il rilievo che la licenza per l’esecuzione di nuove costruzioni e l’ampliamento di quelle esistenti era già prevista dalla L. 17/8/1942 n. 1150 nei centri abitati;

– che questi ultimi sono caratterizzati dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione (Consiglio di Stato, sez. II – 21/1/2025 n. 437), per cui -OMISSIS- – che ospita la costruzione di cui si discorre – appare collocata in detto ambito;

– che, nella vicenda esaminata, l’attività edilizia compiuta ad inizio 1976 (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del giudizio) e nel 1980 non poteva rientrare nell’attività edilizia libera, senza che rilevi la data di approvazione del P.R.G. con D.A. 10/8/1999;

Tenuto conto:

– che non è persuasiva l’ipotesi di una “fiscalizzazione” dell’abuso ai sensi dell’invocato art. 34 del D.P.R. 380/2001;

– che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria, che è generalmente dovuta per le opere abusive, con quella – eccezionale – di natura pecuniaria, è limitata alle fattispecie di parziale difformità dal permesso di costruire (cfr. art. 34 comma 2 del D.P.R. citato, art. 13 della L.r. 16/2016) ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (ai sensi dell’art. 33 T.U.);

– che al contrario, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l’unica applicabile, quale strumento per garantire l’equilibrio urbanistico violato (T.A.R. Piemonte, sez. II – 19/5/2025 n. 840; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 3/2/2025 n. 383);

– che, in definitiva, non si può accedere al beneficio nell’ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una “nuova opera” in assenza di permesso di costruire (cfr. art. 31 T.U.);

Ritenuto:

– che, in conclusione, l’introdotto gravame deve essere rigettato;

– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Jato;

TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 15.09.2025 n. 2053

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